CCNI Dimensionamento e Mobilità Area V (5.6.12)

Contratto Integrativo Nazionale per il personale della Dirigenza Scolastica in attuazione dell’articolo 9 del C.C.N.L. – Area V – del 15.7.2010 e dell’articolo 11 del C.C.N.L. – Area – dell’11.4.2006

Tra la parte pubblica e le rappresentanze sindacali, a seguito dell’applicazione al personale Dirigente scolastico delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e della legge 12 novembre 2011, n. 183, si concorda, per l’anno scolastico 2012/13, quanto segue.

Art. 1
Istituzioni scolastiche dimensionate

Nelle ipotesi di fusioni e accorpamenti delle istituzioni scolastiche determinate dall’emanazione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, vengono individuati i criteri per il conferimento del nuovo incarico di cui tener conto nei confronti del predetto personale.
Nell’ordine:
a) accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico regionale;
b) anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
c) esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;
d) numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola.

Art. 2
Istituzioni scolastiche sottodimensionate

Le istituzioni scolastiche sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 in alcuni casi particolari ai sensi dell’art. 19, comma 5, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificata dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere più sede di dirigenza scolastica ma devono essere conferite in reggenza a Dirigenti scolastici in servizio presso altre istituzioni scolastiche autonome.
Pertanto, in ossequio al succitato disposto normativo, i Dirigenti scolastici in servizio sulle predette sedi avranno titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico e di mobilità interregionale, sia nel caso di prossima scadenza del contratto sia nel caso in cui il contratto non sia in scadenza, successivamente ai Dirigenti di cui all’art. 1.
L’assegnazione degli incarichi sarà effettuata nell’ordine previsto dall’art. 11 del C.C.N.L. – Area V – del 11 aprile 2006.

Art. 3
Dirigenti scolastici in esubero

Nelle eccezionali ipotesi di esubero, qualora le disponibilità di sedi conferibili siano inferiori al numero dei Dirigenti scolastici in servizio nella regione, i Dirigenti scolastici, che ricoprono una sede divenuta sottodimensionata, esaurite le disponibilità assegnabili per norma (tra queste vanno ricomprese: le sedi vacanti e disponibili, le sedi già assegnate con incarico nominale ad altro Dirigente scolastico distaccato e utilizzato altrove ai sensi delle vigenti disposizioni, le sedi, comunque, disponibili per l’intero anno scolastico in virtù dell’assenza del titolare), saranno assegnati sulle sedi sottodimensionate con un incarico di durata annuale conferito sulla sede ricoperta nell’anno scolastico 2011/12.
Terminate le operazioni di cui sopra, qualora residuino ulteriori sedi sottodimensionate, le stesse verranno attribuite, a domanda o d’ufficio, prioritariamente ai Dirigenti scolastici cui sia stato conferito il predetto incarico annuale.
Al fine di stabilire quale ulteriore sede sottodimensionata debba essere assegnata al Dirigente scolastico si terrà conto dei seguenti criteri:
a) preferenza espressa dal Dirigente scolastico;
b) vicinanza tra le due sedi;
c) residenza del Dirigente scolastico.

Roma, 5 giugno 2012

F.to l’Amministrazione
F.to le Organizzazioni Sindacali

Dichiarazione a Verbale

Le Organizzazioni Sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal, maggiormente rappresentative della “V Area – Dirigenti Scolastici”, avendo fin dall’inizio del confronto con l’Amministrazione sostenuto la necessità di disciplinare la materia del conferimento e mutamento di incarico attraverso uno specifico Contratto Integrativo Nazionale, hanno sottoscritto il presente Accordo in quanto, pur tra le difficoltà derivanti dall’applicazione dei recenti provvedimenti legislativi di riorganizzazione e dimensionamento delle istituzioni scolastiche, ne garantisce una gestione amministrativa ispirata a criteri oggettivi, trasparenti e omogenei sull’intero territorio nazionale.
Pienamente consapevoli della gravissima situazione retributiva e di lavoro dei dirigenti delle scuole pubbliche statali, le predette Organizzazioni Sindacali dichiarano che il presente Accordo mira esclusivamente a fronteggiare una situazione straordinaria ed eccezionale e lascia, pertanto, impregiudicati tutti gli istituti giuridici ed economici del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici come definiti dal CCNL 11.4.2006 e dal CCNL 15.7.2010 attualmente vigenti.
Le Organizzazioni Sindacali stesse si impegnano a vigilare, a tutti i livelli, affinché l’azione amministrativa risulti conforme ai criteri assunti nel presente Accordo e ribadiscono la comune volontà di tutelare – ove necessario – anche sul piano giudiziale, i dirigenti scolastici eventualmente destinatari di provvedimenti lesivi delle condizioni professionali contrattualmente disciplinate.

Roma, 5 giugno 2012

 

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