INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CCNI SOTTOSCRITTO IN DATA …
L’anno 2012 il giorno 4 del mese di luglio, in Roma presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti della delegazione sindacale, firmatari del C.C.N.I., ritenuta la necessità di integrare le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sottoscritto in data ………….., con riguardo al trattamento del personale docente, educativo ed ATA coinvolto nelle operazioni che riguardano le province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo, per l’a.s. 2012/13
PREMESSO CHE
all’art. 1, comma 11, del C.C.N.I. sopracitato, le parti concordano di integrare lo stesso in merito alla disciplina delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria in presenza di specifiche esigenze emerse a causa dei recenti eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Criteri generali di utilizzazione del personale docente, educativo ed A.T.A. nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
1. Il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato, titolare nelle scuole delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nell’ambito dei comuni di cui all’allegato 1 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, entrato in vigore l’ 8 giugno 2012, e successive integrazioni intervenute a seguito di provvedimenti del Commissario Delegato per la ricostruzione, presta servizio nella scuola di titolarità anche a disposizione, purché non ci siano posti vacanti e disponibili nello stesso comune, nella stessa tipologia di posto e/o classe di concorso di appartenenza.
2. Il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato, che nei giorni del 20 e 29 maggio 2012 risiedeva e/o dinl0rava stabilmente nei comuni di cui all’allegato 1 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012 e successive integrazioni intervenute a seguito di provvedimenti del Commissario Delegato per la ricostruzione, A ma attualmente dimorante in comuni diversi, della regione Emilia Romagna o di altre regioni, una volta determinato l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto e stabilito il quadro completo delle disponibilità, sia nelle scuole coinvolte sia in quelle sulle quali ricadono gli effetti dell’evento sismico, può essere utilizzato a domanda, con le modalità di cui ai commi 3 e 4, su posto disponibile, o nel Comune/Provincia di attuale dimora o in una scuola o comune insistente nell’area sismica. Perché le soluzioni sopra indicate possano trovare applicazione in maniera da garantire il buon andamento delle attività didattiche e la tutela delle posizioni lavorative del personale, saranno posti in essere gli interventi più idonei, finalizzati ad adeguare le consistenze dell’organico di diritto alle situazioni di fatto; ciò tenendo conto sia del ritorno di alunni nelle scuole di provenienza, sia dell’ulteriore permanenza di quelli che eventualmente abbiano chiesto di rimanere nelle scuole insistenti nelle località di attuale, temporanea dimora.
3. Il personale di cui al comma 2 può presentare domanda di utilizzazione anche in altra provincia al pari dei docenti appartenenti a classe di concorso in esubero. La relativa domanda deve essere presentata entro il … da parte del personale docente ed entro il… dal personale ATA.
4. Il termine per la presentazione delle domande di cui al C.C.N.I. sottoscritto il … per l’a.s. 2012/13, riguardanti esclusivamente le operazioni in entrata o all’interno delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, verrà fissato dalla contrattazione integrativa regionale.
5. Le presenti disposizioni si applicano, per .quanto compatibili, ai docenti di religione cattolica.
6. Le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sottoscritto in data…., trovano applicazione anche per il personale scolastico delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, purché non incompatibili con il presente accordo integrativo.
7. E’ demandata alla contrattazione regionale la regolamentazione di ulteriori particolari disposizioni ad integrazione di quelle che hanno trovato disciplina nel presente contratto.
Per l’Amministrazione
Per le Organizzazioni Sindacali
FLC-C.G.I.L.
CISL Scuola
U.I.L.Scuola
S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L.
GILDA-UNAMS