Legge 6 luglio 2012, n. 94

Legge 6 luglio 2012, n. 94
(in GU 6 luglio 2012, n. 156)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. (12G0116)

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012 , n. 52

Testo del decreto-legge 7 maggio 2012 , n. 52 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 106 dell'8  maggio  2012),  coordinato  con  la
legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 (in questa stessa  Gazzetta
Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  la
razionalizzazione della spesa pubblica». (12A07599)

Capo I
Norme organizzative

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

  Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica 

  1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche  volte
all'analisi e al riordino  della  spesa  pubblica,  e'  istituito  un
Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente  del  Consiglio
dei Ministri e composto dal Ministro delegato  per  il  programma  di
Governo,  dal  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze  o  vice
Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario  alla  Presidenza  del
Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei  Ministri.  Il
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con  proprio  decreto  puo'
modificare la  composizione  del  Comitato,  sentite  le  Commissioni
parlamentari competenti. Il Comitato svolge attivita' di indirizzo  e
di  coordinamento,  in  particolare,  in  materia  di  revisione  dei
programmi di spesa e dei trasferimenti a  imprese,  razionalizzazione
delle  attivita'  e  dei  servizi  offerti,  ridimensionamento  delle
strutture, riduzione delle spese per  acquisto  di  beni  e  servizi,
ottimizzazione  dell'uso  degli  immobili  e  nelle   altre   materie
individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 3 maggio 2012. 
  1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01  del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla  base  della  proposta  del
Comitato di cui al comma  1,  presenta  al  Parlamento  entro  il  30
settembre 2012 un  programma  per  la  riorganizzazione  della  spesa
pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15,  nel  quale  sono
specificati i singoli interventi e le misure adottati  o  in  via  di
adozione per il conseguimento  degli  obiettivi  di  riduzione  della
spesa  pubblica,  nonche'  forme  di  monitoraggio  sullo  stato   di
attuazione degli stessi al fine di valutarne la  relativa  efficacia.
Il programma individua, anche attraverso la sistematica  comparazione
di costi e  risultati  a  livello  nazionale  ed  europeo,  eventuali
criticita' nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche
al  fine  di  evitare  possibili   duplicazioni   di   strutture   ed
implementare le possibili strategie di  miglioramento  dei  risultati
ottenibili con  le  risorse  stanziate.  Al  programma  e'  associata
l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni  singolo  intervento  di
riorganizzazione della spesa pubblica. 
  1-ter. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza  2012,  sono
indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il
triennio 2013-2015, mediante  i  quali  attuare  le  riorganizzazioni
della spesa pubblica di cui al comma 1-bis. 
  1-quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  il  Comitato  provvede  a
definire le modalita' di predisposizione  del  programma  di  cui  al
comma 1-bis e della relativa  attuazione  e,  per  il  tramite  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  ne  da'  comunicazione  al
Parlamento, al fine dell'espressione del parere, entro trenta  giorni
dalla  trasmissione,  da   parte   delle   Commissioni   parlamentari
competenti per i profili finanziari. 
  1-quinquies. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al comma
1-bis,  nonche'  per  garantire  l'uso   efficiente   delle   risorse
pubbliche, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario  di  cui
all'articolo 2, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto da' inizio ad un  ciclo  di
razionalizzazione della spesa pubblica mirata  alla  definizione  dei
costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni  centrali
dello Stato. Per le  amministrazioni  periferiche  dello  Stato  sono
proposte specifiche metodologie per quantificare  i  relativi  costi,
anche ai fini di  una  piu'  efficiente  allocazione  delle  relative
risorse nell'ambito della loro  complessiva  dotazione  di  bilancio,
tale  da  renderle  effettivamente  utilizzabili   da   parte   delle
amministrazioni medesime. 

           Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: «Art. 01 (Revisione integrale della spesa pubblica). - 1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attivita' delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita' nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. 2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1. 3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire le modalita' della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione. 4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, nonche' per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione». - La legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53. 

Capo I
Norme organizzative

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                             Art. 1 bis 

Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni,  citta'
                  metropolitane, province e regioni 

  1. Ai fini  dell'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al  presente
decreto e per l'efficace realizzazione della  revisione  della  spesa
pubblica, in particolare in  campo  sanitario,  il  Governo  verifica
prioritariamente l'attuazione della  procedura  per  l'individuazione
dei costi e dei fabbisogni standard e degli  obiettivi  di  servizio,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010,  n.
216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei  relativi  dati
entro  il  31  dicembre  2012,  nonche'  a  ridefinire  i  tempi  per
l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i  fabbisogni  standard
entro il primo quadrimestre del 2013. 

           Riferimenti normativi - Il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2010, n. 294. - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario»: «Art. 13 (Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio). - 1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonche' della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce le modalita' di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanita'. 2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'art. 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche' le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti. 3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilita' ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, e' effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonche' la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), della citata legge n. 42 del 2009. 5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalita' e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere. Trasmette altresi' tali risultati alla Conferenza di cui all'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui all'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e finanza ai fini di consentire l'attuazione dell'art. 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio». 

Capo I
Norme organizzative

                               Art. 2 

Commissario straordinario per la razionalizzazione  della  spesa  per
                     acquisti di beni e servizi 

  1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica  ed  ai
fini di coordinamento della finanza pubblica, di  perequazione  delle
risorse  finanziarie  e  di  riduzione  della  spesa  corrente  della
pubblica  amministrazione,  garantendo  altresi'  la   tutela   della
concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle  relative
procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i  rapporti
con il Parlamento delegato per il programma di Governo, puo' nominare
un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di  definire
il livello di spesa per acquisti di  beni  e  servizi,  per  voci  di
costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario  svolge  anche
compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento  dell'attivita'
di approvvigionamento di beni e  servizi  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni,   anche   in   considerazione   dei   processi    di
razionalizzazione in atto, nonche', senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica, attivita' di ottimizzazione,  in  collaborazione
con l'Agenzia  del  demanio,  dell'utilizzazione  degli  immobili  di
proprieta' pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i  costi  di
gestione delle amministrazioni pubbliche.  Il  Commissario  collabora
altresi' con il Ministro delegato per il  programma  di  governo  per
l'attivita' di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni. 
  2.  Tra  le  amministrazioni  pubbliche  sono  incluse   tutte   le
amministrazioni, autorita', anche  indipendenti,  organismi,  uffici,
agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e  gli  enti  locali,
nonche' le  societa'  a  totale  partecipazione  pubblica  diretta  e
indiretta e le societa' non quotate controllate da soggetti  pubblici
nonche',  limitatamente  alla  spesa  sanitaria,  le  amministrazioni
regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano  di
rientro   dal   disavanzo   sanitario.   Alle   societa'   a   totale
partecipazione  pubblica  e  alle  loro  controllate  che  gestiscono
servizi di interesse generale su tutto  il  territorio  nazionale  la
disciplina del presente  decreto  si  applica  solo  qualora  abbiano
registrato   perdite   negli   ultimi    tre    esercizi.    Ciascuna
amministrazione puo' individuare, tra il personale  in  servizio,  un
responsabile  per  l'attivita'  di  razionalizzazione   della   spesa
pubblica di cui al  presente  decreto;  l'incarico  e'  svolto  senza
corresponsione di indennita' o compensi aggiuntivi. 
  2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della  Repubblica,
la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformita'  con
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti,  valutano  le  iniziative
volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto. 
  3. (soppresso). 
  4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle
regioni, salvo quanto previsto  dal  comma  2,  il  Commissario,  nel
rispetto dei principi  di  sussidiarieta',  di  differenziazione,  di
adeguatezza e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente
della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e
delle finanze. 
  5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  le
disposizioni di cui al presente  decreto  costituiscono  principi  di
coordinamento della finanza pubblica.

Capo I
Norme organizzative

                               Art. 3 

                Organizzazione e programma di lavoro 

  1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  nomina
del Commissario straordinario stabilisce: 
  a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo; 
  b)  l'indennita'  del  Commissario,  comunque  non   superiore   al
trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente
generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali  coadiuvano  il
Commissario nell'esercizio delle sue  funzioni  e  prestano  la  loro
opera a titolo gratuito, fatto salvo il  solo  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute, a carico  degli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali  coadiuvano  il
Commissario nell'esercizio delle sue  funzioni  e  prestano  la  loro
opera a titolo gratuito, fatto salvo il  solo  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute, a carico  degli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  d) gli  uffici,  il  personale  e  i  mezzi  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle  finanze
dei quali il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni. 
  2.  Il  Commissario  presenta  entro  15  giorni  dalla  nomina  un
programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo
1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni  mensili  del
Commissario. Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui  al
presente comma sono trasmessi altresi'  alle  competenti  Commissioni
parlamentari.

Capo I
Norme organizzative

                               Art. 4 

                       Relazione al Parlamento 

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il  Ministro  da  lui
delegato riferisce  ogni  sei  mesi  alle  Camere  sull'attivita'  di
razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente  decreto  e
invia altresi' al Parlamento una relazione semestrale sulla  medesima
attivita'. In fase di prima  applicazione  il  Governo  adempie  agli
obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012. 
  2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche alla Corte dei
conti.

Capo I
Norme organizzative

                               Art. 5 

                               Poteri 

  1.  Il  Commissario  ha  diritto  di  corrispondere  con  tutte  le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di  diritto  pubblico  e  di
chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la  collaborazione
per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il  Commissario
ha il potere  di  chiedere  informazioni  e  documenti  alle  singole
amministrazioni e alle societa'  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
nonche' di disporre che vengano svolte, nei confronti  delle  stesse,
ispezioni  e  verifiche  a  cura  dell'Ispettorato  per  la  funzione
pubblica e del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato.
Nell'esercizio delle  sue  funzioni,  il  Commissario  puo'  altresi'
richiedere, previe intese ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  68,  la  collaborazione  della
Guardia di finanza. Le amministrazioni  pubbliche  e  le  societa'  a
totale partecipazione pubblica che svolgono compiti  di  centrale  di
committenza hanno l'obbligo di  trasmettere  i  dati  e  i  documenti
richiesti, nonche', comunque, di fornire la piu' ampia collaborazione
al Commissario. 
  2. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  4,  il
Commissario ha il potere di definire, per voci di costo,  il  livello
di  spesa  per  acquisti  di  beni   e   servizi   da   parte   delle
amministrazioni  pubbliche.  Il  Commissario  puo'  altresi'  emanare
direttive generali nei riguardi delle societa' di cui all'articolo 2,
comma 2, finalizzate all'ottimizzazione delle procedure  di  acquisto
di beni e servizi alle quali  gli  organi  di  amministrazione  delle
stesse  si   attengono   nell'esercizio   della   propria   autonomia
gestionale. 
  3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Presidente
della Regione interessata le norme di legge  o  di  regolamento  o  i
provvedimenti amministrativi di carattere generale,  che  determinano
spese o voci di costo  delle  singole  amministrazioni,  che  possono
essere oggetto  di  soppressione,  riduzione  o  razionalizzazione  e
propone  a  tale  fine  i  necessari  provvedimenti   amministrativi,
regolamentari e legislativi. 
  4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per
rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e puo' pubblicare i pareri
nei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle
situazioni distorsive. 
  5.  Su  motivata  proposta  del  Commissario,  il  Presidente   del
Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi  delegato  o,  per  le
Regioni, il Presidente della Regione interessata o,  per  le  Regioni
commissariate per la redazione e l'attuazione del  piano  di  rientro
del disavanzo sanitario, il commissario ad acta per  le  disposizioni
in ambito sanitario, ovvero, per gli enti locali, il Presidente della
Provincia interessata e il Sindaco  del  Comune  interessato  possono
adottare le seguenti misure: 
  a)  sospensione,  revoca  o  annullamento  d'ufficio   di   singole
procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per  motivate
ragioni di opportunita'; 
  b) introduzione di obblighi informativi a  carico  delle  pubbliche
amministrazioni  finalizzati  alla   trasparenza   ed   all'effettivo
esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuite al
Commissario ai sensi del comma 1. 
  6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai  fini
di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n.  15,
al Presidente della Corte dei conti, il quale, per quanto riguarda le
regioni, li comunica alla competente sezione regionale  di  controllo
della Corte medesima. 
  7. Il Commissario segnala alle amministrazioni  e  alla  Conferenza
permanente  per  il  coordinamento  della  finanza  pubblica  di  cui
all'articolo 33 del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  le
misure di razionalizzazione della spesa, inclusa l'attivazione  e  lo
sviluppo di centrali regionali di acquisto, e fissa un termine per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del  termine
il  Consiglio   dei   Ministri   puo'   autorizzare,   nel   rispetto
dell'articolo  120  della   Costituzione,   l'esercizio   di   poteri
sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti. 
  7-bis. Il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle
centrali regionali di acquisto di  cui  all'articolo  1,  comma  457,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  8.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione   dei   compiti
previsti dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

           Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2011, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»: «1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo' essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorita' indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta». - Si riporta il testo dell'art. 11 della gia' citata legge 4 marzo 2009, n. 15: «Art. 11 (Corte dei conti). - 1. Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano alle funzioni della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del presente articolo. 2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, puo' effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarita' gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, puo' disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facolta' del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte. 3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso la facolta' attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento e' da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee elettive. 4. All'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385". 5. Il comma 61 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato. 6. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti puo' acquisire ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico. 7. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede, sentito il Consiglio di presidenza, ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'art. 1, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'art. 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. E' composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e dell'art. 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte. Ferme restando la promozione dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e puo' disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave. 9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. 10. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il termine, decorrente dalla data di scadenza del Consiglio di presidenza in carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti indice le elezioni per il rinnovo della composizione del Consiglio medesimo, e' prorogato al 7 maggio 2009». - Si riporta il testo dell'art. 33 del gia' citato decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68: «Art. 33 (Oggetto). - 1. In attuazione dell'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009, e' istituita, nell'ambito della Conferenza unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, citta' metropolitane, regioni e Stato, e ne sono disciplinati il funzionamento e la composizione». - Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione della Repubblica italiana: «Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [Cost. 16], ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»: «457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilita' interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalita' e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 

Capo I
Norme organizzative

                               Art. 6 

                         Requisiti di nomina 

  1. Il Commissario opera in piena autonomia e  con  indipendenza  di
giudizio e di valutazione ed e' scelto tra  persone,  anche  estranee
alla  pubblica  amministrazione,  provenienti  da  settori  economici
dotate di alta e riconosciuta professionalita', di notorie esperienza
e capacita'.

Capo II
Norme sostanziali

                               Art. 7 

   Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto 

  1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: «con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto
delle caratteristiche del mercato e del  grado  di  standardizzazione
dei prodotti, le tipologie di beni  e  servizi  per  le  quali»  sono
soppresse e, dopo le parole: «utilizzando  le  convenzioni  stipulate
dalle centrali regionali di riferimento», sono aggiunte le  seguenti:
«ovvero,  qualora  non  siano  operative  convenzioni  regionali,  le
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.». 
  2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: «di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4  aprile  2002,  n.  101»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  328,  comma  1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti  al  comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad  altri  mercati  elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328». 
  3. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  di  cui  al
decreto   legislativo 4   dicembre   1997,   n.   460,   nonche'   le
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto  1991,  n.
266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per  l'acquisto  di
beni e di servizi alle convenzioni  stipulate  dalla  societa' Consip
Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive  modificazioni,  nonche'  al  mercato  elettronico   della
pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza. 

           Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 449, della gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla presente legge: «449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 450, della gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla presente legge: «450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328». - Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1, supplemento ordinario. - La legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge-quadro sul volontariato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196. - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)»: «Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge. 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti». - Si riporta il testo dell'art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»: «Art. 328 (Mercato elettronico). - 1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'art. 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante puo' stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del codice. 2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parita' di trattamento e non discriminazione. 3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o piu' bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformita' della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'art. 124, comma 5, del codice e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale e' possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l'altro: a) le categorie merceologi che per settori di prodotti e servizi in cui e' organizzato il mercato elettronico; b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualita' dei beni, nonche' i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati; c) le modalita' ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonche' l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione; d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico; e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalita' ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza. 4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II. Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'art. 70, comma 1, del codice. 5. Nel caso siano consultati piu' fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto e' stipulato per scrittura privata, che puo' consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all'art. 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura. 6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonche' secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell'art. 77, commi 5 e 6, del codice. 7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294». 

Capo II
Norme sostanziali

                             Art. 7 bis 

Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti  dalle
  aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi 
  1. All'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «.  Qualora
sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui  al  presente  comma,
nonche' sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali  regionali
per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione  dei  prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per  gli  acquisti
di beni e  servizi,  emergano  differenze  significative  dei  prezzi
unitari,  non  giustificate  da  particolari  condizioni  tecniche  o
logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a
proporre ai fornitori una  rinegoziazione  dei  contratti  che  abbia
l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura  ai  prezzi  di
riferimento come sopra individuati, senza che cio' comporti  modifica
della durata del contratto. In caso  di  mancato  accordo,  entro  il
termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine
ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali  hanno  il
diritto di recedere dal contratto senza alcun onere  a  carico  delle
stesse, in deroga all'articolo 1671 del codice civile. 

           Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla presente legge: «1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 e' incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed e' ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalita' per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all'art. 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria: a) nelle more del perfezionamento delle attivita' concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attivita' delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'art. 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Cio', al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati; Qualora sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, senza che cio' comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, in deroga all'art. 1671 del codice civile.». 

Capo II
Norme sostanziali

                               Art. 8 

           Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi 

  1. Al fine di garantire  la  trasparenza  degli  appalti  pubblici,
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e  le
informazioni  comunicati   dalle   stazioni   appaltanti   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, con modalita' che consentano  la  ricerca  delle
informazioni    anche    aggregate    relative    all'amministrazione
aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto
di fornitura. 
  2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio,  analisi  e  valutazione
della  spesa  pubblica,  nonche'  delle  attivita'   strumentali   al
Programma  di  razionalizzazione  degli   acquisti   della   pubblica
amministrazione, l'Osservatorio dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture trasmette,  con  cadenza  semestrale,  al
Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip  S.p.A.
nonche', per l'ambito territoriale di riferimento,  alle  Regioni  e,
per esse, alle centrali regionali di acquisto, i dati di cui al comma
1. 
  2-bis. All'articolo 7, comma 8, alinea, del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole:  «150.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «50.000 euro». 

           Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», come modificato dalla presente legge: «8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro: a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale». 

Capo II
Norme sostanziali

                               Art. 9 

Attivita' della centrale di committenza nazionale attraverso  sistema
                             informatico 

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione,
a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione  in
modalita'  ASP  (Application  Service   Provider)   delle   pubbliche
amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si  avvalgono  di
Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto. 

           Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 29 (Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria). - 1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario. 2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. 3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende gia' destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva. 3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto nel capitolo 7513 del programma 3.5 "Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' destinato al sostegno delle attivita' e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all'art. 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38». 

Capo II
Norme sostanziali

                               Art. 10 

Acquisizioni di  beni  e  servizi  relativi  ai  sistemi  informativi
  automatizzati attraverso il ricorso a  centrali  di  committenza  e
  interpretazione autentica dell'articolo 18, comma  3,  del  decreto
  legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 
  1. All'articolo 3, comma 3, del  decreto  legislativo  1°  dicembre
2009, n. 177, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «Tali
pareri sono facoltativi per le  centrali  di  committenza  e  per  le
amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di  beni  e
servizi». 
  1-bis. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1°  dicembre
2009, n. 177, si interpreta nel senso che  il  contributo  forfetario
non e' dovuto nel caso  di  gare  predisposte  dalle  amministrazioni
contraenti e per le quali sono stati chiesti a DigitPA  i  pareri  di
cui all'articolo 3 dello stesso decreto. 

           Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», come modificato dalla presente legge: «3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruita' tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi. Il parere dell'Ente e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e' trasmessa da DigitPA a detta Autorita'». - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3, del gia' citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177: «Art. 18 (Entrate). - 1. Le entrate dell'Ente, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite: a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato; b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative; c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti; d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi; e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno o di know-how; f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attivita' o prevista dall'ordinamento; g) dall'avanzo presunto dell'esercizio precedente; h) entrate per partite di giro. 2. DigitPA destina una quota delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), f), g) ed h) al finanziamento delle assunzioni di personale ai fini della copertura dei posti in dotazione organica. 3. Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell'ambito delle risorse ordinariamente destinate all'innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto». 

Capo II
Norme sostanziali

                               Art. 11 

         Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

  1.  All'articolo  11,  comma  10-bis,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  sono  aggiunte  in  fine,  le
seguenti parole: «e nel caso di  acquisto  effettuato  attraverso  il
mercato   elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
all'articolo 328 del regolamento». 

           Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 10-bis, lettera b), del gia' citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla presente legge: «10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'art. 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 60 e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del regolamento». 

Capo II
Norme sostanziali

                               Art. 12 

Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente
                          piu' vantaggiosa 

  1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il  seguente  periodo:
«La commissione, anche per le gare in corso ove i  plichi  contenenti
le offerte tecniche non siano stati ancora aperti  alla  data  del  9
maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti  le  offerte
tecniche al fine  di  procedere  alla  verifica  della  presenza  dei
documenti prodotti.». 
  2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il  seguente  periodo:
«La commissione, costituita ai sensi  dell'articolo  84  del  codice,
anche per le gare  in  corso  ove  i  plichi  contenenti  le  offerte
tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9  maggio  2012,
apre in seduta pubblica i plichi contenenti le  offerte  tecniche  al
fine  di  procedere  alla  verifica  della  presenza  dei   documenti
prodotti» e dopo le parole: «In  una  o  piu'  sedute  riservate,  la
commissione» le parole: «, costituita ai sensi dell'articolo  84  del
codice,» sono soppresse. 
  3. (soppresso). 

           Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 120 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dalla presente legge: «2. La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o piu' sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione da' lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall'art. 121». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 283 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dalla presente legge: «2. La commissione, costituita ai sensi dell'art. 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o piu' sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato P.». 

Capo II
Norme sostanziali

                               Art. 13 

     Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi 

  1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e  servizi  degli
enti  locali,  ove  i  beni  o  i  servizi  da  acquistare  risultino
disponibili mediante strumenti informatici  di  acquisto,  non  trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della  legge  8  giugno
1962, n. 604. 

           Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, recante «Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali»: «Art. 40 (Provento e ripartizione dei diritti di segreteria). - E' obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a Mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D. Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.». 

Capo II
Norme sostanziali

                             Art. 13 bis 

Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti
  vantati dai  fornitori  di  beni  e  servizi  nei  confronti  delle
  amministrazioni pubbliche 
  1. All'articolo 9 del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3-bis, al primo periodo, dopo le parole: «enti  locali»
sono inserite le seguenti: «nonche' gli enti del  Servizio  sanitario
nazionale» e le  parole:  «sessanta  giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «trenta  giorni»;  al  secondo  periodo,  le  parole   da:
«provvede la Ragioneria territoriale dello Stato» fino alla fine  del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «e' nominato  un  Commissario
ad acta,  con  oneri  a  carico  dell'ente  debitore.  La  nomina  e'
effettuata dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  competente  per  le
certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e
degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale  dello
Stato competente per territorio per le certificazioni  di  pertinenza
delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli  enti
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»; 
  b) al comma 3-ter, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) dagli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  delle  regioni
sottoposte a piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,  ovvero  a
programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito
di detti piani o programmi siano state previste  operazioni  relative
al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito  di  operazioni
di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani  o
programmi operativi»; 
  c) dopo il comma 3-ter, e' aggiunto il seguente: 
  «3-quater. Esclusivamente per consentire  la  cessione  di  cui  al
primo periodo del comma 3-bis, sono  fatte  salve  le  certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2,  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.
207, secondo le modalita' stabilite con il decreto di  attuazione  di
cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183». 
  2. All'articolo 28-quater, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «nei confronti» sono  inserite
le seguenti: «dello Stato, degli enti pubblici nazionali,»; 
  b) al secondo periodo, dopo le parole: «legge 28 gennaio  2009,  n.
2,» sono  inserite  le  seguenti:  «o  le  certificazioni  richiamate
all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo
decreto,»; 
  c) al quarto periodo, le  parole:  «la  regione,  l'ente  locale  o
l'ente  del  Servizio  sanitario  nazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'ente debitore» e le parole:  «della  regione,  dell'ente
locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale» sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'ente debitore». 
  3. All'articolo  31  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso; 
  b) al comma 1-ter, le parole da: «; le modalita' di certificazione»
fino alla fine del comma sono soppresse. 
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1  a  3  si
provvede con le modalita' previste dall'articolo 13, comma  2,  della
legge 12  novembre  2011,  n.  183.  Le  certificazioni  dei  crediti
rilasciate secondo  le  modalita'  indicate  dall'articolo  9,  comma
3-ter, lettera b), secondo periodo,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come  sostituita  dal  comma  1  del  presente  articolo,
possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia
del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100,  lettera  a),
della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  secondo  i  criteri  e  le
modalita' e nei limiti stabiliti dal decreto di cui  all'articolo  8,
comma 5, lettera  b),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo  39  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  5.  Il  documento  unico  di  regolarita'   contributiva   di   cui
all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
rilasciato anche in presenza di  una  certificazione,  rilasciata  ai
sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come da  ultimo modificato  dal  presente  articolo,  che
attesti la sussistenza e  l'importo  di  crediti  certi,  liquidi  ed
esigibili vantati nei confronti delle  pubbliche  amministrazioni  di
importo almeno pari agli oneri contributivi accertati  e  non  ancora
versati da parte di un medesimo soggetto. Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
comma, assicurando  l'assenza  di  riflessi  negativi  sui  saldi  di
finanza pubblica. 

           Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.). - All'art. 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'art. 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio' per i rimborsi richiesti da piu' di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.". 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalita' ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non e' consentita l'utilizzazione per spese di personale. 1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'art. 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo art. 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20 settembre 2009. 1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte. 2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorita' per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario. 3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonche' gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilita' interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e' effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'art. 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo' essere rilasciata, a pena di nullita': a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non puo' comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non puo' comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale; b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi. 3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183». - Si riporta il testo dell'art. 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», come modificato dalla presente legge: «1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o le certificazioni richiamate all'art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora l'ente debitore non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti dell'ente debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica». - Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'art. 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter e' inserito il seguente: "Art. 28-quater (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica". 1-ter. All'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali" sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013». - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)»: «2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalita' di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»: «100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106: «5. Per favorire l'operativita' nonche' per garantire la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono: b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo puo' anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica». - Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 39 (Misure per le micro, piccole e medie imprese). - 1. In materia di Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della copertura massima delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 e' elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una quota non inferiore [all'80] per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo e' riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro d'importo massimo garantito per singola impresa. 4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. 5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1. 6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' e le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo. 7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea. Tale disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'art. 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1175, della gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: «1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale». 

Capo II
Norme sostanziali

                             Art. 13 ter 

Utilizzo di erogazioni  liberali  nel  caso  di  acquisti  attraverso
  convenzioni-quadro  e  attraverso  il  mercato  elettronico   della
  pubblica amministrazione 
  1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e  di
servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate dalla societa' Consip
Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, o attraverso il mercato  elettronico  della
pubblica amministrazione previsto dall'articolo 328  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
207,  possono  utilizzare,  al  fine  del  pagamento   del   relativo
corrispettivo, erogazioni liberali in denaro rese in loro favore  per
la realizzazione delle finalita' per le quali il citato  acquisto  e'
effettuato. Le erogazioni liberali in denaro di cui al primo  periodo
possono essere rese in modo diretto in  favore  dell'amministrazione,
mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato  nel  caso
delle amministrazioni statali ovvero all'entrata dei relativi bilanci
autonomi nel caso delle amministrazioni  pubbliche,  oppure  in  modo
indiretto, attraverso il pagamento totale o  parziale  delle  fatture
emesse dall'aggiudicatario per  la  prestazione  resa  nei  confronti
dell'amministrazione. 
  2. Le  erogazioni  liberali  di  cui  al  comma  1  e  le  relative
accettazioni sono effettuate  in  forma  semplificata  attraverso  il
sistema  informatico  di  negoziazione  tramite  il  quale  e'   reso
disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione  di
cui al medesimo comma  1,  in  deroga  all'articolo  782  del  codice
civile. 
  3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate  le  istruzioni
operative e le modalita' tecniche per l'attuazione dei commi 1 e 2. 
  4. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi
del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione
delle amministrazioni statali interessate  per  essere  destinate  al
pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui al
medesimo comma 1. 

           Riferimenti normativi - Per il riferimento al testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 7. - Per il riferimento al testo dell'art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 7. - Si riporta il testo dell'art. 782 del codice civile: «Art. 782 (Forma della donazione). - La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullita'. Se ha per oggetto cose mobili, essa non e' valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L'accettazione puo' essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non e' perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione e' notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.». 

Capo II
Norme sostanziali

                               Art. 14 

Misure  in  tema  di  riduzione  dei  consumi   di   energia   e   di
            efficientamento degli usi finali dell'energia 

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sulla  base   delle
indicazioni  fornite  dall'Agenzia  del  demanio,   adottano   misure
finalizzate   al   contenimento   dei   consumi    di    energia    e
all'efficientamento degli usi finali della stessa,  anche  attraverso
il ricorso ai contratti di servizio energia di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  e  al  decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e anche nelle forme dei contratti
di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter,
del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.
L'affidamento  della  gestione  dei  servizi  energetici  di  cui  al
presente comma deve avvenire con gara a  evidenza  pubblica,  con  le
modalita' di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo  30  maggio
2008, n. 115. 

           Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI». - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n. 242, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 15-ter, del gia' citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: «15-ter. Ai fini del presente codice, i "contratti di partenariato pubblico privato" sono contratti aventi per oggetto una o piu' prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilita' l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le societa' miste. Possono rientrare altresi' tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilita' dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat». - Si riporta il testo dell'art. 15 del gia' citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115: «Art. 15 (Procedure di gara). - 1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformita' ai livelli di progettazione specificati dall'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa all'art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell'Amministrazione. 2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall'art. 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». 

Capo II
Norme sostanziali

                               Art. 15 

                        Copertura finanziaria 

  1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  del
presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012  e  a  euro  78
mila nell'anno 2013, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del
1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre  2011,
n. 183. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

           Riferimenti normativi - Si riporta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario), come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183: «Tabella C Parte di provvedimento in formato grafico ... Omissis ...». 

Capo II
Norme sostanziali

                               Art. 16 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.