Il 12 giugno si svolge, nella 7a Commissione del Senato, l’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su tematiche afferenti al suo Dicastero, con particolare riferimento alle equipollenze fra i titoli dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e i titoli universitari e alla situazione delle scuole nelle zone colpite dal recente sisma in Emilia-Romagna.
Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, il ministro PROFUMO, premesso che a legislazione vigente i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni AFAM sono già equiparati a quelli universitari, chiarisce che l’equipollenza concerne la corrispondenza, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, tra i vari titoli accademici per analogia sostanziale di contenuti e di obiettivi formativi.
Afferma poi che nel sistema universitario l’equipollenza fra diplomi di laurea conseguiti in Italia è stata dichiarata per legge fino al 1990; l’articolo 9, comma 6, della legge n. 341 del 1990 ha, successivamente, stabilito che le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea, al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi, fossero definite con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Dopo aver ricordato l’evoluzione normativa successiva introdotta dalla legge n. 13 del 1991, ai sensi della quale le equipollenze fra i diplomi di laurea sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto ministeriale, sottolinea che l’equipollenza si sancisce a partire dalla comparazione degli ordinamenti curriculari dei corsi di studio, finalizzata alla verifica della presenza di requisiti comuni. Non possono, infatti, essere ipotizzate equipollenze sulla base di una generica corrispondenza tra titoli, dovendo essere stabilite da una disamina puntuale degli ordinamenti, dei curricula, dei settori disciplinari e delle affinità, orientata al confronto di specifici corsi di studio.
Fa presente pertanto che l’elemento necessario per il riconoscimento delle equipollenze è stata la preliminare definizione dei settori scientifico-disciplinari degli ordinamenti AFAM. Rileva tuttavia come detta operazione sia stata interrotta da una serie di ricorsi amministrativi fino a che, con l’articolo 3-quinques del decreto-legge n. 180 del 2008 convertito dalla legge n. 1 del 2009, si è normativamente chiarito che era effettivamente necessario determinare i nuovi settori artistico-disciplinari per dare attuazione alla riforma. Evidenzia in particolare che i ricorsi proposti erano stati vinti in primo grado proprio per la mancanza di una previsione normativa espressa in tal senso, benché in secondo grado di giudizio l’amministrazione fosse poi risultata vincente a prescindere dall’intervento legislativo intercorso nel 2009.
Riferisce poi che dal luglio 2009 sono stati emanati tutti i decreti per la definizione dei settori disciplinari e successivamente ha cominciato ad operare un apposito tavolo tecnico CUN-CNAM, con l’ausilio di specifici tavoli tecnici di settore, per individuare, con approfondita e documentata analisi tecnica nell’ambito dei settori disciplinari oramai definiti, le prime equipollenze con i titoli universitari. Rende noto pertanto che sulla base del lavoro già svolto sono stati ad oggi predisposti i decreti di equipollenza per i corsi di studio in Restauro, Design, Progettazione artistica per l’impresa, Musicologia.
Nell’elencare in dettaglio le equipollenze fino ad ora stabilite e quelle in corso, fa presente di aver posto particolare attenzione alla mozione presentata presso la Camera dei deputati e, soprattutto, al disegno di legge n. 4822 pendente presso quel ramo del Parlamento, già approvato in prima lettura dal Senato. Riferisce quindi di aver dato indicazioni alla competente Direzione generale del Ministero di non procedere a nessun altro procedimento di equipollenza, nelle more dell’iter legislativo di approvazione della già richiamata proposta di legge. Puntualizza peraltro di aver esposto tale posizione anche in sede di Comitato ristretto della VII Commissione della Camera, proprio in ordine all’articolo 1, commi 1 e 2, del testo summenzionato, che definisce un sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
Quanto al secondo argomento oggetto dell’audizione odierna, dà conto della situazione che coinvolge le sedi scolastiche delle aree terremotate dell’Emilia-Romagna, per un totale di 223 istituti di ogni ordine e grado, distinti per le province più colpite. Fornisce altresì in particolare i dati sugli alunni di tali scuole, pari a 71.412, di cui 3.037 si accingono a sostenere gli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado, 7.026 si accingono a sostenere gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado e 2.375 saranno impegnati negli esami di qualifica negli istituti professionali e negli istituti d’arte.
Precisa inoltre che la situazione contingente, incidendo pesantemente sulla conclusione dell’anno scolastico 2011-2012, in conseguenza dei gravi danni arrecati ad edifici scolastici dichiarati in tutto o in parte inagibili, ha reso necessario procedere all’adozione di disposizioni sulla validità dell’anno scolastico nonché sull’effettuazione degli scrutini e degli esami di Stato. Comunica in proposito che il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, all’articolo 5, comma 4, ha stabilito che, ove necessario, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad emanare un’apposita ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l’effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all’anno scolastico 2011-2012 nei comuni colpiti dal terremoto. Fa presente perciò che è stata adottata l’ordinanza ministeriale n. 52 dell’8 giugno 2012 secondo cui, nelle aree interessate dal sisma e per le quali i sindaci abbiano disposto la chiusura degli edifici scolastici, l’anno scolastico 2011/2012 è comunque valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. In aggiunta a ciò, si è deciso che nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l’ammissione degli studenti alla classe successiva sarà disposta sulla base dello scrutinio finale, anche in deroga alla normativa vigente relativa al conseguimento del limite minimo di frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Quanto allo svolgimento degli scrutini e degli esami, nella stessa ordinanza, prosegue il Ministro, si stabilisce che l’ammissione degli studenti all’esame di Stato dell’istruzione secondaria di primo e di secondo grado è deliberata dal Consiglio di classe, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti e in assenza di uno o più componenti per motivi strettamente dipendenti dal sisma. Chiarisce poi che i soli candidati coinvolti dagli eventi sismici sosterranno esclusivamente le prove orali e che negli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, in deroga alle disposizioni vigenti, il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nella prova orale e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Relativamente agli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, evidenzia che al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 50 punti, corrispondente alla somma dei punteggi minimi da conseguire per la sufficienza nelle prove scritte e nel colloquio.
Analogamente si procederà per quanto attiene all’esame di qualifica professionale o all’esame per la licenza di maestro d’arte, per cui lo scrutinio si concluderà con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti e di uno o più componenti del Consiglio di classe per motivi legati al sisma, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico. Si sofferma poi in dettaglio sugli esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica, per i quali non saranno effettuate le prove strutturate o semistrutturate previste dalla normativa vigente e si svolgerà una prova orale davanti al Consiglio di classe. Parimenti, sosterranno esclusivamente le prove orali gli studenti degli istituti d’arte per il conseguimento della licenza di maestro d’arte.
Il Ministro afferma altresì che, ai sensi della predetta ordinanza, le sedi di esame sono determinate dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale ovvero, in sua assenza, dal dirigente con funzioni vicarie, o dal dirigente da questi delegato, in relazione allo stato di agibilità dei locali scolastici ovvero alla esistenza di altre strutture ritenute idonee allo scopo dalle competenti autorità.
Per ciò che attiene alla messa in sicurezza delle sedi scolastiche danneggiate – prosegue il Ministro – sono state emanate disposizioni eccezionali con il decreto-legge n. 74 del 2012, in modo da destinare le risorse di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2010 alle varie iniziative di ricostruzione. Dopo aver specificato le modalità di riassegnazione di tali somme a seguito di una revoca disposta con decreto ministeriale sentite le Regioni interessate, segnala che nel procedimento è stata interpellata anche la Cassa Depositi e Prestiti; pertanto in virtù del citato decreto ministeriale 30 luglio 2010 si dispone di un importo pari a circa 74 milioni, il cui utilizzo può essere effettuato con le seguenti modalità alternative: gestione diretta delle risorse da parte del Ministero, che le assegnerebbe agli enti individuati come beneficiari dalle competenti Regioni; individuazione del quantumdelle risorse assegnabili e successivo trasferimento delle stesse alle Regioni interessate, che le gestirebbero autonomamente; apertura di un conto di tesoreria, con incarico alla Cassa Depositi e Prestiti disposto con apposita convenzione di procedere ai pagamenti a favore dei singoli enti locali ammessi al beneficio. Al riguardo, precisa che il Ministero ha deciso di optare per lo strumento del trasferimento alle Regioni coinvolte perché lo si considera il più efficace ed immediato tanto per fronteggiare l’emergenza quanto per attuare interventi nel settore, non determinati da una stringente urgenza. Sul fronte emergenziale, è comunque possibile per l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna modulare, per il prossimo anno scolastico, il calendario scolastico, rendere flessibili l’orario e la durata delle lezioni, nonchè articolare diversamente la composizione delle classi o sezioni.
In ultima analisi, il Ministro comunica che nella bozza di contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA, è stata appositamente prevista una possibile riapertura del tavolo di contrattazione per l’esame di eventuali disposizioni derogatorie in favore del personale in servizio nelle zone terremotate.