Decreto MAE 15 maggio 2012, Prot.n. 3399

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

Visto il D.lgs 16 aprile 1994 n.297 e successive modifiche e integrazioni, in particolare all’ art. 651 sulle supplenze di insegnamento;
Visto il disposto dal CCNL/Scuola 29 novembre 2007, Capo X, per il personale delle scuole italiane all’estero e, in particolare, l’art. l06 relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato;
Visto il D.M. n.44 del 12 maggio 2011 del MIUR, recante disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 201112012 e 2012/2013;
Visto il D.M. n. 62 del MIUR del 13 luglio 2011 recante le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto ai sensi degli artt.5 e 6 del D.M. 131/2007;
Visto il D.M. n. 131 del MIUR del 13 giugno 2007 avente per oggetto il regolamento per il conferimento delle supplenze,
Visto il D.M. n. 3042 del 07 marzo 2008 del MAE “disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze” per i posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all’estero, per il triennio 2008-2011;
Visto il D.L. n.70 del 13 maggio 2011 convertito in L. 106 del 12 luglio 2011, art.9;
Visto il D.M. n.47 del 26 maggio 2011 del MIUR che dispone la validità delle graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. n.44/2011 per il triennio scolastico 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014;
Visto il D.M. 2505 del 16.12.2010 – registrato alla Corte dei Conti il 31.01.20 Il, Reg.2, Fg.334 – con il quale il Ministro Plenipotenziario Vincenza Lomonaco è stato nominato Direttore Centrale della Direzione per la Promozione del Sistema Paese;

DECRETA

Art. 1
Sono approvate le allegate disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie per il conferimento di supplenze sui posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all ‘estero previste dal Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2
Le disposizioni di cui all ‘art. l sono composte da n.13 articoli e sono corredate da n. 9 Allegati che ne costituiscono parte integrante.

Art. 3
Le disposizioni di cui all’art. 1 e i 9 Allegati saranno pubblicati all’Albo e sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri, Ufficio V, all’indirizzo www.esteri.it nonché all’albo delle Rappresentanze Diplomatiche o degli Uffici Consolari e delle scuole statali interessate, entro la data del l8 maggio 2012

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA
Min. Plen. Vincenza Lomonaco

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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE per i posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all’estero previste dal D.L.vo 16.4.94 n. 297 e successive modifiche

Il presente provvedimento stabilisce le modalità per la costituzione delle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero (All. 9), previste dal D.L.vo 297/94, valide per il triennio 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015.

Per istituzioni scolastiche si intendono:

–  scuole statali italiane all’estero;

e,  ove vi siano posti di contingente statale:

–  scuole internazionali;

–  scuole straniere con sezioni italiane;

–  scuole paritarie

–  scuole dell’infanzia annesse alla scuola statale

Per iniziative scolastiche  all’estero si intendono:

–          corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare e medio previsti dal  D.Lvo 297/94 ove  vi siano posti  di contingente statale.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it  (politica estera – cultura – istituzioni scolastiche – supplenze all’estero).

Art. 1
Graduatorie

  1. A decorrere dall’ a.s. 2012/2013, in relazione ai posti di contingente presso le istituzioni ed iniziative scolastiche italiane e straniere all’estero e alle ore residue non costituenti cattedra nelle scuole statali, sono costituite specifiche graduatorie per ciascuna classe di concorso o posto di insegnamento, nonché per i posti relativi ai corsi di lingua e cultura italiana a livello di scuola elementare e di scuola media di primo grado.
  2.  Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce da utilizzare nell’ordine, sono composte come segue:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie a esaurimento (D.M. 44 del 12 maggio 2011)  per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria;

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.

  1. In ciascuna fascia verranno collocati prima gli aspiranti residenti nel Paese ospite da almeno un anno, successivamente i non residenti nel Paese ospite. In merito al possesso del requisito della residenza si rimanda al successivo art. 4.
  2. Le nuove graduatorie, che sostituiscono integralmente quelle vigenti negli anni scolastici 2008/09, 2009/10, 2010/11 e prorogate per l’a.s. 2011/2012, conservano validità per i seguenti periodi: a.s. 2012/13, 2013/14 e 2014/15.
  3. L’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in Italia, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie ad esaurimento. Nelle presenti graduatorie all’estero non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

  Art. 2
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie

1. Hanno titolo all’inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie:

– PRIMA FASCIA:

gli aspiranti inseriti in Italia nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria.
– SECONDA FASCIA:

gli aspiranti forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di:

–          specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) e nelle Accademie di Belle Arti (COBASLID); nonché al termine dei corsi biennali di secondo livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A .

–          idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita in uno degli Stati dell’Unione Europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale ai sensi delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

–          idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n. 394, purché si possegga il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria.

La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola dell’infanzia ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia.

La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola primaria.

Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che dell’ordinamento previgente, ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.

– TERZA FASCIA:

gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.

I titoli di accesso all’insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

A) Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia:

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell’istituto magistrale è valido purché corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.
B) Posti di insegnamento di scuola primaria:

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, purchè il titolo conseguito corrisponda  a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.

C) Cattedre di scuola secondaria di I e II grado:

Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni lauree specialistiche equiparate, di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005 e lauree  magistrali dichiarate corrispondenti alle predette, ai sensi del D:I: del 9 luglio 2009 per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado.

Consentono l’accesso alle classi di concorso, per le quali sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica, i relativi diplomi di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi di II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente.

Consentono l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica), il diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparato ai sensi del D.M. 5 maggio 2004;

Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte , le medesime informazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’Università dove hanno conseguito il titolo.

Le medesime disposizioni valgono anche per i possessori  delle lauree magistrali di cui sopra.

2. I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come “altri titoli”, di cui alla lett. B, comma 1 della Tabella 3 di valutazione annessa alle presenti disposizioni quale All. 5, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

3. Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del 18 giugno 2012.

Art. 3
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie dei corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare e a livello medio (art. 636 D. L.vo 297/94)

1. Consentono l’inclusione nelle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente statale relativi ai corsi di lingua e cultura italiana di livello elementare, gli stessi titoli previsti, per gli aspiranti ai posti di insegnamento nella scuola primaria, per le rispettive fasce, dalle disposizioni di cui al precedente art. 2

2. Hanno titolo all’inclusione nelle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente statale relativi ai corsi di lingua e cultura italiana di livello medio:

– aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal D.M. 30.01.98 n.39, e successive modifiche e integrazioni, lauree specialistiche equiparate, di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005 e lauree  magistrali dichiarate corrispondenti alle predette, ai sensi del D:I: del 9 luglio 2009 per l’accesso all’insegnamento nella classe di concorso A043 (italiano, storia, ed. civica, geografia nella scuola media);

– gli aspiranti in possesso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, o laurea specialistica equiparata per l’accesso all’insegnamento nella classe di concorso A045, purché conseguita previo superamento di un corso biennale di lingua e/o letteratura italiana, o insegnamenti omologhi (come da tabella di omogeneità del M.P.I. di cui al D.M. 30/01/98 n. 39 e DD.D.G. 31/03/99 e 01/04/99[1]) e con tre esami della lingua propria della circoscrizione consolare in cui sono attivati i posti di contingente per i quali si fa domanda (D.I. 4177/91).

2.A      Hanno titolo all’inclusione nella prima fascia delle suddette graduatorie gli aspiranti inseriti, in Italia, nelle graduatorie a esaurimento per la classe di concorso A043 o A045; questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dal precedente punto 2. Per gli stessi, inoltre, è da considerare valida l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento relative all’insegnamento della lingua propria dell’area linguistica della circoscrizione consolare in cui si trovano i posti di contingente per i quali si fa domanda (D.I. 4177/91).

2.B      Hanno titolo all’inclusione nella seconda fascia delle suddette graduatorie gli aspiranti forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità, conseguite come descritto nell’art. 2, punto 1, per la classe di concorso A043 o A045. Per questi ultimi è da considerare valida l’abilitazione all’insegnamento della lingua relativa all’area linguistica della circoscrizione consolare in cui si trovano i posti di contingente per i quali si fa domanda (D.I. 4177/91).

2.C      Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle suddette graduatorie gli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio validi per l’accesso all’insegnamento nei corsi indicati nei precedenti punti 1 e 2.

Art. 4
Requisiti specifici e generali di ammissione

  1. Il requisito della residenza nel Paese ospite da almeno un anno, che consente agli aspiranti di precedere in ciascuna delle tre fasce delle graduatorie coloro che non sono residenti nel Paese ospite, deve essere posseduto entro la data del 18 giugno 2012. Tale requisito deve essere comprovato per gli obbligati dall’ iscrizione all’AIRE (legge n. 470/1988) – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero

Si procederà alla verifica del suddetto requisito anche per ciascuno dei due successivi anni scolastici di validità delle graduatorie, rispettivamente entro il 30 giugno del 2013 ed entro il 30 giugno 2014.

  1. Gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie relative a supplenze su posti di contingente di sezioni italiane presso scuole straniere (All.7 alle presenti disposizioni), non residenti nel Paese ospite da almeno un anno,  devono possedere una adeguata conoscenza della lingua, o di una delle lingue (per le aree miste),   relative all’area linguistica della circoscrizione consolare in cui presentano domanda. Per attestare la conoscenza della lingua, tali aspiranti dovranno presentare apposita certificazione, comprovante il raggiungimento del livello minimo  B1, di cui alla tabella dell’European Common Framework of Reference for Language and Teaching del Consiglio d’Europa (2001). Sono esonerati dalla presentazione di tale certificato gli aspiranti in possesso di laurea in Lingue e Letterature straniere relativa all’area linguistica della circoscrizione consolare in cui presentano domanda o che abbiano superato almeno n. 3 esami, nell’ambito del corso di laurea, della lingua corrispondente all’area linguistica della circoscrizione consolare in cui presentano domanda.
  2. Gli aspiranti debbono possedere, alla data del 18 giugno 2012 i seguenti requisiti generali:

a)      cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b)      età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;

c)      godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992 n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d)      idoneità fisica all’impiego – tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992 – che l’amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento delle supplenze;

e)      per i cittadini italiani che siano stati soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).

  1. Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono:

a)      godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b)      essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c)      avere adeguata conoscenza della lingua italiana, attestata secondo quanto previsto dalla circolare M.P.I. n. 39 del 21 maggio 2005.

  1. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie:

a)      coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;

b)      coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c)      coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

d)      coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e)      coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;

f)      coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;

g)      i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h)      il personale della scuola assunto a tempo indeterminato, di età non superiore a 65 anni, che non risulti cessato dall’impiego a tempo indeterminato o collocato a riposo, alla data del 18 giugno 2012 ;

i)      gli insegnanti assunti a tempo determinato, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

  1. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

Art. 5
Composizione delle graduatorie
Moduli di domanda – Tabelle di valutazione dei titoli

1. Le nuove graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero  I, II e III fascia per il triennio scolastico  2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno i relativi modelli di domanda A/1, A/2 e A/3 secondo le seguenti disposizioni:

a) per la richiesta di inclusione in graduatoria di I fascia deve essere utilizzato il Modello A/1 (All. 1 al presente provvedimento);

b) per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia deve essere utilizzato il Modello A/2 (All. 2 al presente provvedimento);

c) per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia deve essere utilizzato il Modello A/3 (All. 3 al presente provvedimento).

2. L’inclusione nelle graduatorie sarà disposta, per tutti gli aspiranti, esclusivamente in relazione alle classi di concorso e/o posti di insegnamento espressamente indicate nei relativi modelli.

3. Per gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie, i relativi punteggi, posizioni ed eventuali precedenze deriveranno esclusivamente dai dati riportati nei rispettivi modelli A/1, A/2 e A/3 previsti dalla presente procedura.

4. Non è prevista alcuna trasposizione automatica di sedi, situazioni e punteggi acquisiti e derivati dalle precedenti graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero relative al triennio 2008/09, 2009/10, 2010/11.

5. Il Modello di domanda A/1 deve essere utilizzato dagli aspiranti inseriti in graduatorie a esaurimento che richiedono l’inclusione nelle graduatorie di prima fascia. Tali aspiranti dovranno indicare in quale fascia/scaglione delle suddette graduatorie sono inclusi (primo, secondo o terzo scaglione). In mancanza di tale indicazione, gli aspiranti verranno considerati inclusi nella terza fascia/scaglione. Tutti gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie sulla base del punteggio da loro stessi dichiarato, fatte salve le responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non rispondenti al vero, da accertare in sede di controllo.

6. Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie a esaurimento possono chiedere di essere inseriti con riserva, per i relativi insegnamenti, nelle graduatorie di prima fascia e a tal fine compileranno il mod. A/1. Poiché tale posizione con riserva è priva di effetti, fino allo scioglimento della riserva stessa nelle graduatorie ad esaurimento, i predetti aspiranti possono, per gli insegnamenti per cui possiedano i titoli di accesso previsti per la II e III fascia delle graduatorie, produrre i relativi Modelli A/2 e A/3, ottenendo in tal modo, oltre che l’inclusione con riserva in I fascia, l’inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza.

7. Il Modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3. Tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata quale Tab. 2  All. 4 al presente provvedimento.

8. Il Modello di domanda A/3 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatoria di III fascia per insegnamenti per cui sono in possesso del titolo di studio di accesso secondo le indicazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3. Tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata quale Tab. 3 All. 5 al presente provvedimento.

Art. 6
Termini e modalità di presentazione dei moduli di domande per l’inclusione nelle graduatorie e aggiornamenti delle graduatorie nel triennio

  1. Le domande di inclusione nelle graduatorie devono essere presentate, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati alle presenti disposizioni (A/1,A/2 e A/3), entro il termine perentorio del 18 giugno 2012  fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.
  2. E’ consentito presentare  domanda di inserimento nelle graduatorie delle istituzioni e iniziative scolastiche comprese nel territorio di non più di due circoscrizioni consolari, intendendo per circoscrizione consolare l’ambito territoriale di competenza di un ufficio consolare (si veda elenco come da All. 6). Gli aspiranti possono inoltre indicare la propria disponibilità ad essere chiamati con priorità, con le modalità celeri di interpello, per effettuare supplenze brevi, così come previsto al successivo art. 7 punti 2 e 3 .
  3. Per essere inseriti nelle graduatorie, gli aspiranti supplenti sono tenuti a presentare  domanda in carta semplice secondo i modelli allegati che devono essere compilati in tutte le loro parti o riprodotti integralmente. La domanda deve essere datata e sottoscritta dall’interessato, in tutte le sue parti. La firma non è soggetta ad autenticazione.
  4. Per ciascuna delle due circoscrizioni consolari richieste, gli aspiranti presenteranno tanti modelli (A/1, A/2, A/3) quante sono le fasce per le quali hanno titolo all’inclusione.
  5. La domanda deve essere rivolta e indirizzata, entro il 18 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’Allegato 6:

a) ai Dirigenti scolastici degli Uffici Scuola delle due circoscrizioni consolari prescelte, all’indirizzo del Consolato o Ambasciata competente per territorio, nel caso in cui si richieda l’inclusione in graduatorie relative a istituzioni o iniziative scolastiche diverse dalle scuole statali italiane all’estero;

b) ai Dirigenti scolastici all’indirizzo delle scuole statali, nel caso in cui si richieda l’inclusione nelle graduatorie delle scuole statali di: Addis Abeba Istituto Omnicomprensivo, Asmara Istituto Omnicomprensivo, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi, Zurigo;

c) ai Dirigenti scolastici sia all’indirizzo delle scuole statali che a quello del Consolato o Ambasciata competente, nel caso in cui si richieda l’inclusione sia nelle graduatorie delle scuole statali, sia in quelle delle altre istituzioni o iniziative scolastiche presenti nelle circoscrizioni consolari di Parigi e Zurigo.

6. Le domande di inclusione in graduatoria devono essere inviate a mezzo di raccomandata o con posta certificata se indicata nell’allegato 6 entro il 18 giugno 2012 sia per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale, sia  per quelle che seguono il calendario australe (per la raccomandata fa fede la data del timbro postale).  Entro la medesima data, gli aspiranti supplenti potranno altresì consegnare direttamente le domande presso le scuole e gli uffici consolari di cui alle lett. a), b), c) del precedente punto 5.

7. L’aspirante già incluso nelle graduatorie  per il quadriennio 2008/2012, ove intenda permanere nelle medesime circoscrizioni consolari, deve presentare nuovamente domanda secondo le modalità di cui al presente provvedimento.

8. I candidati che conseguano l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento di cui al precedente art. 2, seconda fascia, nel corso del periodo di validità del triennio delle graduatorie redatte ai sensi del presente provvedimento possono, dietro presentazione di apposita istanza documentata, essere inseriti in coda alle graduatorie di seconda fascia, nell’anno scolastico successivo al conseguimento dell’abilitazione o idoneità, con il punteggio già attribuito per l’inclusione in terza fascia. La domanda di inserimento in coda dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno ai Dirigenti scolastici degli Uffici Scuola/ Scuole statali delle due circoscrizioni consolari prescelte entro il 30 giugno dell’anno scolastico precedente a quello in cui si ha diritto all’inclusione in coda alle graduatorie di seconda fascia.

9. L’eventuale cambiamento del requisito della residenza nel triennio è disciplinato come segue:

  1. gli aspiranti inclusi in graduatoria che maturino entro la data del 30 giugno 2013 o 30 giugno 2014  il requisito della “residenza da almeno un anno nel Paese in cui sono inseriti in graduatoria”, possono richiedere, entro le stesse date, di essere inclusi nella/e graduatoria/e dei residenti in coda nella fascia cui hanno diritto, a valere dall’inizio dell’anno scolastico successivo.
  2. gli aspiranti inclusi in graduatoria che perdano il requisito della “residenza da almeno un anno nel Paese ospite” sono tenuti a dichiararlo al competente Ufficio scolastico consolare entro la data del 30 giugno 2013 o 30 giugno 2014. Gli stessi saranno collocati nella graduatoria dei non residenti nella fascia cui hanno diritto e nella posizione che spetta loro in base al punteggio, a valere dall’inizio dell’anno scolastico successivo.

 Art. 7
Disponibilità per le supplenze brevi

1. Con successivo provvedimento la D.G.S.P.. del M.A.E. emanerà, entro la data del 30 giugno 2012, le nuove disposizioni per il conferimento delle supplenze presso le istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero. Tali disposizioni verranno pubblicate sul sito Internet del Ministero Affari Esteri www.esteri.it  (politica estera – cultura – istituzioni scolastiche – supplenze all’estero).

2. Gli aspiranti possono indicare, secondo le apposite modalità previste nei Mod. A/1, A/2, A/3, la propria disponibilità ad essere chiamati con priorità secondo celeri modalità di interpello e di risposta così come indicato nel successivo punto 3, per supplenze brevi aventi la seguente durata:

– fino a 20 giorni, nella scuola secondaria di I e II grado;

– fino a 10 giorni, nella scuola primaria e nei corsi di lingua e cultura italiana.

3. Per le supplenze di cui al precedente punto 2 vigono le seguenti modalità:

– gli uffici scolastici consolari o le scuole interpellano gli aspiranti, che hanno dichiarato la loro disponibilità per le supplenze brevi, contattando prima i residenti e poi i non residenti nell’ordine della fascia di appartenenza, nelle 24 ore successive alla comunicazione dell’assenza del titolare utilizzando il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso o indirizzo e-mail indicati in via obbligatoria dagli aspiranti come previsto nell’apposito spazio dei Mod. A/1, A/2, A/3;

– gli aspiranti interpellati hanno l’obbligo di far pervenire la loro risposta entro le 24 ore successive alla comunicazione della proposta di nomina da parte dell’ufficio scuola o della scuola; in caso contrario gli stessi incorreranno nelle specifiche sanzioni previste e disciplinate dalle disposizioni che saranno emanate con il provvedimento di cui al precedente punto 1;

– nella comunicazione l’Ufficio scuola o la scuola determinano, in relazione alle caratteristiche di urgenza, il momento di effettiva presa di servizio da parte dell’aspirante.

Art. 8
Dati contenuti nel modulo di domanda – Validità – Controlli

1. Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze e note – che fanno parte integrante delle presenti disposizioni – sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della costituzione delle graduatorie; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 successive modifiche ed integrazioni

2. E’ ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l’aspirante sia in possesso entro la data del 18 giugno 2012.

3. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per l’obbligo di documentazione relativamente a:

• certificazione comprovante il possesso del requisito della residenza nel Paese ospite da almeno un anno, secondo quanto disposto all’art. 4 punto 1 del presente provvedimento;

• certificazione comprovante la conoscenza della lingua straniera relativa all’area linguistica della circoscrizione consolare in cui sono compresi i posti di contingente delle sezioni italiane presso scuole straniere, secondo quanto disposto all’art. 4 punto 2 del presente provvedimento;

• titoli di studio conseguiti all’estero (art. 2, punto 2);

• dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità diplomatica o consolare che attesti la natura giuridica dell’ente e la durata legale relativamente a: Diplomi di specializzazione universitari di durata pluriennale, Diplomi di perfezionamento, Master universitari di I e II livello di durata annuale, Attestati di frequenza di Corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, conseguiti presso Università straniere;

• servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea;

• servizi di insegnamento prestati con contratti atipici (nota 21 mod. A/2 e note 11 e 15 mod. A/3).

4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e, comunque, all’atto della stipula del primo contratto di supplenza, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

5. I predetti controlli sono effettuati dai Dirigenti scolastici degli Uffici scuola in ciascuna circoscrizione consolare e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.

6. In caso di effettuazione dei predetti controlli, il Dirigente scolastico che li ha effettuati rilascia all’interessato apposita certificazione dell’avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; e contestualmente ne invia copia al Dirigente scolastico dell’Ufficio scuola della seconda circoscrizione consolare prescelta e alla DGSP.-Ufficio V – MAE.

7. In caso di mancata convalida dei dati il Dirigente scolastico che ha effettuato i controlli provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie, dandone conseguente comunicazione al Dirigente scolastico responsabile delle graduatorie costituite nell’altra circoscrizione consolare richiesta dall’aspirante.

Art. 9
Esclusioni – Regolarizzazioni

1. Non è ammessa a valutazione la domanda:

a)      presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 6 punto 1;

b)   priva della firma dell’aspirante;

c)   dell’aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 4.

2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.

3. E’ escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante che abbia presentato domanda in più di due circoscrizioni consolari.

4. E’ escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, il personale della scuola assunto a tempo indeterminato di età non superiore a 65 anni, che non risulti cessato dall’impiego a tempo indeterminato o collocato a riposo alla data del 18 giugno 2012.

5. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso da tutte le graduatorie relative ai posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero in cui sia stato incluso, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

6. E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, previa determinazione, da parte del Dirigente scolastico dell’Ufficio scuola, di un breve periodo per gli adempimenti necessari.

Art. 10
Redazione delle graduatorie

1. Il Dirigente scolastico o, in mancanza, l’autorità consolare,  esaminate le domande presentate dagli aspiranti, attribuisce i punteggi sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti e delle annesse tabelle di valutazione dei titoli e procede alla compilazione delle graduatorie, distintamente per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per i corsi di lingua e cultura a livello elementare,  per i corsi di lingua e cultura a livello medio e per ciascuna delle classi di concorso di scuola secondaria previste dal citato Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 e successive modifiche o integrazioni D.M. n. 22 del 9/02/05, relative ai posti di contingente statale istituiti nella circoscrizione consolare e agli insegnamenti impartiti nell’istituzione scolastica statale.

2. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11

Pubblicazione del presente provvedimento

1. Le disposizioni del presente provvedimento devono essere pubblicate all’albo delle Rappresentanze Diplomatiche, ovvero degli Uffici consolari e delle scuole statali interessate, e all’albo dell’Ufficio V- D.G.S.P.. del MAE.  La pubblicazione deve avvenire il 18/05/2012 sia per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale (1 settembre – 31 agosto) sia per quelle che seguono il calendario australe (1 marzo – 28 febbraio).

2. Unitamente alla pubblicazione del presente provvedimento, l’autorità consolare dispone la pubblicazione dell’elenco delle scuole (statali, paritarie, scuole dell’infanzia annesse alle scuole statali e straniere) nonché dei corsi di  lingua e cultura italiana di cui all’art. 636 del D.Lvo 297/94 funzionanti  nella propria circoscrizione. Provvede, inoltre, a dare comunicazione al Ministero degli Affari Esteri – D.G.S.P. – Uff. V  dell’avvenuta pubblicazione.

Art. 12
Pubblicazione delle graduatorie – Reclami – Ricorsi

  1. Le graduatorie provvisorie redatte ai sensi del presente provvedimento sono pubblicate, entro la  data del 20/07/2012, all’albo della Rappresentanza Diplomatica, o dell’Ufficio consolare, e delle istituzioni scolastiche interessate. Per favorirne la consultazione e la conoscenza, anche ai fini della presentazione di eventuali reclami, le graduatorie vengono anche pubblicate sui siti Internet delle ambasciate o uffici consolari, ove presenti (vedi All.6).
  2. Avverso le graduatorie medesime è ammesso reclamo, che deve essere rivolto al dirigente scolastico o all’autorità consolare responsabile delle graduatorie, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle medesime.
  3. Dopo la decisione sui reclami, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione degli stessi, le graduatorie definitive sono affisse all’albo della sede consolare e presso l’istituzione scolastica interessata.
  4. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le stesse è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120  giorni .
  5. L’autorità consolare provvede ad inviare copia delle graduatorie definitive al Ministero degli Affari Esteri – D.G.S.P. UFFICIO V .
  6. L’Amministrazione, con riferimento alla Legge 31/12/1996 n. 675 e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dalla presente circolare.

Art. 13
Disposizioni finali

  1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero degli Esteri www.esteri.it  (politica estera – cultura – istituzioni scolastiche – supplenze all’estero), e sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione: www.istruzione.it
  1. Il presente provvedimento è corredato da n. 9 allegati che costituiscono parte integrante dello stesso:

–          Allegato 1 – Modello di domanda A/1 –

–          Allegato 2 – Modello di domanda A/2 –

–          Allegato 3 – Modello di domanda A/3 –

–          Allegato 4 – Tabella 2 per II fascia –

–          Allegato 5 – Tabella 3 per III fascia –

–          Allegato 6 – Indirizzi a cui inviare le domande –

–          Allegato 7 – Sezioni italiane presso scuole straniere –

–          Allegato 8 – Codici classi di concorso –

–          Allegato 9 – Elenco generale dei Posti di Contingente –

 


[1]  Tabella di omogeneità:

Lingua italiana Didattica della lingua italiana
Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della lingua italiana
Letteratura italiana ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

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