L’incongruenza e l’indeterminatezza del DDL 953
di Enrico Maranzana
L’autonomia e la partecipazione sono le finalità dichiarate dall’art 1 del DDL sull’autogoverno delle istituzioni scolastiche.
Questo scritto analizza il provvedimento per valutarne la funzionalità e la coerenza:
- l’autonomia è sollecitata e sostenuta?
- la partecipazione è stimolata e rinforzata da organismi in grado di incidere?
*********
L’autonomia consta di un nucleo di natura pedagogico-didattica contornato dagli elementi necessari alla sua attuazione e “si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana[1]”.
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE
Le pratiche formative consistono nell’attrezzare i giovani con quanto necessario “all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea2” ispirandosi anche “ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea[2]”.
La formazione non ha riferimenti assoluti, questi derivano dall’ambiente a cui ci si rapporta.
L’organismo scolastico cui il DDL affida l’onere di curare e definire il rapporto scuola..società è il Consiglio dell’autonomia che “adotta il piano dell’offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti[3]” su “proposta del dirigente scolastico[4]”.
Due le notazione necessarie:
- il verbo “adottare” è stato collegato a quanto disposto dal decreto sull’autonomia3: “Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto[5]”;
- la collocazione del dirigente scolastico a motore dell’ideazione del piano nasce da un’anacronistica visione del sistema scolastico: confligge con l’ordinamento vigente[6],[7] e, in particolare, con il “principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche[8]” che il DDL enuncia.
La responsabilità primaria del dirigente scolastico riguarda la convocazione degli organismi di governo della scuola[9] con ordini del giorno atti a vincolare l’attività collegiale al mandato loro conferito[10].
Nel caso del Consiglio dell’autonomia la funzione essenziale, l’architrave dell’intera organizzazione, è la definizione degli “indirizzi generali dell’attività scolastica[11]” da esprimere sotto forma di competenze generali[12]: si tratta della puntuale e circostanziata definizione della finalità del sistema scuola[13].
La componente genitori/studenti trova in questa sede la sua significatività, l’unico e solo terreno germinativo della partecipazione[14].
Ogni innovazione, prima d’essere applicata, è da sperimentare in ambiente controllato, per valutarne l’efficacia. Prassi a cui non possono sottrarsi le norme sull’autogoverno: il contesto sperimentale di riferimento è dato dai POF da cui traspare nitidamente la visione del servizio posseduta dalle scuole; questa rimane quella dell’inizio del secolo scorso, saldamente ancorata alla trasmissione delle conoscenze disciplinari. Delle vigenti norme che prescrivono al “Consiglio di circolo o di istituto .. di elaborare e di adottare gli indirizzi generali”, che danno all’organismo il “potere deliberante sia per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola” sia per la determinazione dei “ criteri generali per la programmazione educativa[15]” non appaiono effetti. L’architettura scolastica è impenetrabile, parcellizzata, fondata sul lavoro dei singoli docenti, non strutturata a sistema, non orientata, senza feed-back.
Conclusione
Il DDL rende facoltativo quanto oggi è obbligatorio[16], noncurante del fatto che la gestione scolastica fluisca all’esterno dell’alveo istituzionale: il problema della razionalizzazione del servizio è occultato, l’autonomia umiliata, la partecipazione dei genitori/studenti scoraggiata, le inadempienze e l’insubordinazione avallate e giustificate.
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDUCAZIONE
Le pratiche educative mirano a promuovere nei giovani lo “sviluppo di capacità e di competenze, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali 2”.
Nel testo del DDL la parola “educazione” non ha un riferimento certo, è utilizzata in modo generico, familiare, indefinito. Eppure la norma che identificare la finalità del sistema educativo di istruzione e di formazione2 non lascia dubbi interpretativi: il servizio è da orientare alla promozione e al consolidamento delle capacità dei giovani, capacità che si manifestano sotto forma di competenze. Sorprendente il fatto che il disegno di legge propone di abrogare le disposizioni che regolano tale vitale attività: il vigente ordinamento affida al collegio dei docenti l’onere di “curare la programmazione dell’azione educativa e di valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica[17]”.
Un inciso è opportuno: come può essere giustificata la soppressione di un meccanismo di feed-back, tipico delle attività scientifiche7, per sostituirlo con un corpo estraneo[18] ai processi formativi/educativi/d’istruzione?
La progettazione di interventi di educazione implica la definizione degli obiettivi, traguardi desunti dalla delibera del Consiglio dell’autonomia che fissa la terminalità del corso di studi in termini di competenze generali13. Si tratta di elencare le capacità[19] che orienteranno tutti gli insegnamenti e di specificarne i processi attraverso cui queste si manifestano.
Un esempio può essere utile:
1) il Consiglio dell’autonomia ha deliberato di perseguire la competenza generale: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità[20]
2) Il collegio dei docenti focalizza la capacità riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità e ne descrive la modalità di manifestazione:
2.a) Definizione del campo dell’indagine e dell’obiettivo;
2.b) Isolamento della situazione dall’ambiente in cui è collocata;
2.c) Riconoscimento di elementi e di relazioni;
2.d) Valutazione della dimensione del problema;
2.e) Rappresentazione del sistema/del processo;
2.e.1) Assumere un corretto punto di vista;
2.e.2) Selezionare i dati disponibili/reperire quelli necessari;
2.e.3) Sintetizzare organicamente dati e relazioni;
2.e.4) Validare il prodotto.
2.f) Analisi delle parti componenti
Conclusione
La soppressione della progettazione educativa[21], la ragione d’essere del sistema scolastico, sterilizza l’autonomia.
L’eliminazione del controllo, che si realizza confrontando gli obiettivi dichiarati con i risultati conseguiti, rende opaca l’evoluzione del servizio: genitori e studenti sono privati delle informazioni necessarie per interagire e per far sentire la propria voce.
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ISTRUZIONE
L’istruzione si fa carico del problema del coordinamento. Essendo la promozione e il consolidamento di capacità la meta di tutti gli insegnamenti da impartire a classi con proprie caratterizzazioni qualitative, non si può prescindere dal concepire piani di intervento unitari, finalizzati, atti a rispondere alle esigenze dei soggetti interessati[22].
Il DDL non affronta il problema dell’istruzione, si limita a ricordare che nell’articolazione del Collegio dei docenti è presente il Consiglio di classe. Al contempo abroga la disposizione che attribuisce a tale organismo “le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari[23]”
Conclusione
L’autonomia è deprivata di un’altra funzione vitale: valgono anche in questo caso le considerazioni riguardanti il passaggio dall’obbligatorietà alla libera iniziativa.
NOTA DI CHIUSURA
Solo in un ambiente strutturato, scientificamente organizzato, in cui le attese sono puntualmente esplicitate, l’attività dei docenti può trovare visibilità e valorizzazione. Solo se tali condizioni si realizzano la libertà di insegnamento può essere esercitata e può produrre i suoi effetti. Essa si concretizza nell’ideazione di “occasioni di apprendimento” atte a conseguire sia gli obiettivi collegialmente definiti, sia a trasmettere una corretta e motivante immagine della disciplina insegnata[24].
[1] Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 – art. 1
[2] Legge 28 marzo 2003 n° 53 art. 2
[3] DDL 953 Art. 3 comma 1) lettera c)
[4] DDL 953 Art. 3 comma 2)
[5] Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 – art. 3 – comma 3
[6] Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Dirigenza pubblica Art. 37 “rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti
alla dirigenza”.
[7] CFR in rete “Coraggio! Organizziamo le scuole”
[8] DDL 953 Art. 2 comma 1)
[9] Resta aperta la questione della convocazione del Consiglio dell’autonomia
[10] L’elusione di tale adempimento è all’origine del fallimento dei decreti delegati del 74
[11] DDL 953 art. 3 comma 1
[12] Un ampio repertorio di competenze da cui attingere è fornito dai nuovi regolamenti di riordino del 2010
[13] CFR in rete “Autonomia, progettazione .. parole leggere”
[14] I consigli di classe non sono spazi di partecipazione per genitori e studenti in quanto essi possono esclusivamente fare domande e dare suggerimenti; senza capacità decisionale.
[15] TU 297/94 art. 10
[16] Il DDL abroga le norme del TU 297/94 – art. 12 comma 1
[17] T.U. 297/94 art 7 comma 2) lettera a) e d)
[18] DDL 953 Art. 8. Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell’istituto
[19] Si propone un possibile repertorio: Analizzare – Applicare – Argomentare/Giustificare – Comunicare Comprendere – Decidere/Scegliere – Generalizzare – Interpretare – Memorizzare – Modellare – Progettare Relativizzare – Riconoscere – Ristrutturare – Sintetizzare – Sistematizzare – Trasferire – Valutare
[20] Competenza generale desunta dai regolamenti di riordino del 2010
[21] DDL 953 art 6 comma 2) “La programmazione dell’attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti” .. della progettazione educativa non c’è traccia.
[22] I regolamenti di riordino del 2010 contengono indicazioni utili per l’orientamento della didattica
[23] TU 297/1994 art 5 comma 6)