Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane , finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Uff.VI
Roma, 19 luglio 2012
Protocollo esecutivo Italia – Bielorussia
In data 12 luglio 2012 è stato firmato il Protocollo Esecutivo dell’Accordo tra il Governo italiano – rappresentato dal Direttore Generale per gli Affari Internazionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – e il Governo bielorusso – rappresentato dal Capo della Direzione per gli Affari Internazionali del Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus. Tale Protocollo consente in particolare lo scambio di studenti e l’attuazione di progetti bilaterali in attuazione dell’Accordo sottoscritto a Trieste il 10 giugno 2011 tra il Governo dei due Paesi sulla cooperazione nel campo dell’istruzione.
Si informano gli interessati all’accoglienza di studenti provenienti dalla Bielorussia che, proprio per facilitare le autorizzazioni e la concessione di visti, l’Accordo prevede che la mobilità degli studenti bielorussi avvenga nell’ambito di progetti di scambio (artt. 5 e 6). Tali progetti, una volta elaborati da coloro che ne hanno interesse, secondo le modalità previste dall’Accordo stesso, potranno essere inviati – tramite posta elettronica certificata (dgainternazionali@postacert.istruzione.it) – a questa Direzione Generale per gli Affari Internazionali che procederà al loro inoltro al Ministero bielorusso tramite i normali canali diplomatici. La Direzione non curerà l’elaborazione dei progetti, né potrà assumersi alcuna responsabilità per quanto riguarda l’accettazione dei medesimi da parte bielorussa.
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PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL’ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS
SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE
PRECEDENTI e RISOLUZIONE
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana, avente sede in viale Trastevere 76, Roma, rappresentato dal Direttore Generale per gli Affari Internazionali Dott.Marcello Limina
e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus avente sede in Ulitsa Sovetskaya, 9 – Minsk, rappresentato dal Capo della Direzione per gli Affari Internazionali Sig. Vladimir Shapurov a seguito degli incontri di loro rappresentanti a Minsk il 7 febbraio del 2012 e a Roma il 3 maggio 2012;
ANIMATI dal desiderio di rafforzare la reciproca comprensione e rispetto e di intensificare i contatti tra il popolo bielorusso e quello italiano;
CONSAPEVOLI delle possibilità che la collaborazione nel campo dell’istruzione può offrire per l’approfondimento dei legami e la migliore conoscenza tra i due popoli;
CONVINTI dei benefici che ambedue i Paesi possono trarre dal rafforzamento della collaborazione bilaterale, in conformità con la legislazione nazionale e, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, con le normative comunitarie;
TENUTO CONTO dell’Accordo sottoscritto a Trieste il 10 giugno 2011 (di seguito denominato “Accordo”) tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione nel campo dell’istruzione, in particolare di quanto indicato:
- nell’art.3 “Le Parti favoriscono lo scambio di studenti delle scuole d’istruzione secondaria superiore della Repubblica italiana e di studenti delle scuole dell’obbligo di terzo grado, degli istituti di formazione tecnico-professionale e degli istituti di istruzione media della Repubblica di Belarus sulla base di progetti che non graveranno finanziariamente sul bilancio delle due Parti e che siano conformi alla legislazione nazionale delle due Parti, anche con riguardo alla normativa sugli ingressi e sul soggiorno dei cittadini stranieri”,
- nell’art.7 ”Ciascuna Parte, nell’ambito dei propri sistemi d’istruzione, favorirà l’insegnamento e lo studio della lingua e della cultura del Paese dell’altra Parte, con modalità che potranno essere definite dalle Parti, ove necessario, in successivi Protocolli attuativi” e
- nell’art.11 “Gli organi delegati dalle parti al coordinamento dell’attuazione del presente Accordo sono i seguenti: per la Repubblica Italiana il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana; per la Repubblica di Belarus il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus”;
TENUTO CONTO altresì di quanto disposto dal D.Lgs. della Repubblica Italiana 10 agosto 2007 n.154 in merito all’Attuazione della direttiva 2004/114/CE relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni e tirocinio non retribuito o volontariato (GU n.216 del 17.9.2007);
stabiliscono quanto segue:
I. PRINCIPI GENERALI
1. Le Parti intendono favorire la reciproca collaborazione nell’ambito dei sistemi della scuola primaria e secondaria della Repubblica Italiana e della scuola dell’obbligo e degli istituti di formazione tecnico-professionale e d’istruzione media speciale della Repubblica di Belarus e regolamentare relazioni e scambi tra professionisti e studenti dei due Paesi in applicazione del succitato Accordo.
2. Le Parti esamineranno la possibilità di organizzare, nei rispettivi Paesi, incontri di conoscenza comparativa dei sistemi scolastici citati nel punto 1 del presente Protocollo Esecutivo, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, di ricerca e di formazione, al fine di promuovere una sempre più approfondita comprensione reciproca.
3. Le Parti, al fine di realizzare quanto stabilito dall’Accordo, stabiliscono, in regime di reciprocità, di:
3.1. favorire l’instaurazione di collaborazioni dirette tra enti d’istruzione e organizzazioni di supporto scientifico e metodologico dell’istruzione che favoriscono la reciproca conoscenza, nonché scambi pedagogici, scientifici e culturali;
3.2. favorire la partecipazione a concorsi nazionali e internazionali di studenti e enti d’istruzione delle due Parti o ad eventuali iniziative proprie di uno dei due Paesi che siano espressamente rivolte a studenti stranieri;
3.3. favorire gli scambi tra specialisti con particolari competenze nell’attività pedagogica e scientifica al fine di arricchimento dei rispettivi sistemi d’istruzione;
3.4. facilitare scambi e/o stage su temi specifici di docenti della Repubblica Italiana e operatori pedagogici della Repubblica di Belarus, nonché specialisti della formazione, favorendone l’ingresso nei rispettivi Paesi per i progetti d’istruzione condivisi;
3.5. promuovere iniziative volte allo studio della lingua e della cultura dei due Paesi;
3.6. realizzare, fin dall’anno scolastico 2012-2013 scambi di gruppo per giovani che frequentano il 2°, 3° ciclo della scuola dell’obbligo, istituti di formazione tecnico-professionale e d’istruzione media speciale in Bielorussia e in Italia – le scuole secondarie di secondo grado, per un periodo da una settimana fino all’anno scolastico (nove mesi), in conformità all’Art.3 dell’Accordo.
II. INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA E CONDIZIONI DI REALIZZABILITÀ
4. Le Parti stabiliscono la seguente tipologia di scambi:
4.1. scambi culturali, stage a carattere professionale, artistico, linguistico tra docenti delle scuole secondarie di secondo grado delle scuole della Repubblica Italiana e operatori pedagogici delle scuole dell’obbligo, istituti di formazione tecnico-professionale e d’istruzione media speciale della Repubblica di Belarus, inclusi quelli ai fini di studio della lingua e della cultura dell’altra Parte;
4.2. scambi tra studenti delle scuole d’istruzione secondaria di secondo grado della Repubblica Italiana e del 2° e 3° ciclo della scuola dell’obbligo della Repubblica di Belarus, con carattere di reciprocità;
4.3. scambi per gruppi di studenti/studentesse della stessa classe, di età o del medesimo corso scolastico, possibilmente della medesima scuola dell’obbligo o città/ territorio (regione, provincia, città), per periodi fino a tre (3) mesi;
4.4. scambi per gruppi di studenti delle scuole d’istruzione secondaria di secondo grado della Repubblica Italiana e degli istituti di formazione tecnico-professionale e d’istruzione media speciale della Repubblica di Belarus volti all’acquisizione di competenze su settori ritenuti prioritari, per periodi fino a tre (3) mesi;
4.5. scambi per gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Repubblica Italiana e con frequenza del 2° e 3° ciclo delle scuole dell’obbligo della Repubblica di Belarus anche per l’intero anno scolastico, in conformità con le normative nazionali delle due Parti.
5. Gli scambi tra i due Paesi potranno essere effettuati in presenza delle seguenti condizioni:
5.1. elaborazione di un progetto di studio in linea con i requisiti della documentazione relativa ai programmi didattici corrispondenti al livello d’istruzione raggiunto, concordato tra gli enti d’istruzione di accoglienza e di provenienza dei due Paesi e approvato da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e del Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus;
5.2. presentazione di documenti di istruzione (documenti di studio), certificanti una valutazione (intermedia e/o finale) dello studente, crediti di competenza accertanti il corso svolto, redatti in conformità con il sistema di valutazione dei risultati degli studi adottato nel Paese di residenza dello studente;
5.3. rilascio di un documento attestante gli studi compiuti presso l’ente d’istruzione del Paese ospitante;
5.4. individuazione dell’istituzione scolastica di accoglienza che indica un’organizzazione o una famiglia che garantisca vitto e alloggio agli studenti e loro accompagnatori per l’intero periodo di permanenza;
5.5. garanzie assicurative e sanitarie nel Paese di accoglienza per gli studenti e gli accompagnatori, nonché garanzie di rientro degli studenti nel Paese di residenza;
5.6. accompagnamento degli studenti da parte degli operatori pedagogici bielorussi e dei docenti italiani in conformità con la normativa nazionale del Paese di provenienza;
5.7. garanzie delle istituzioni scolastiche e dei soggetti ospitanti circa i costanti rapporti degli studenti in scambio con gli accompagnatori e le Autorità consolari del Paese di cittadinanza a carico dei soggetti ospitanti secondo modalità definite nel progetto di studio;
5.8. nell’ambito del progetto di studio di cui al comma 5.1 del presente punto, l’istituzione scolastica di accoglienza concorda con le competenti Autorità locali una particolare forma di vigilanza sul soggiorno degli studenti e sul rispetto da parte dei soggetti ospitanti di tutte le condizioni previste dal progetto stesso, nonché aventi natura extra-scolastica.
6. I minori orfani e quelli rimasti senza tutela dei genitori, residenti nella Repubblica di Belarus, che frequentano il 2°, 3° ciclo della scuola dell’obbligo, istituti di formazione tecnico-professionale e d’istruzione media speciale, partiranno per la Repubblica Italiana per gli scambi secondo le modalità stabilite dal presente Protocollo Esecutivo.
III. VALUTAZIONE
7. Le Parti convengono di mantenere contatti permanenti per promuovere e verificare le iniziative di reciprocità in attuazione del presente Protocollo Esecutivo. Persone da loro designate redigeranno un rapporto annuale delle attività di cui al presente Protocollo ed eventuali raccomandazioni per miglioramenti e/o modifiche.
Il presente Protocollo Esecutivo non rappresenta un accordo internazionale e non genera obblighi giuridici internazionali per gli Stati delle Parti.
Il presente Protocollo Esecutivo è redatto in due originali, ognuno in lingua russa e in lingua italiana, ed entrambe le versioni sono egualmente valide.
Firmato a Roma il giorno 12 luglio 2012
Per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana
F.to Il Direttore Generale per gli Affari Internazionali
Marcello Limina
Per il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus
F.to Il Capo della Direzione per gli Affari Internazionali
Vladimir Shapurov