Legge 25 ottobre 2017, n. 163
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. (17G00177)
(GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A alla presente
legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica, affinche’ su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l’attivita’ ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell’allegato A nei soli limiti
occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche’ alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia’
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea
previsto dall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i
decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in
conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni
caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, ai sensi dell’articolo 31, comma
4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 2
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell’Unione europea
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e’ delegato ad
adottare, ai sensi dell’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 32,
comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o
amministrativa o in regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono
gia’ previste sanzioni penali o amministrative.
Art. 3
Delega al Governo per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi d’impresa, nonche’ per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante
modifica al regolamento sul marchio comunitario
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, uno o piu’ decreti legislativi per l’attuazione
della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa,
nonche’ per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul
marchio comunitario.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e
dell’economia e delle finanze.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del codice della proprieta’
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento
(UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
b) salvaguardare la possibilita’ di adottare disposizioni
attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimenti
di natura regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di
legge e gia’ disciplinate mediante regolamenti, compreso l’eventuale
aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33;
c) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 i casi
in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se
registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in
relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di
nullita’, sia in relazione all’individuazione dei segni suscettibili
di costituire un marchio d’impresa, sia in relazione ai motivi di
decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui detto uso
venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel
corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del
marchio anteriore l’onere di provarne l’uso effettivo a norma
dell’articolo 16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i
quali e’ stato registrato e su cui si fonda l’azione o di provare la
sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso, nei termini
temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva;
d) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 il
diritto di vietare l’uso di un segno a fini diversi da quello di
contraddistinguere prodotti o servizi;
e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo
scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE)
2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i
segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a
designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e
stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la
disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;
f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione,
l’adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436
e al regolamento (UE) 2015/2424 e, in particolare:
1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio,
possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o
dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;
2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di
garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche
competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di
certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il
marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano
un’attivita’ che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo
certificato;
3) prevedere l’obbligatorieta’ della presentazione del
regolamento d’uso del marchio di garanzia o di certificazione e della
comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;
4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione,
di decadenza e di nullita’ dei marchi di garanzia o di
certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli
4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la
funzione di detti marchi lo richieda e in particolare che la
decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo
sull’impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso
improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del
marchio;
g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli
organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa
efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullita’
di un marchio d’impresa da espletare dinanzi l’Ufficio italiano
brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito
delle relative domande, nei termini e con le modalita’ stabiliti dal
decreto previsto dall’articolo 226 del codice della proprieta’
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
la cui omissione determini l’irricevibilita’ delle domande stesse;
h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi
alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio
italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l’efficienza e la
rapidita’ complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei
provvedimenti in tema di decadenza e nullita’.
Art. 4
Delega al Governo per l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel
settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle
disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016,
n. 214
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu’ decreti
legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela
brevettuale unitaria, e per il coordinamento e il raccordo tra la
normativa nazionale e le disposizioni dell’Accordo su un tribunale
unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n.
214.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dell’economia e delle finanze.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle
disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue;
b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del
citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti;
c) salvaguardare la possibilita’ di adottare disposizioni
attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante
provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non
coperte da riserva di legge e gia’ disciplinate mediante regolamenti;
d) prevedere per i brevetti europei per cui e’ stata presentata
una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o
ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il
deposito della traduzione in lingua italiana all’Ufficio italiano
brevetti e marchi, di cui al comma 4 dell’articolo 56 del codice di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla
data di ricezione della comunicazione dell’atto definitivo di rigetto
o revoca dell’effetto unitario o dalla data di ricezione da parte
dell’Ufficio europeo dell’istanza di ritiro;
e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto
europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale,
di cui all’articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui sia stato
concesso l’effetto unitario al brevetto europeo.
Art. 5
Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE)
2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio
2016, sulla distribuzione assicurativa
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
(UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio
2016, sulla distribuzione assicurativa, il Governo e’ tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le
integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa
abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, al
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, al testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97;
b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come
definito all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare
il riparto di competenze tra le autorita’ di vigilanza secondo i
seguenti criteri:
1) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori
previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n.
1286/2014 all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS),
in relazione alle attivita’ di ideazione e di distribuzione del
prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per
il tramite di agenti e broker assicurativi, e alla Commissione
nazionale per le societa’ e la borsa (CONSOB) in relazione alla
distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione
D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
– RUI;
2) confermare l’attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di
investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati;
3) prevedere opportune forme di coordinamento tra la CONSOB e
l’IVASS al fine di assicurare la coerenza e l’efficacia complessiva
del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e
ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;
c) prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e
gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati
direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo
dell’IVASS, secondo le modalita’ da quest’ultimo stabilite con
regolamento;
d) prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione e
gli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto il monitoraggio
dell’IVASS:
1) collaborino, nell’ambito delle proprie competenze, nella
registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e
degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono
sotto la loro piena e diretta responsabilita’ ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva (UE) 2016/97,
verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di
registrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo 6, primo
comma, lettera c), del medesimo articolo 3;
2) provvedano direttamente, nell’ambito delle proprie
competenze, alla verifica del possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/97, con
riferimento ai propri dipendenti, nonche’ agli intermediari
assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a
titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta
responsabilita’, eventualmente impartendo essi stessi la formazione o
fornendo essi stessi appositi strumenti di aggiornamento
professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti
proposti;
e) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di
adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio gia’ iscritti in altri
albi o registri e soggetti alla vigilanza di altre autorita’ o
organismi di vigilanza;
f) stabilire che il documento informativo di cui all’articolo 20,
paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/97 sia fornito dal
distributore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla
normativa vigente, secondo le modalita’ stabilite dall’IVASS con
regolamento;
g) attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive
competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo
nello specifico il potere delle medesime autorita’ di vietare la
vendita di un’assicurazione insieme a un servizio o prodotto
accessorio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o
dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i
consumatori;
h) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata
dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine
di introdurre uniformi disposizioni piu’ rigorose per la tutela degli
assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui al
capo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere di
armonizzazione minima della direttiva;
i) prevedere che le informazioni di cui agli articoli 29 e 30
della direttiva (UE) 2016/97 siano fornite anche ai clienti
professionali quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 10),
della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014;
l) disciplinare la prestazione di consulenza da parte
dell’intermediario assicurativo o dell’impresa di assicurazione nel
caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97,
escludendo oneri a carico dei consumatori;
m) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel
caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la
medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle
relative disposizioni di attuazione;
n) dare attuazione all’articolo 15 della direttiva (UE) 2016/97,
introducendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale
delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina,
anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione,
aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva
(UE) 2016/97 e dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti
vigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti
previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179, e di quelli previsti per i sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambito
bancario e finanziario, nonche’ dalla direttiva 2013/11/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013;
o) modificare, con riguardo alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione, nonche’ ai distributori assicurativi e
riassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della
direttiva (UE) 2016/97 e ferme restando le competenze delle singole
autorita’ di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla
lettera b), l’impianto relativo alle sanzioni amministrative
pecuniarie previsto dal codice di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, anche mediante l’introduzione di misure
alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime, a fini di
armonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorio
previsto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva.
Realizzare, nel rispetto della specificita’ del settore assicurativo,
un’armonizzazione con la disciplina recata dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico di cui al citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, mediante i seguenti criteri:
1) attribuire all’IVASS il potere di applicare, nell’ambito
della propria competenza, le sanzioni amministrative pecuniarie alle
imprese di assicurazione o di riassicurazione o alle imprese di
partecipazione assicurativa o alle imprese di partecipazione
finanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni
della normativa primaria e secondaria di riferimento;
2) introdurre una piu’ estesa responsabilizzazione delle
persone fisiche rispetto all’attuale disciplina prevista dal codice
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la
possibilita’, fermi i casi di inosservanza dei doveri propri gia’
previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto codice, che la
sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono
le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonche’ dei
dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne
determinano l’inserimento nell’organizzazione del soggetto vigilato
anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato,
individuando le tipologie di violazione, i presupposti che
determinano la responsabilita’ delle persone fisiche, le condizioni
in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell’impresa che
ne determinano la sanzionabilita’;
3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altre
autorita’ nei settori bancario, creditizio e finanziario:
3.1) prevedere in capo all’IVASS il potere di irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi e
massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e, per le
violazioni diverse da quelle concernenti l’attivita’ di distribuzione
assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per le persone
fisiche e le persone giuridiche dal testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, assicurando il rispetto dei
principi di proporzionalita’, dissuasivita’, adeguatezza e coerenza
con la capacita’ finanziaria del soggetto responsabile della
violazione ovvero in base ai criteri e nei limiti massimi di cui
all’articolo 24, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n.
1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave
per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi
preassemblati;
3.2) prevedere l’introduzione di specifiche misure per la
deflazione dei procedimenti sanzionatori, stabilendo che piu’
violazioni commesse in un determinato arco temporale costituiscono
oggetto di accertamento unitario da parte dell’IVASS e che le
violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto;
4) l’entita’ delle sanzioni amministrative applicabili alle
violazioni diverse da quelle concernenti l’attivita’ di distribuzione
assicurativa e’ determinata nel seguente modo:
4.1) la sanzione applicabile alle societa’ sia compresa tra
un minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10 per cento del
fatturato;
4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia
compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinque
milioni;
4.3) qualora il vantaggio ottenuto dall’autore della
violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 4.1) e
4.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell’ammontare del
vantaggio ottenuto, purche’ tale vantaggio sia determinabile;
5) per le violazioni concernenti l’attivita’ di distribuzione
assicurativa, l’entita’ delle sanzioni amministrative e’ determinata
nel seguente modo:
5.1) la sanzione applicabile alle societa’ sia compresa tra
un minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milioni
oppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo annuo
risultante dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di
amministrazione;
5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia
compresa tra un minimo di euro mille e un massimo di euro
settecentomila;
6) per le violazioni connesse alla distribuzione dei prodotti
d’investimento assicurativi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto
17), della direttiva (UE) 2016/97, prevedere sanzioni amministrative
pecuniarie a carico dei distributori in base ai criteri e nei limiti
massimi di cui all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE)
2016/97;
p) valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della
direttiva (UE) 2016/97, la possibilita’ di sanzionare ulteriori
violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del
citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonche’
la possibilita’ di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie
amministrative piu’ elevati di quelli minimi previsti dal citato
articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento
con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale in
attuazione della direttiva 2014/65/UE.
Art. 6
Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione
individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu’ decreti
legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga
la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri
dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze e
dell’interno.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, per l’adeguamento alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella
normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni
incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e
coordinamento delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della possibilita’ di adeguare la normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti
delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con
successivo regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge
e gia’ eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale
autorita’ notificante ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE)
2016/425;
d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la
valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da
autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di
valutazione e verifica della conformita’ dei dispositivi di
protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza
di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al
fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo
degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non
onerose all’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi
dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per
le attivita’ connesse all’attuazione del regolamento (UE) 2016/425,
conformemente al comma 4 dell’articolo 30 della legge 24 dicembre
2012, n. 234;
f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita’ delle violazioni
degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente
alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d), e
dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei
dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del
regolamento (UE) n. 2016/425;
g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di
regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma
1.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 7
Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano
carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, uno o piu’ decreti legislativi per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la
direttiva 2009/142/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell’interno, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia, dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971,
n. 1083, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal
regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della possibilita’ di adeguare la normativa
nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla
legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue
eventuali successive modifiche, nonche’ agli atti delegati e di
esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui
al comma 4;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per
quanto di competenza, del Ministero dell’interno e dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, quali autorita’ di vigilanza del mercato ai
sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;
d) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravita’ delle violazioni degli
obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente alle
previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d), e dell’articolo 33,
commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Governo adotta uno o piu’
regolamenti, ai sensi dei commi 1 o 2, a seconda della procedura
seguita per l’adozione delle norme regolamentari da modificare,
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini
dell’adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente
nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche,
nonche’ agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento
europeo.
5. Nell’esercizio della competenza regolamentare di cui al comma 4
il Governo e’ tenuto a seguire i seguenti criteri specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per
l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con
abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE)
2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;
b) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale
autorita’ notificante ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE)
2016/426;
c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la
valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da
autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di
valutazione e verifica della conformita’ degli apparecchi che
bruciano carburanti gassosi ai requisiti essenziali di salute e
sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2016/426,
anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di
controllo degli organismi siano affidati mediante apposite
convenzioni non onerose all’organismo unico nazionale di
accreditamento ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009,
n. 99;
d) individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato
degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V
del regolamento (UE) 2016/426;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per
le attivita’ connesse all’attuazione del regolamento (UE) 2016/426,
conformemente al comma 4 dell’articolo 30 della legge 24 dicembre
2012, n. 234.
Art. 8
Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di
mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la
direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le
direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu’ decreti
legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli
abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e
2004/72/CE della Commissione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dello sviluppo economico.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
del regolamento (UE) n. 596/2014, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori
interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando
un appropriato grado di protezione dell’investitore, di tutela della
stabilita’ finanziaria e dell’integrita’ dei mercati finanziari, e in
particolare:
1) rivedere l’articolo 114, comma 7, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui
prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate
su azioni dell’emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e
di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall’articolo 14,
commi 24-bis e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
successive modificazioni;
2) rivedere l’articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela
degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con
regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni
necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del
pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi
in misura rilevante;
b) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 e
provvedere ad abrogare espressamente le norme dell’ordinamento
nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento
anzidetto; in particolare, rivedere la disciplina in materia di
ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate,
ai sensi dell’articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su
richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto
delle condizioni a tal fine richieste dall’articolo 17 del
regolamento (UE) n. 596/2014;
c) prevedere la CONSOB quale autorita’ competente ai fini del
regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa autorita’
possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli
articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all’articolo 30 del
medesimo regolamento;
d) prevedere, in linea con quanto gia’ stabilito dal testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso
alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell’ambito e per le
finalita’ specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 e
dalla legislazione dell’Unione europea attuativa del medesimo
regolamento;
e) coordinare le vigenti disposizioni del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con quelle degli articoli
24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di
cooperazione e scambio di informazioni con l’Autorita’ europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorita’
competenti degli Stati membri nonche’ con le autorita’ di vigilanza
di Paesi terzi;
f) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le
altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate
dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel rispetto dei
criteri, dei limiti e delle procedure stabiliti dal regolamento
medesimo e della parte V del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; rivedere l’articolo
187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l’autorita’ giudiziaria o la
CONSOB tengano conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di
propria competenza, delle misure punitive gia’ irrogate nonche’
disponendo che l’esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative,
aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella
gia’ eseguita o scontata;
g) rivedere l’articolo 187-sexies del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da
assicurare l’adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad
oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni
delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;
h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione
amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal
regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze
pertinenti, elencate dall’articolo 31 del medesimo regolamento;
i) adottare le opportune misure per dare attuazione alle
disposizioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014,
che disciplina la segnalazione all’autorita’ di vigilanza competente
di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento,
tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei
soggetti coinvolti;
l) prevedere, nei termini di cui all’articolo 34 del regolamento
(UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel proprio
sito internet delle decisioni relative all’imposizione di misure e
sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’autorita’
interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 9
Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici
di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti
finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e
recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del
regolamento (UE) n. 596/2014
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu’ decreti
legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento
negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare
la performance di fondi di investimento e recante modifica delle
direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dello sviluppo economico.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
del regolamento (UE) 2016/1011, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori
interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con
l’obiettivo di assicurare l’integrita’ dei mercati finanziari e la
stabilita’ finanziaria e un appropriato grado di tutela degli
investitori;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e
alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che
lo richiedono nonche’ provvedere ad abrogare espressamente le
eventuali norme dell’ordinamento nazionale riguardanti gli istituti
disciplinati dal regolamento anzidetto;
c) per gli amministratori di indici usati come indici di
riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o
per misurare la performance di fondi di investimento, designare la
CONSOB quale autorita’ competente ai sensi dell’articolo 40,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, assicurando che la
stessa autorita’ possa esercitare i poteri previsti dallo stesso
regolamento;
d) per le categorie di soggetti vigilati elencati nell’articolo
3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k), del regolamento (UE)
2016/1011, designare, tenendo conto delle attribuzioni delle
autorita’ di vigilanza di settore, una o piu’ autorita’ nazionali
competenti ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, del citato
regolamento, assicurando che le autorita’ possano esercitare i poteri
previsti dallo stesso regolamento, avuto riguardo anche all’esigenza
di contenere gli oneri per i soggetti vigilati;
e) designare la CONSOB quale autorita’ responsabile del
coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con
la Commissione europea, l’Autorita’ europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorita’ competenti degli altri
Stati membri, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2016/1011;
f) attribuire alle autorita’ designate in base ai criteri di cui
alle lettere c) e d) del presente comma il potere di imporre le
sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni elencate
dall’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011, nel rispetto dei
criteri, dei limiti e delle procedure previste dal regolamento
medesimo e dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano
l’esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita’
anzidette;
g) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione
amministrativa pecuniaria per le violazioni delle disposizioni
contenute nel regolamento (UE) 2016/1011, si tenga conto delle
circostanze pertinenti elencate dall’articolo 43 del medesimo
regolamento.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita’
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 10
Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle
operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nonche’ per l’adozione di
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu’ decreti
legislativi per:
a) l’adeguamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, della normativa nazionale al regolamento
(UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012;
b) l’adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, emanato in attuazione
della delega contenuta all’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n.
114, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori
di dati sulle negoziazioni nonche’ per l’attuazione della direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998,
concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal
regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dello sviluppo economico.
3. Nell’esercizio della delega per l’adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2015/2365, di cui al comma 1, lettera
a), il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) adottare, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
del regolamento (UE) 2015/2365, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori
interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando
un appropriato grado di protezione dell’investitore, di tutela della
stabilita’ finanziaria e dell’integrita’ dei mercati finanziari;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 che
lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme
dell’ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal
regolamento anzidetto;
c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle
disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui
al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto
nel capo VIII del regolamento (UE) 2015/2365, affinche’ le autorita’
di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, possano
imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli
articoli 22 e 28 del regolamento (UE) 2015/2365 in caso di violazione
delle disposizioni indicate dai medesimi articoli, garantendo che,
nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre
misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze
pertinenti, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del medesimo
regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie,
ai pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22;
d) prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono
sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le
previsioni dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2365 nonche’
assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del
regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di
ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall’articolo 27 del
medesimo regolamento;
e) provvedere affinche’ siano messi in atto i dispositivi e le
procedure per la segnalazione di violazioni di cui all’articolo 24
del regolamento (UE) 2015/2365.
4. Nell’esercizio della delega per l’adozione di disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi
dell’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, di cui al comma
1, lettera b) del presente articolo, il Governo e’ tenuto a seguire i
principi e criteri direttivi specifici di cui all’articolo 12 della
legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle
disposizioni sanzionatorie introdotte nel testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del
2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonche’ di integrare il
quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di
gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che
ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed
emittenti, siano assistiti dall’appropriata sanzione amministrativa
per il caso della loro violazione;
b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per
realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e la disciplina di
adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, anche
attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti
di rilevanza.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita’
interessate svolgono le attivita’ previste dal presente articolo con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 11
Criterio direttivo per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali da parte delle autorita’ competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita’ competenti a
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio, il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche il seguente
criterio direttivo specifico: prevedere, per le violazioni delle
disposizioni adottate a norma della citata direttiva, l’applicazione
della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non
superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina
vigente per le fattispecie penali gia’ oggetto di previsione.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 12
Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE)
2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di
prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti
dei reati di terrorismo e dei reati gravi
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
(UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di
prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei
reati di terrorismo e dei reati gravi, il Governo e’ tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che l’Unita’ d’informazione sui passeggeri (UIP), di
cui all’articolo 4 della direttiva, sia collocata presso il Ministero
dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) prevedere che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei
dati del PNR comprenda i voli extra-UE e intra-UE.
2. Dall’attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 13
Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la
protezione dei dati personali, uno o piu’ decreti legislativi al fine
di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica
amministrazione.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia
di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel
regolamento (UE) 2016/679;
b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione
alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel
regolamento (UE) 2016/679;
c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione
dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE)
2016/679;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti
attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei
dati personali nell’ambito e per le finalita’ previsti dal
regolamento (UE) 2016/679;
e) adeguare, nell’ambito delle modifiche al codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio
penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita’ della violazione
delle disposizioni stesse.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Art. 14
Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE)
2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2016, relativa all’accessibilita’ dei siti web e delle applicazioni
mobili degli enti pubblici
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
(UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2016, relativa all’accessibilita’ dei siti web e delle applicazioni
mobili degli enti pubblici, il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando
il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) dare attuazione alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della
direttiva (UE) 2016/2102 prendendo come riferimento i valori di cui
al punto 1), lettera d), numero 3, dell’allegato B al decreto del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005;
b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 della direttiva (UE)
2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare
i casi in cui un ente pubblico puo’ ragionevolmente limitare
l’accessibilita’ di uno specifico contenuto. A tale scopo, per misure
che impongono un onere sproporzionato si intendono misure che
generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o
finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacita’ di
adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni
necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo
conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le
persone con disabilita’. L’individuazione dell’onere sproporzionato
e’ fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza
di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l’assenza di
informazioni non puo’ essere considerata un motivo legittimo.
2. Dall’attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 15
Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE)
2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno
2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni
commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione,
l’utilizzo e la divulgazione illeciti
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
(UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno
2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni
commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione,
l’utilizzo o la divulgazione illeciti il Governo e’ tenuto a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1,
comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e
integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;
b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative
efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione,
utilizzo o divulgazione illecita del know-how e delle informazioni
commerciali riservate, in modo da garantire l’efficace adempimento
degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;
c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni
alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di
assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione
del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della
disciplina di settore.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 25 ottobre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE,
2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le
direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i
marittimi (termine di recepimento: 10 ottobre 2017);
2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai
servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine
di recepimento: 1° gennaio 2018);
3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione)
(termine di recepimento: 23 febbraio 2018);
4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile
2018);
5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6 maggio 2018);
6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di
prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e
azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
(termine di recepimento: 25 maggio 2018);
7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilita’ del
sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione) (termine di
recepimento: 16 giugno 2019);
8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie
(rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);
9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i
minori indagati o imputati nei procedimenti penali (termine di
recepimento: 11 giugno 2019);
10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso
e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca,
studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o
progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di
recepimento: 23 maggio 2018);
11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio
2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le
navi da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017);
12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
(termine di recepimento: 4 giugno 2017);
13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how
riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti
commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione
illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);
14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE
relativa ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine di
recepimento);
15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione
(termine di recepimento: 9 maggio 2018);
17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016,
recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono
direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di
recepimento: 31 dicembre 2018);
18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio
2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda
le norme e le specifiche del sistema di qualita’ per i servizi
trasfusionali (termine di recepimento: 15 febbraio 2018);
19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici
per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la
direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (termine
di recepimento: 7 ottobre 2018);
20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti
penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di
esecuzione del mandato d’arresto europeo (termine di recepimento: 5
maggio 2019);
21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilita’ dei siti
web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (termine di
recepimento: 23 settembre 2018);
22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016,
che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da
parte delle autorita’ fiscali alle informazioni in materia di
antiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017);
23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle
emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che
modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE
(termine di recepimento: 1° luglio 2018);
24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita’ e alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)
(termine di recepimento: 13 gennaio 2019);
25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE
per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto
ferroviario nazionale di passeggeri e la governance
dell’infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre
2018);
26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che
sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che
modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di
recepimento: 8 settembre 2018);
27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE
per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine
degli azionisti (termine di recepimento: 10 giugno 2019);
28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE
del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi (termine di recepimento: 14 settembre 2018).