La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da
finanziare e' determinato in termini di competenza in 63.000 milioni
di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2010, e' fissato, in
termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno
finanziario 2010.
2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di
euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni
2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 253.000
milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo
netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 49.000
milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del
ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 248.000
milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilita' di finanza pubblica che si
realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento
di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al
fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono
destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle
famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con
priorita' per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Art. 2.
(Disposizioni diverse)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2010:
a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello
sport professionistico (ENPALS);
b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010
in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1,
lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 1, lettera b).
3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di
2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli
invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni
di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio
2009, sono utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno
2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto
agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare
complessivo pari a 244,09 milioni di euro;
b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la
gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio
consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare
complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi.
5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n.
457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30
ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le
diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di
lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media
convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per
il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo
determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma
dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a
tempo indeterminato.
6. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno gia' provveduto al
pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del
versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto
per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1,
comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito
d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni.
7. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i
sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del
differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23
novembre 2009, n. 168.
8. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del
differimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23
novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute
nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme
restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 445.
9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "2010 e 2011" sono sostituite dalle
seguenti: "2010, 2011 e 2012";
b) alla lettera a), le parole: "dicembre 2011" sono sostituite
dalle seguenti: "dicembre 2012";
c) alla lettera b), le parole: "dicembre 2011" sono sostituite
dalle seguenti: "dicembre 2012" e le parole: "giugno 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "giugno 2013".
11. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: "2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2010, 2011,
2012 e successivi".
12. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potesta' normativa in
materia di disciplina delle attivita' economiche, possono stabilire
che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1
sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del
documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui
all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In
tal caso, possono essere altresi' stabilite le modalita' attraverso
le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita
delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di
attivita' di verifica della sussistenza e regolarita' della predetta
documentazione. L'autorizzazione all'esercizio e' in ogni caso
rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la
rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente
articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali";
b) all'articolo 29, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso di
mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis
dell'articolo 28".
13. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale
delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento
all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di
contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di
rappresentativita' sindacale, tenuto anche conto delle compatibilita'
di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della
congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi
contrattuali del triennio 20102012, in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la
contrattazione collettiva nazionale sono quantificati
complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni
di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012. (6)
14. In relazione a quanto previsto al comma 13, per il triennio
2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni
di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. (6)
15. Le somme di cui ai commi 13 e 14, comprensive degli oneri
contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468.
16. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri
ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si
avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di
rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, per gli enti del
Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione
l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 13 a 16 del
presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalita' e per le finalita'
ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre
del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di
consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la
normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
19. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma
18 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere
destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, alle finalita' di cui ai commi da 13 a 20 del presente
articolo.
20. Al termine della fase di cui al comma 13, si provvede alla
individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse
finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio
2010-2012.
21. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.
74 del 13 marzo 2009, e' istituito un tavolo paritetico tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia
Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere
alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
In attesa della predetta determinazione, e' corrisposto alla regione
Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel
bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200
milioni di euro.
22. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116,
117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con
riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011.
23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero
dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti
pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti
interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il
contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante
dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultra
sessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e' superiore
al 25 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto
nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore
assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale e
socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo
complessivo, il contributo spettante al singolo ente e'
proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il
contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante
dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta'
inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva e'
superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili
dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della
maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale.
In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il
contributo spettante al singolo ente e' proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e'
concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di
42 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi a valere
sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei
comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' attribuita una
maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo
della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno
2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione e' attribuita
nella misura dell'80 per cento;
e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non
rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) e' attribuita una
maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo
della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno
2009.
24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai
commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2006, n.
286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il
termine del 31 maggio 2010, al Ministero dell'interno un'apposita
certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009
dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei
commi da 33 a 38, nonche' da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del
decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalita' e
termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. I comuni delle
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del
predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando
anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione
o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono,
secondo modalita' stabilite dalla stessa regione o provincia
autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori
entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio
territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al
fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla
stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor
gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni
principali.
24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al
comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo
ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La
stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto
alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della
certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a
titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli
immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le
predette regioni e province autonome comunicano al Ministero
dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non
hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.
24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 39, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 46, il secondo periodo e' soppresso.
25. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' dei
collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di
attivita' culturale, per l'anno 2010 e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro.
26. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice
e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i
fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un
procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque
dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono
esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto,
quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra
imposta.
27. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
28. Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto all'uso
esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli
emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di
finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire l'uso
anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e
dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale
ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalita' istituzionali e
dell'immagine del Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della
proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, e successive modificazioni.
29. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al
fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i
marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui al
medesimo comma e' punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
30. Le disposizioni contenute nel comma 29 non si applicano ai
collezionisti e agli amatori che operano per finalita' strettamente
personali e non lucrative.
31. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in
materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi
araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di finanza, con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro della difesa, sono individuati le denominazioni,
gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui
al comma 28 e le specifiche modalita' attuative.
32. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
33. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
34. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
35. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
36. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
37. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di
rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a piu' alto
tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonche' per potenziare gli
strumenti di tutela della stabilita' dell'occupazione, nell'ambito
delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro e'
destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle
province con il piu' alto tasso di utilizzazione della cassa
integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' attuative del presente comma.
38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino
ancora nella disponibilita' dei competenti confidi, possono essere
altresi' utilizzati dagli stessi per le finalita' previste dal comma
37 del presente articolo.
39. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di
agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, e'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per
quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato";
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del
Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati,
fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri
per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita' di
funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle
regioni in materia di politiche abitative".
40. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma
153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
41. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano
una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore
alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' ulteriormente differito al
31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti
di cui al citato articolo 30, comma 2.
42. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilita' interno
per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15
milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti
degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche' per
gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale
immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma
dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14,
comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono dettate le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma.
43. Al fine di riconoscere la specificita' della funzione e del
ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio
2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010.
44. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel
territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e
di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonche'
dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del
comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge
10 agosto 1950, n. 646, attraverso l'incentivazione di progetti
coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'ENEA,
secondo le specifiche competenze, in materia di tecnologie avanzate
per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie
innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci
biotecnologici, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro
per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e
dell'ENEA.
45. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008, nei limiti
delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2010".
46. E' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata
alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici
esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per dotare di defibrillatori luoghi,strutture
e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente
comma.
47. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20.
48. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' riservata una
quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma
250 del presente articolo.
49. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al
comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n.
171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
205, disciplinata per gli anni 2006-2009, e' estesa al periodo dal 1°
gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, e'
autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro. (10)
50. All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
le parole: "accedere a finanziamenti agevolati per" sono soppresse e,
dopo la parola: "ovvero", la parola: "per" e' soppressa. Il comma 74
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' abrogato.
51. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli
eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo
per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' integrato per l'importo di 10
milioni di euro per l'anno 2010.
52. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita' di
pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti
dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita.
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle
Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali
e' riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei
beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla
vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione
all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e
le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente
comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e' comunque
possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai
sensi del comma 4 del presente articolo";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni
di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del
Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente
ufficio del territorio dell'Agenzia deldemanio, che puo' affidarle
all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza
delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro
sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore
centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo
2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del
demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere
obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche' i beni non
siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali
furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla
criminalita' organizzata";
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma
2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli
stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura
del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura
del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il
funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli
altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di
stabilita' della finanza pubblica".
53. Per l'anno 2010 e' consentito l'accesso al fondo di garanzia di
cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come
rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l'accesso al
credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passivita'
attraverso il rafforzamento delle attivita' del fondo di garanzia
nazionale e dei confidi agricoli.
54. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di
cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio,
del 19 gennaio 2009, con le disposizioni di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del
29 ottobre 2009, e di garantire la continuita' degli interventi di
gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste
all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009, di attuazione del citato
articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino a
120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla
conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al
citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono
altresi' le risorse comunitarie attivabili nel contesto
dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di
garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi
assicurativi del Fondo di solidarieta' nazionale, le disponibilita'
finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive
modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di
spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
55. Per le necessita' del settore agricolo il CIPE individua i
programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma
1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
56. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti
comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio,
del 27 luglio 2006, nonche' del regolamento (CE) del Consiglio, che
istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica
i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/ 2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n.
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 76/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE)
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n.
2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006, approvato dal Consiglio
dell'Unione europea nella riunione del 20 novembre 2009, per l'anno
2010 e' prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto
2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
236 del 10 ottobre 2007, a valere e nei limiti delle risorse
disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
57. In considerazione della specificita' delle produzioni agricole
tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il
riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a
stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello
comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma.
58. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter,
del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e' ridotta di
0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere
dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.
59. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle
stragi di tale matrice che siano stati gia' collocati in pensione e'
riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5
milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e
successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni di
trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo
non e' decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo
si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni
dall'IRPEF.
60. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dal seguente:
"556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e
integrazione sociali svolto dalle comunita' giovanili, e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
gioventu', l'Osservatorio nazionale sulle comunita' giovanili. Presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
gioventu' e' altresi' istituito il Fondo nazionale per le comunita'
giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e
valorizzazione delle attivita' delle comunita' giovanili. La
dotazione finanziaria del Fondo e' fissata in 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per
l'anno 2010".
61. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in
possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma
giuridica o vengano editate da altre societa' comunque costituite.
62. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le
provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul
pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto
proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le
risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili
afferenti allo stesso capitolo. (2)
63. L'importo di ciascuna annualita' di cui all'articolo 2, comma
135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, puo' essere
rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato
pagamento dell'annualita' 2009. La presente disposizione entra in
vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, le somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell'anno 2009
ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato, per l'importo di 45 milioni di euro, sono acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti
derivanti dall'attuazione del primo periodo.
64. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma
5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, e' ridotta di 69,2 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011.
E' ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente
annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ridotta di 100 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2010.
66. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
20102012 e in attuazione dell'intesa Stato-regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, nonche'
in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale,
l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in
condizioni di efficienza e appropriatezza, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 67 a 105.
67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento
rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro
rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564
milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per
l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di
finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, nonche' dell'importo di 466 milioni di euro
annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto
disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'articolo 1,
comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni, e al netto
dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesu' di cui all'articolo 22, comma 6,del citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009, nonche' dell'importo di 167,8 milioni di euro
annui per la sanita' penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti
legislativi e' assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive
previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per
il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al
Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste
per il 2011, incrementate del 2,8 per cento. (6)
67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro
della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno
2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli
acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per
l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non
inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per
quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori
pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel
rispetto del principio della remunerazione a prestazione.
L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette
forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e
del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di
cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
68. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni, con
riferimento al livello del finanziamento a cui concorre
ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilita' speciali
di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento,
comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera a), e'
fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di
finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle
entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione
regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che
risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione
del finanziamento e' fissata al livello del 98 per cento; tale
livello puo' essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli
obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva
degli adempimenti regionali e' fissata nelle misure del 3 per cento e
del 2 per cento delle somme di cui alla lettera b) rispettivamente
per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per
cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98
per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme
vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle
risorse in via anticipata provvisoria e' commisurata al livello delle
erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del
raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno
precedente a quello di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi
necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di
ciascunaregione e provincia autonoma, connessi alla mobilita'
sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti
dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. (19)
69. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo
fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro
dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e' elevato a 24 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le
regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle
effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente
comma e' destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito,
con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita' a valere sui
citati 23 miliardi di euro.
70. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento
delle attivita' previste dall'articolo 11 della citata intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette
a pervenire alla certificabilita' dei bilanci delle aziende
sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
71. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per
il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
adottando, anche nel triennio 20102012, misure necessarie a garantire
che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.
A tale fine si considerano anche le spese per il personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma,
le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno
2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei
contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente
all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia
per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le
spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o
privati, nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo
determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. (13) (19)
72. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71,
nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in
connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli
di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per
il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti
dal medesimo comma:
a) predispongono un programma annuale di revisione delle
consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato,
determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o
con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva
per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti
fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno
riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi
189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni;
b) fissano parametri standard per l'individuazione delle
strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative
e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque delle disponibilita' dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa cosi' come rideterminati ai sensi del
presente comma. (13) (19)
73. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi
previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71 e 72 per gli anni
2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente ove sia
accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso
contrario la regione e' considerata adempiente solo ove abbia
comunque assicurato l'equilibrio economico. (13)
74. Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle
disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti
sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi
71, 72 e 73 del presente articolo.
75. Per le regioni che risultano in squilibrio economico si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91.
76. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) dopo le parole: "si applicano comunque" sono inserite le
seguenti: "il blocco automatico del turn over del personale del
servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non
obbligatorie per il medesimo periodo e";
2) le parole: "scaduto il termine del 31 maggio, i
provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto"
sono sostituite dalle seguenti: "scaduto il termine del 31 maggio, la
regione non puo' assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti emanati
e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn
over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli.
In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata
e' tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio
finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli".
77. E' definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario
strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori
entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorche'
coperto dalla regione,ovvero il livello inferiore al 5 per cento
qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della
regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale
del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto
standard dimensionale, la regione interessata e' tenuta a presentare
entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non
superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana
del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti
non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di
riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di
assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente
piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali
di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio
sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.
78. Il piano di rientro, approvato dalla regione, e' valutato dalla
Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2,
della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque
giorni dalla data di approvazione da parte della regione. La citata
Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della
citata Struttura tecnica, ove espresso.
79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i
termini di cui al comma 78, accerta l'adeguatezza del piano
presentato anche in mancanza dei pareti delle citate Struttura
tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano e'
approvato dal Consiglio dei ministri ed e' immediatamente efficace ed
esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in
caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri,
in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il
presidente della regione commissario ad acta per la predisposizione,
entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua
attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della
nomina del presidente quale commissario ad acta:
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono
sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e,
sempre in via automatica, decadono i direttori generali,
amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario
regionale, nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti
erariali a carattere obbligatorio;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via
automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure
fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le modalita' previste dal
citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, come da
ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.
80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo
l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate
automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del
presente articolo. Gli interventi individuati dal piano sono
vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i
provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale
scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi
operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del
piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da
provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio
regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il
Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale,
entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche
alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga.
Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le
necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi
provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli
ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il
Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della
Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il
superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilita', qualora sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato
conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione
delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota
corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di
attenuazione si puo' applicare anche al blocco del turn over e al
divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle
medesime condizioni di attuazione del piano.
81. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con
periodicita' trimestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di
procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o
straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I
provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e
comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a
cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui
all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime
un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel
piano di rientro.
82. L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei
ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso
al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si e' verificata
l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione
del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle
eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in
conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al
40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da
parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a
seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la
procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 81 emerga
l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri,
sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3,
comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per
il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
che esprimono il proprio parere entro i termini perentori,
rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida
la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi' tutti
gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei
a garantire il conseguimento degli obiettiviin esso previsti. In caso
di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa
del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le
regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il
presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta per
l'intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le
misure indicate nel piano, nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti
normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso
implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla
completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresi' la
piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del
sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina
del commissario:
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono
sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da
individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre in via
automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli
enti del servizio sanitario regionale, nonche' dell'assessorato
regionale competente;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via
automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure
fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale
all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del
presente articolo.
84. Qualora il presidente della regione, nominato commissario ad
acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 79
o 83, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del
piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso,
indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta
tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di
rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta'
in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei
tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad acta di
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati
nel piano e non realizzati.
84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della
regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al
quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma
83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla
cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica
anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e successive
modificazioni.
85. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2,
terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e successive modificazioni, in materia di soggetti
attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano
altresi' salve le disposizioni in materia di commissariamenti
sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente
articolo.
86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del
mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con
conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre
all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando
le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30 punti
percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle
aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo.
87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo periodo, e da 83
a 86 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano
avviato le procedure per il piano di rientro.
88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro e gia'
commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge
restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per
la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi,
coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto contabile
e gestionale. E' fatta salva la possibilita' per la regione di
presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata
dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano
cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti
nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria
commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma
76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente
articolo.
88-bis Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i
programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario
aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione
e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del
finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di
riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del
piano di rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali derivanti
da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.
89. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei
piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, nella loro unitarieta', anche mediante il
regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione
dei medesimi piani, per un periodo di due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie
locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri,
i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali
degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto
periodo di due mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui
all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le
parti che prevedono tassi di interesse inferiori.
90. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il
Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del Fondo per
le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico
regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, nel
limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani
attuativi regionali da parte del CIPE.
91. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2009, nelle
regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai
disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni:
a) e' consentito provvedere alla copertura del disavanzo
sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le
relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere
state adottate entro il 31 dicembre 2009;
b) si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo 1,
comma 174, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, le disposizioni di cui
al comma 86 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
92. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi
dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 93 a 97.
93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un accordo,
con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la
presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il
piano di rientro e' valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio
di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori,
rispettivamente, di quindici e di trenta giorni dall'invio. La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere,
tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso. Alla
sottoscrizione del citato accordo si da' luogo anche nel caso sia
decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.
94. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e la relativa
attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior
finanziamento dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e
di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del maggior
finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito
della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a
seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la
procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
95. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti
per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla
piena attuazione del piano di rientro.
96. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con
periodicita' semestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di
procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o
straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I
provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e
comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute,
cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui
all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, nell' ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime
un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel
piano di rientro.
97. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31
dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il
relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior
finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il
medesimo accordocorredando la richiesta di un adeguato piano di
rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata
sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la
quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta
alla competenza della regione interessata.
98. Lo Stato e' autorizzato ad anticipare alle regioni interessate
dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico,
fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidita' necessaria
per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino
al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede
contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei
relativi procedimenti pendenti. All'erogazione si provvede, fermi
restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al
settore sanitario, anche in tranche successive, a seguito
dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non
coperto da parte della regione, con il supporto dell'advisor
contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della
predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di
copertura dell'ammortamento della predetta liquidita', idonee e
congrue. La regione interessata e' tenuta, in funzione delle risorse
trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di
interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi
cosi' determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio
dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e
delle finanze e la regione interessata sono definite le modalita' di
erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la
regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle
rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera e), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
99. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b), e dal
comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di
spettanza si interpretano nel senso che il termine "brevetto" deve
intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.
100. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2011".
101. Al comma 8-bis dell'articolo 66 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69, le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di
euro 400 milioni per l'anno 2010.
103. A decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi ai diritti
soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono piu' finanziati
a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensi'
mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni;
b) articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni;
d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
104. In applicazione di quanto disposto dal comma 103, a decorrere
dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e' corrispondentemente ridotto.
105. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, dopo le parole: "destinate al finanziamento degli interventi
di cui all'elenco 1 della medesima legge" sono inserite le seguenti:
", nonche' quelle decorrenti dall'anno 2010".
106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la
lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonche'
l'articolo 78;
b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", determinata assumendo a riferimento i consumi
finali";
c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono
tributi propri";
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i
quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in ogni caso
modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni
purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa
statale";
d) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente:
"Art. 74. - 1. La regione e le province possono ricorrere
all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento,
per una cifra non superiore alle entrate correnti. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti";
e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla
seguente:
"e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa
all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi
finali";
f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla
seguente:
"f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli
oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per
autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei
territori delle due province, nonche' i nove decimi delle accise
sugli altri prodotti energetici ivi consumati";
g) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente:
"Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali
devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate
afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione
di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori
del territorio della regione e delle rispettive province.
2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 e' effettuata
assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione
idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel
territorio regionale e provinciale.
3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui
all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul
reddito delle societa' e delle imposte sostitutive sui redditi di
capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le
modalita' di cui al comma 2, sono quantificati sulla base
dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo
(PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato
dall'Istituto nazionale di statistica";
h) l'articolo 79 e' sostituito dal seguente:
"Art. 79. - 1. La regione e le province concorrono al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche'
all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla
normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva
dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle
assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi
dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della
finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi
all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il
finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di
euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino
per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro
complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica
definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate
esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino
alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro
dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di
stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire
in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di
finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e
organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non
statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio
1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o
provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel
restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli
obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati tenendo
conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto
derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente
articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli
enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo
successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente
sezione della Corte dei conti.
4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano
applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in
ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La
regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento
della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni
legislative dello Stato, adeguando la proprialegislazione ai principi
costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5";
i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire
nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge
dello Stato, la legge provinciale puo' consentire agli enti locali di
modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o
deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla
normativa statale e puo' prevedere, anche in deroga alla disciplina
statale, modalita' di riscossione.
1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi
erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali
spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio,
alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di
addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti
locali, alle relative finalita' provvedono le province individuando
criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale disciplina nel
rispettivo territorio";
1) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente:
"Art. 82. - 1. Le attivita' di accertamento dei tributi nel
territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e
obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna
provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti
accordi operativi con le agenzie fiscali";
m) all'articolo 83 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".
108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo
22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi
oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a
cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e
alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi
enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi
e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione
e le province autonome.
109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e
6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio
2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in
essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari
accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i
rapporti giuridici gia' definiti.
110. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui
all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli
intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, e' attribuito alla rispettiva
provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei
contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto
legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province
autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a
favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle
assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore.
111. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, introdotto dal comma 107, lettera g), del presente articolo,
l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e'
attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi,
contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo.
112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni
delegate in materia di viabilita' statale, motorizzazione civile,
collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche e' stabilito
nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia
autonoma per gli anni 2003 e successivi ed e' erogato nella stessa
misura annua a decorrere dall'anno 2010.
113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per
l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico
prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni
2010 e successivi e' determinato e corrisposto in 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal
2000 al 2005 sono determinate nell'importo gia' concordato e quelle
per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali
spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo
di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno
2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme
di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino
all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al
2009 sono definite entro l'anno 2010.
115. Alle comunita' costituite nella provincia autonoma di Trento
ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la
disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle
modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente
legge.
117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c),
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107,
lettera h), del presente articolo, le province autonome di Trento e
di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione,
concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di
solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche
pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale,
l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti
alle province di regioni a statuto ordinario confinanti
rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la
provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome
di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario
determinato in 40 milioni di euro.
118. Ai fini dell'attuazione del comma 117 e' istituito un
organismo di indirizzo composto da:
a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro
stesso;
b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
c) un rappresentante del Ministro dell'interno;
d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;
e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;
f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto
ordinario di cui al comma 117.
119. L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli
indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al
comma 117.
120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro
dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui
al comma 117 e d'intesa con le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede a:
a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al
finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117, oltre ai
singoli comuni confinanti, anche forme associative tra piu' comuni
confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui
territorialmente;
b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con
riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra
i diversi ambiti territoriali;
c) disciplinare le modalita' di erogazione dei finanziamenti da
parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma
118, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei
soggetti e organi rappresentati;
e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento
dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire
il carattere cooperativo delle decisioni;
f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117,
nonche' le modalita' e i termini per la presentazione degli stessi;
g) stabilire i requisiti di ammissibilita' dei progetti, al fine
di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato;
h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;
i) stabilire i criteri e le modalita' di verifica della regolare
attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al
finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;
l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che
approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da
parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla
base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118; i
suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti
delle province interessate e dello Stato.
121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118
non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione
alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e
organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari
stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Per gli anni 2011 e 2012, previa
intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, una parte
dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello
0,6 per cento del totale, e' riservata per le spese dell'organismo di
indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al
medesimo comma 117.
122. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei
principi fondamentali della legislazione statale, la provincia
autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia
autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, relative all'universita' degli studi di Trento, compreso il
relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette
funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo
quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del
presente articolo.
123. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente
articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera
universita' di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio
"Claudio Monteverdi" di Bolzano, quelli relativi al servizio di
spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale
e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul
territorio provinciale, nonche' gli ulteriori oneri specificati
mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia
autonoma di Bolzano.
124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le
funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni,
disoccupazione e mobilita', da esercitare sulla base di conseguenti
intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilita'
di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le
predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei
principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai
criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio
bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio
delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome
secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107,
lettera h), del presente articolo.
125. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano
l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124,
lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando
l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e
di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente
articolo.
126. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti
dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al
comma 250, con le medesime modalita' ivi previste.
127. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' integrato:
a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;
b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.
128. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, e' soppresso.
129. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168,
nonche' ai sensi della presente legge, sono ridotte di 3.690 milioni
di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di 760 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013. Le disponibilita' del Fondo strategico per
il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per
l'anno 2010.
130. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dal seguente:
"2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle
risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine
lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo,
e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari
al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque
non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati
dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino
in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente
un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000
euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso
la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e)
risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita'
presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e
la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data".
131. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e' inserito il seguente:
"2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennita'
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.
1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si
computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via
esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per
quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma
di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente
in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile
contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti
per il minimale di retribuzione giornaliera". (10a) (15)
132. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di
qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a
sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque
anni di anzianita' contributiva e che accettino un'offerta di lavoro
che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di
almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di
provenienza, e' riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa,
fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2010. (10a) (15)
133. La contribuzione figurativa integrativa e' pari alla
differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di
provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al
lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio e' concesso a
domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente comma.
134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva
prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre la data
del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari
dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali
di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La
durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8,
comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del
1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita' o che
beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
(10a) (15)
135. Il beneficio di cui al comma 134 e' concesso a domanda nel
limite di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del comma 134 e del presente comma.
136. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai
commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-bis
del medesimo articolo 19, dopo le parole: "in caso di licenziamento"
sono inserite le seguenti: "o di cessazione del rapporto di lavoro".
137. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' prorogato per
l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.
138. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per
l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione
in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai
sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei
trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive
alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di
frequenza di specifici programmi direimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della
mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della
legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali
mensilita' accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un
reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette
mensilita'.
140. Gli oneri derivanti dai commi da 136 a 139 sono posti a carico
delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 2/2009 del 6 marzo
2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009,
al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera del CIPE n.
70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
258 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l'anno 2010
dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
141. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS
comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la
successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di
misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente
prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione
ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare
un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo";
b) al comma 7:
1) al terzo periodo, le parole: "per l'anno 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "per gli anni 2009 e 2010";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di
proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla
normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle
risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori
dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di
indennita' di mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa ai
dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, il concorso
finanziario dei fondi medesimi puo' essere previsto, nell'ambito
delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I
fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al
comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni".
142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b), le parole: "ovvero presso unita'
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti"
sono sostituite dalle seguenti: ", a meno che tale contratto sia
stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti
ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a
tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il
divieto opera altresi' presso unita' produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda
l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi
del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della
legge n. 223 del 1991".
143. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e' abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge trovano applicazione le disposizioni in materia di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo
III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come
da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma
3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera i), le parole: "o territoriali" sono sostituite
dalle seguenti: ", territoriali o aziendali";
b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
"i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per
l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di
sostegno alla famiglia".
144. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi
145 e 146, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato
del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e'
autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010.
145. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, e' concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma
144 del presente articolo:
a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di
intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato
o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con
esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro
intermittente;
b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di
intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata
compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di
lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con
contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine
non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle
liste speciali che presentino particolari caratteristiche e
difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
146. Gli incentivi di cui al comma 145 possono essere riconosciuti,
alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori
privati del lavoro accreditati aisensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi
regionali sperimentali o provvisori.
147. La gestione delle misure di cui ai commi da 144 a 146 e'
affidata alla societa' Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione
generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio
2011, la societa' Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica
e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti
commi da 144 a 146, identificando i costi e l'impatto delle misure,
nonche' la nuova occupazione generata per area territoriale, eta',
genere e professionalita'.
148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "parchi e
monumenti" sono aggiunte le seguenti: ", anche nel caso in cui il
committente sia un ente locale";
b) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le
scuole e le universita', il sabato e la domenica e durante i periodi
di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di eta'
se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'";
c) alla lettera g) del comma 1, le parole: ", limitatamente al
commercio, al turismo e ai servizi" sono soppresse;
d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: "settore
produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti locali,";
e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 e' aggiunta la seguente:
"h-ter) di attivita' di lavoro svolte nei maneggi e nelle
scuderie";
f) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In via
sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si
intendono anche le attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di
lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con
esclusione della possibilita' di utilizzare i buoni lavoro presso il
datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale";
g) al comma 1-bis, le parole: "per il 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2009 e 2010" e dopo le parole: "in tutti i
settori produttivi" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti
locali,".
149. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunto il seguente:
"2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di
un committente pubblico e degli enti locali e' consentito nel
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di
stabilita' interno".
150. Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui
all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12 milioni
di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici
mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei
lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai
sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo
pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennita' di cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.
1272, e dell'indennita' di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto
1975, n. 427, e successive modificazioni, e' concesso dall'INPS un
incentivo pari all'indennita' spettante al lavoratore nel limite di
spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a
titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilita' di
trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e'
erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo
del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai
datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n.
223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.
(10a) (15)
152. All'articolo 9-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle
finanze" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,".
153. L'articolo 63, comma 6, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si
interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale,
da definire secondo le modalita' stabilite nello stesso comma, ai
fini della contribuzione, e' il medesimo di quello che deve essere
utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai
fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.
154. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, dopo le parole: "e di 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009" sono inserite le seguenti:
", nonche' di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per
cento destinato prioritariamente all' attuazione degli articoli 48 e
50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni".
155. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e' inserito il seguente:
"1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in
misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti
a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle per il conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.
La retribuzione cosi' determinata deve essere graduale anche in
rapporto all'anzianita' di servizio".
156. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "Nell'anno 2009" sono
inserite le seguenti: "e nell'anno 2010" e dopo le parole: "60
milioni di euro" e' inserita la seguente: "annui";
b) all'articolo 5, comma 1, le parole:
"31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre
2010".
157. Ai fini dell'applicazione del comma 156, i limiti di reddito
indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da
riferire all'anno 2009.
158. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010.
159. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2010
l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di
accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un
programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici
economici di invalidita' civile".
160. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 130 a 157,
pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro
per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede,
quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 158
e 159, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di
euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione delle disponibilita' del fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23
novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi della presente legge.
161. Le disposizioni dei commi da 162 a 182 hanno l'obiettivo di
contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale
attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.
162. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi da
165 a 182 mirano:
a) ad aumentare la capacita' di offerta del sistema bancario e
finanziario del Mezzogiorno;
b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente
meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento
delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che
creano occupazione nel Mezzogiorno.
163. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 161 a 182, lo
Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa
privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente
normativa nazionale e dell'Unione europea e in particolare
nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato.
164. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 165 a 171 e
da 178 a 182 e' subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della
Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
165. E' istituito il Comitato promotore della "Banca del
Mezzogiorno Spa", di seguito denominata: "Banca", di cui all'articolo
6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato e'
composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle
categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di
soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni
del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione
dell'imprenditorialita' giovanile e uno della societa' Poste italiane
Spa. Il Comitato promotore e' costituito senza oneri per la finanza
pubblica.
166. E' compito del Comitato promotore individuare e selezionare i
soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel
Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, societa' a
partecipazione pubblica nonche' tra altri soggetti che condividano le
finalita' e le attivita' della Banca cosi' come definite dal comma
169. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di
governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a
soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualita' di soci e le
specifiche funzioni e attivita' in relazione a quanto definito dalla
presente disposizione.
167. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una
maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la
normativa in materia di aiuti di Stato, considerata la fase di
difficolta' del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo
Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non
superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi
dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario.
168. La Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle
istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e
puo' stipulare apposite convenzioni con la societa' Poste italiane
Spa. L'adesione implica, per le attivita', i prodotti e i servizi
sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento del marchio
della Banca a quello proprio. L'adesione implica inoltre la
preliminare definizione di modalita' operative e di governo
sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle
banche e delle istituzioni aderenti.
169. La Banca opera con la rete di cui al comma 168 per almeno
cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello,
sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in
particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il
supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato livello di
patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente
indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese,
l'imprenditorialita' giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e
l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di
creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla
rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca puo':
a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il
credito di medio e lungo termine e per il capitale di rischio nel
Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passivita'
esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese
che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di
favore fiscale stabilito nei commi da 178 a 181;
b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti
infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni,
nei primi due anni dalla data della prima emissione, puo' essere
assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli
interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato e
hanno durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalita' e
condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato
nonche' il volume complessivo di obbligazioni sul quale puo' essere
prestata la garanzia stessa. La garanzia dello Stato e' inserita
nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n.
468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un
monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di
tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e di individuare
conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria;
c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo termine
erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno aventi adeguato
merito di credito, per creare portafogli efficienti in termini di
diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato.
Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli
possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a
seguito di istruttoria sul sottostante eseguita dal Comitato di
gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione della garanzia,
ivi inclusi le condizioni economiche e l'ammontare massimo che puo'
essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;
d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese
per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione
da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi
sovranazionali;
e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione
territoriale nelle aree del Mezzogiorno.
170. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro
dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del
progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze puo' revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo
stato di avanzamento non e' ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le
necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
devono essere richieste entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
171. Al termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque
anni dall'inizio dell'operativita' della Banca, l'intera
partecipazione posseduta dallo Stato, tranne un'azione, e'
ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori
prevedono nello statuto le modalita' per l'acquisizione delle azioni
sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra
partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica
amministrazione compreso nell'elenco dell'Istituto nazionale di
statistica pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, deve prevedere un trattamento analogo a
quello delle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la
partecipazione pubblica non puo' in nessun caso e in nessun momento
rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.
172. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e
sostenere la crescita della Banca, alle banche di credito cooperativo
autorizzate all'attivita' bancaria successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale
della Banca e' consentita, per un periodo massimo di cinque anni
dalla data dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di
finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni
sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31
gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34,
commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni.
173. Se necessario, in base alla normativa vigente, il Ministro
dell'economia e delle finanze con propri decreti puo' autorizzare
enti e societa' partecipati dal Ministero dell'economia e delle
finanze a contribuire, in qualita' di soci finanziatori, alla
sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che
partecipano al capitale della Banca e autorizzate all'attivita'
bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data.
174. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai
soci finanziatori di cui al comma 172 non puo' superare la misura di
un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione
delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono
essere cedute con effetto verso la Banca, se la cessione non e'
autorizzata dal consiglio di amministrazione.
175. Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero
delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci
finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio
di amministrazione e un componente del collegio sindacale.
176. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi
dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalita' di liquidazione
delle partecipazioni acquisite ai sensi del primo periodo sono
stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto
alla preventiva approvazione della Banca d' Italia.
177. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative
dei commi da 172 a 176.
178. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.
179. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.
180. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.
181. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.
182. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dopo le parole: "titoli governativi dell'area euro" sono
inserite le seguenti: "e, per una quota non superiore al 5 per cento
dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato
italiano".
183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a
valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione
di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province
e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di
euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per
l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla
popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli
enti. Per l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede
alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione
residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i
quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la
riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione
alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo
dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i
quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato e'
determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con
riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di
tali anni la riduzione del contributo e' applicata, in proporzione
alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo
del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha
avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al
comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri
provinciali e' ridotto del 20 per cento. L'entita' della riduzione e'
determinata con arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini della
riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri
provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e
il presidente della provincia. (3)
185. Il numero massimo degli assessori comunali e' determinato, per
ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri
del comune, con arrotondamento all'unita' superiore. Il numero
massimo degli assessori provinciali e' determinato, per ciascuna
provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri
della provincia, con arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini di
cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei
consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il
sindaco e il presidente della provincia. (3)
185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Revisione delle
circoscrizioni provinciali".
186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il
contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le
seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui
all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite,
mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia
nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il
difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore
civico territoriale" ed e' competente a garantire l'imparzialita' e
il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche
di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i
ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di
cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni , tranne che
per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno
facolta' di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui
popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000 abitanti; e'
fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
c) possibilita' di delega da parte del sindaco dell'esercizio di
proprie funzioni a non piu' di due consiglieri, in alternativa alla
nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a
3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che
nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad
eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti
salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con
assunzione da parte dei comuni delle funzioni gia' esercitate dai
consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei
comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni
altro effetto. (3)
186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale di
cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto
compiuto dalle Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi
nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate
dalle Autorita', nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli
148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci
in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono
comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge. (11) (17)
187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunita'
montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle
comunita' montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio
2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al
citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle
citate disposizioni di legge relative alle comunita' montane e'
assegnato ai ai comuni appartenenti alle comunita' montane e
ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno ,
previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (7)
188. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e 187 confluiscono
nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge
nonche' dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168.
189. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
190. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
191. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. (8)
192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
193. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
194. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del
conferimento degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 314 del
codice dell'ordinamento militare, e' attribuito al comune di Roma e
al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
attraverso quote dei fondi di cui al comma 1 dell'articolo 314 del
codice dell'ordinamento militare ovvero attraverso i proventi
realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti,
un importo pari a 600 milioni di euro di cui un sesto al comune di
Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo.
196. E' concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al
Commissario straordinario del Governo per le esigenze di cui
all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, fino a concorrenza dei cinque sesti dell'importo di
cui al comma 195 del presente articolo per provvedere al pagamento
delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi
ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e
all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di
rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione e' accreditata sulla
contabilita' speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il
mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre
2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro
il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali e'
autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di
euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' dalla presente legge.
196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di
dismissione immobiliare di cui al comma 196 e' fissato al 31 dicembre
2012, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonche' dal comma
2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. PERIODO ABROGATO
DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
7 AGOSTO 2012, N. 135. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.
95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. PERIODO ABROGATO DAL
D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7
AGOSTO 2012, N. 135. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla
vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con
provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del Governo
del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis
del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in
possesso di comprovati requisiti di elevata professionalita' nella
gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato,
necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di
rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e
debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo
14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del
comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che e' approvato con
effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010.
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per
l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili
relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi
di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere
destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria
complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i
pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici
dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e
di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze
accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato
che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure
informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse
mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire
l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero
dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di
cui al presente comma.
198. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: "6 giugno 2009" sono inserite le seguenti:
"e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009";
2) il numero: " 24" e' sostituito dal seguente: "60";
3) la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "giugno";
b) al comma 3:
1) il numero: " 24" e' sostituito dal seguente: " 60";
2) la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "giugno".
199. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 197 e 198, pari
a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e a 120 milioni di euro per
l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi
della presente legge, e per l'anno 2011, quanto a 120 milioni di
euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
comma 197. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti
dal comma 198 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal
predetto comma 197, non utilizzata per la copertura dei citati oneri
derivanti dai commi 197 e 198, affluiscono al fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonche' dal
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalita' ivi
previste.
200. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell' 11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali, e tenuto conto della necessita' di investimenti
infrastrutturali relativi all'esercizio delle attivita' aeronautiche,
ferma restando la delibera del CIPE n. 38/2007 del 15 giugno 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2007,
nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al punto
5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17, comma 34-bis,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' autorizzata, a
decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo
contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali
per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del
territorio dell'Unione europea con riguardo anche ai sistemi
aeroportuali unitariamente considerati, nel limite massimo di 3 euro
per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in
autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti
relativi all'esercizio delle attivita' aeronautiche, alle seguenti
condizioni:
a) presentazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC), da parte delle societa' concessionarie, di un'istanza
corredatadi un piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale con
allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonche'
del relativo cronoprogramma;
b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di sviluppo di cui
alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilita', necessita',
urgenza, congruita' e sostenibilita' economica, nonche' conseguente
proposta da parte dell'ENAC della misura di cui alla lettera c);
c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva
dell'anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai
piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:
1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi
validati dall'ENAC relativi al periodo regolatorio;
2) volume delle unita' di carico registrate nel singolo
aeroporto quali risultanti dall'ultimo annuario statistico pubblicato
dall'ENAC;
d) accantonamento delle entrate conseguenti all'anticipazione
tariffaria nel bilancio delle societa' concessionarie, in un apposito
fondo vincolato di bilancio;
e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva
realizzazione degli investimenti urgenti da parte delle societa'
concessionarie e sulla base di stati di avanzamento dei lavori
convalidati dall'ENAC;
f) utilizzabilita' delle somme che restano accantonate, da parte
delle societa' concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei
mesi dalla validazione di cui alla lettera b), depositino tutta la
documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e,
entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i
contratti di programma.
201. La misura dell'anticipazione tariffaria determinata ai sensi
della lettera c) del comma 200 puo' contenere anche i costi
riconosciuti delle opere autofinanziate dalle societa'
concessionarie, relativi a progetti approvati dall'ENAC, realizzati o
in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe
vigenti, secondo i criteri e le modalita' previsti dalla delibera del
CIPE di cui al comma 200. Qualora nei termini di cui alla lettera f)
del comma 200 non venga effettuato il deposito della documentazione
ovvero non vengano stipulati i contratti di programma,
l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade,
altresi', nel caso di mancato avvio della realizzazione degli
investimenti nei termini e con le modalita' fissati dal piano di
investimenti e dal relativo cronoprogramma e non puo' essere
rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte dell'ENAC,
del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma
previsto dalla disciplina vigente. In caso di decadenza
dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla societa'
concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite
all'ENAC e da questo versate, ai sensi dell'articolo 18 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su un apposito conto della
Tesoreria dello Stato, dove le stesse restano vincolate
all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di
altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di
competenza della societa' concessionaria, su disposizione dell'ENAC.
In caso di mancata presentazione del piano di sviluppo di cui alla
lettera a) del comma 200 non si fa luogo in alcun caso
all'anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso la societa'
concessionaria e' rivalutato annualmente alla media dei rendimenti
del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di
programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del fondo
vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costiimputabili
ai sensi del punto 3.1 della delibera del CIPE di cui al comma 200.
Al termine della concessione, le somme affluite al fondo vincolato,
eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante,
con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto,
all'ENAC.
202. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla
data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi
recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di
approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione gia' approvati";
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la
scadenza della concessione e' prevista entro il 31 dicembre 2014, la
societa' ANAS Spa, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad
evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali,
allo scadere delle convenzioni vigenti, e' affidata la concessione.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di'
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma". (6)
203. All'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n.
1158, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e
ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il
continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede
mediante affidamento dello studio, della progettazione e della
costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad
una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano, in
misura non inferiore al 51 per cento, la societa' ANAS Spa, le
regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate, anche
indirettamente, dallo Stato".
204. Al fine di consentire il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come da ultimo
modificato dal comma 203 del presente articolo, e' autorizzata la
spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo alla
societa' ANAS Spa per la sottoscrizione e l'esecuzione, negli anni
2012 e seguenti, di aumenti di capitale della societa' di cui al
medesimo articolo; al relativo onere si provvede mediante riduzione
del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge
nonche' dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
205. E' approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di
concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti con la societa' Stretto di Messina Spa
ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158.
206. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 27 dicembre
2006, n. 296," sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei Corpi di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
207. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono inserite
le seguenti: "ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco,".
208. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, come modificato dal comma 207 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
"9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per
un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente".
209. Per le finalita' di cui ai commi da 206 a 208 e' autorizzata
la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di 344 milioni di
euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012
sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in
rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle
percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto
2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
210. Agli oneri derivanti dai commi da 206 a 209 si provvede,
quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2010, a 344 milioni di euro
per l'anno 2011 e a quota parte degli oneri, a decorrere dall'anno
2012, nella misura di 71 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi
della presente legge.
211. All'articolo 96, comma 4, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, dopo le parole: "di cui al comma 2, secondo
periodo," sono inserite le seguenti: "il rilascio di informazioni
relative al traffico telefonico e' effettuato in forma gratuita. In
relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di
cui al primo periodo".
212. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: "le esenzioni previste"
sono sostituite dalle seguenti: "quanto previsto";
b) all'articolo 10:
1) i commi 4 e 5 sono abrogati;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del
processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo
unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato
all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui
all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e'
in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi
alla Corte di cassazione"; (2) (11)
c) all'articolo 13:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo
dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso
importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di
valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30.
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo
dovuto e' pari a euro 120";
2) al comma 2-bis sono premesse le seguenti parole: "Fuori dei
casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,";
3) il comma 4 e' abrogato.
213. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.
214. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.
215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle
spese di giustizia di cui al comma 213 nonche' le maggiori entrate
derivanti dall'attuazione del comma 212 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica della
compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare
riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia,
dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma
di stabilita' e crescita, alle pertinenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate
al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei
processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali
dell'amministrazione giudiziaria, ivi compreso l'adeguamento
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per
fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e
per assicurare, inoltre, la piena operativita' dei relativi servizi,
il Ministro della giustizia e' autorizzato all'assunzione di
personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di
polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse
derivanti dall'applicazione del comma 212 e nei limiti delle risorse
di cui al precedente periodo.
216. All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo, del codice
penale, dopo le parole: "capoversi precedenti" sono aggiunte le
seguenti: ", salva la pubblicazione nei giornali, che e' fatta
unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e
dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia".
217. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del
codice penale".
218. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi
dell'articolo 36 del codice penale nonche' mediante affissione nel
comune ove l'ente ha la sede principale".
219. Per far fronte alla grave e urgente emergenza dovuta al
sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500
milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo
infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinati
all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi
necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture
carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire
una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell'articolo
44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
220. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero della giustizia stipula con le regioni
una o piu' convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le
aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, per la realizzazione di
progetti finalizzati al rilancio dell'economia in ambito locale
attraverso il potenziamento del servizio giustizia.
221. I risparmi di spesa derivanti dai commi 211 e da 216 a 218,
affluiscono al fondo di cui al comma 250, previo decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e
dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti
capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.
222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza
del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano
annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la
previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b)
delle superfici da esse occupate non piu' necessarie. Le predette
amministrazioni comunicano altresi' all'Agenzia del demanio, entro il
31 marzo 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in
locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di
proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni
d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la
congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di
mercato; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla
stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in
scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i
contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di
locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per l'uso e la
custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime
amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del
demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta
sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla
stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di
registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate. Per le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e
seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le
predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di terzi
utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni
l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli
spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. A decorrere
dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente all'Agenzia del
demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di
proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su
quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole
amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non
potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del
demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma
618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che
utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta'
dello Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della
redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche
a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a
quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al
citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni
intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprieta'
dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi
rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione puo' essere
esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti
conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano
la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva
competenza. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un
censimento degli immobili di loro proprieta', con specifica
indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a
terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita' previste con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite
le modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal
presente comma. (6) (13) (17)
222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione degli
spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere
comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il
rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di
razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova
costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto
e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012.
Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti
dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli
spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del
bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per
essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento
della qualita' dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del
benessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di
razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione
e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute
in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli
assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente
decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le
Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza,
adeguano i propri ordinamenti. (20)
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo,
degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione
cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre
di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei
risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222
bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente
all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi
all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare,
ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo
scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni.
223. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
"436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione
amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis,
comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'Agenzia del demanio puo' alienare beni immobili di proprieta' dello
Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata, se
di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b)
mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di
valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora
non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del demanio,
con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le
modalita' delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle
forme di pubblicita' si provvede con la pubblicazione su almeno due
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due
quotidiani a maggiore diffusione locale, nonche' sul sito internet
dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicita' delle
procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato.
L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore
dell'offerta piu' alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle
procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa
valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del
demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato
immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla
tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di
procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio puo' riservarsi di
non procedere all'aggiudicazione degli immobili.
437. Per le alienazioni di cui al comma 436 e' riconosciuto in
favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui
territorio insistono gli immobili in vendita, il dirittodi opzione
all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio
prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad
offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti
locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da
esercitare nel corso della procedura di vendita".
224. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi
222 e 223 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai
sensi della presente legge nonche' dal decreto-legge 23 novembre
2009, n. 168.
225. La societa' CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi
dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni
aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per
l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime
amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi
comparabili, parametri di qualita' e di prezzo rapportati a quelli
degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate
anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un
accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo.
Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della
legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni
stipulate dalla societa' CONSIP Spa.
227. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali
regionali e dalla societa' CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 1, comma
457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri
utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di
servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi
225 e 226 del presente articolo dalla societa' CONSIP Spa, al fine di
determinare un'elevata possibilita' di incidere positivamente e in
maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.
228. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree
colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli
immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in
coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via
sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone
fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o
professione, puo' essere assoggettato, sulla base della decisione del
locatore, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20 per
cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva e' costituita
dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine
stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta per l'anno 2011 e' calcolato senza tenere
conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso
riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' di dichiarazione e di versamento
dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonche' ogni altra
disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.
229. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2010";
b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2010";
c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2010".
230. Le maggiori entrate derivanti dal comma 229 affluiscono al
fondo di cui al comma 250 con le modalita' ivi previste.
231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data
dal 1° gennaio 2010, sono versate in venti annualita', con la
maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero
dell'interno fa pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti
interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.
232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi
europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture
strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori,
rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni
dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in
lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i
quali il CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo da
finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati,
non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del
relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo
stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere
integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con
risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che,
alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire
almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di
particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito l'utilizzo
della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione
europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto,
costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo
dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere
accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione
dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori
per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;
l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al
primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli
elementi della medesima relazione;
c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve
assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria,
eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonche'
a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o
ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;
dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso
derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico
del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista
l'integrale copertura finanziaria.
233. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE
assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di
corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente
assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in
favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i
successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere,
tenuto conto del cronoprogramma.
234. Il Documento di programmazione economico-finanziaria -
Allegato Infrastrutture da' distinta evidenza degli interventi di cui
ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le
risorse secondo quanto previsto dal comma 233.
235. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, dopo le parole: "operazioni a favore delle piccole e medie
imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito"
sono aggiunte le seguenti: "nonche' attraverso la sottoscrizione di
fondi comuni di investimento gestiti da una societa' di gestione
collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o piu' fini
istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato e'
autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di
quote di societa' di gestione del risparmio finalizzate a gestire
fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli
del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di
minore dimensione".
236. Per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di categoria,
sono stabilite le modalita' di utilizzo del predetto stanziamento e
degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a
65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello
Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire
i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti
dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto puo'
individuare le tipologie di interventi suscettibili di' agevolazione,
le modalita' di fruizione del credito d'imposta e i soggetti
beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla relativa copertura
finanziaria si provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per l'anno
2011, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
237. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma
1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa
di 50 milioni di euro per l'anno 2010.
238. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 237 si provvede
con le disponibilita' conseguenti alle revoche totali o parziali
delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto delle
risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti per
avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e compatibilmente con
gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento
netto. Le disposizioni di cui al comma 237 si applicano a condizione
dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente
registrati dalla Corte dei conti, recanti l'accertamento delle
risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente
comma.
239. Al fine di garantire condizioni di massima celerita' nella
realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e
l'adeguamento antisismico delle scuole, entro la data del 30 giugno
2010, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonche'
per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli
interventi di immediata realizzabilita' fino all'importo complessivo
di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi
tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con
le modalita' previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge
1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2008, n. 169.
240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale
con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di
euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo infrastrutture e del
Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari
diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio
idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti le autorita' di bacino di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
nonche' all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e
il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono
essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto
dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare che definisce, altresi', la quota di
cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun
programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento
ambientale.
241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per ogni anno,
all'autorita' di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota
pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui
all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate
di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n.
481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni di euro,
per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 7,7 milioni
di euro, per ciascuno degli anni 2011 e2012, delle entrate di cui
all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 e' attribuita
all'autorita' di cui al codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una
quota pari: a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di
cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive
modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate
di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a
3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato
articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del
1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui
al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e'
attribuita, per ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 12 giugno
1990, n. 146, una quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun
anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576
del 1982, e successive modificazioni; a 0,3 milioni di euro, per
ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38,
della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno,
delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c),
numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per
ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67,
della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1 milione
di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e di cui
all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le
somme di cui ai precedenti periodi sono trasferite dall'autorita'
contribuente all'autorita' beneficiaria entro il 31 gennaio di
ciascun anno. A fini di perequazione, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le autorita' interessate, sono stabilite, senza
maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in
favore delle autorita' contribuenti, nei limiti del contributo
versato, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del
contributo, a carico delle autorita' indipendenti percipienti che a
tale data presentino un avanzo di amministrazione. ((22))
242. Le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, per un importo
di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l'anno 2009 a un
apposito capitolo per essere destinate a interventi a tutela delle
popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi
nell'ultimo triennio.
243. La disposizione di cui al comma 242 entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
244. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano
determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
245. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a
leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla
legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla
presente legge.
246. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di
spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di
sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
247. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di
spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla
presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima
Tabella.
248. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
249. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di
cui al comma 248, le amministrazioni e gli enti pubblici possono
assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei
limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, affluite alla contabilita' speciale istituita ai sensi
del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, le disponibilita' del predetto fondo sono
destinate alle finalita' di cui all'Elenco 1 allegato alla presente
legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012. Gli schemi dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della
normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti
negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alle Camere
per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro
trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni.
Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalita' di
cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente legge
sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni
parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La
quota delle disponibilita' del fondo di cui al presente comma non
aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento
netto, per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991
milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di euro per l'anno
2012, e' destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al
conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in
bilancio le occorrenti risorse. (11) (17)
251. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. La dotazione del
fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e' incrementata, per l'anno 2010, di 3.716
milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori
entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell'articolo 1
del decreto-legge n. 168 del 2009.
252. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori
spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte
corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
253. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma
23-quinquiesdecies) che fino "al 31 dicembre 2010 si applica la
disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero
2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle
controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione,
valutati in euro 800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante
riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1 di cui
all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare
a favore del Ministero della giustizia".
Inoltre, il D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 ha disposto (con l'art.
10-sexies, comma 1, lettera a)) che "per i contributi relativi
all'anno 2009 di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter limitatamente alle
minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e
all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, al comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e al comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, ai soggetti aventi diritto non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, ed e' corrisposto, in presenza dei requisiti di legge,
un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i
parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non puo`
comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2008"; (con
l'art. 10-sexies, comma 1, lettera b)) che "ai soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 230, e all'articolo 20,
comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, per i contributi relativi all'anno 2009 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto, in presenza dei
requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo
calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente.
Tale importo non puo' comunque essere superiore a quello spettante
per l'anno 2008".
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla
L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui ai commi 184
e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a
decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti
per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con
efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come
modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010,
e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo
il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data
del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
186, lettere a) e d), della medesima legge n.191 del 2009, come
modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune
interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei
difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
- (con l'art. 2, comma 1) che "Entro il 30 novembre 2010 e'
ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi
dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive
modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha
luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri
provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, e' efficace
anche in caso di mancata ridefinizione della tabella".
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che
"gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222,
periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.";
- (con l'art. 9, commi 16, 18 e 20) che "16. In conseguenza delle
economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si
determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in
attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione
di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012."
"18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui
all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito
specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere
dall'anno 2012;
b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012
complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica
destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle
forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195."
"20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012
si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18,
lettera a) per il personale statale."
- (con l'art. 11, comma 12) che "12. In funzione di quanto disposto
dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto
dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e'
rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011."
- (con l'art. 47, comma 3) che "3. L'articolo 2, comma 202, lettera
a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che
in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli
schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle
prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione
ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e
dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono
approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione
di cui all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286".
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 17 novembre 2010 n. 326
(in G.U. 1a s.s. 24/11/2010 n. 47) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), nella parte in
cui:
a) nel primo periodo, nel richiamare l'articolo 34 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), sopprime il concorso dello Stato al finanziamento delle
comunita' montane con il fondo nazionale ordinario per gli
investimenti,
b) nel medesimo primo periodo, contiene l'inciso "e dalle altre
disposizioni di legge relative alle comunita' montane",
c) nel secondo periodo, prevede la devoluzione ai comuni, gia'
facenti parte delle comunita' montane, del trenta per cento delle
risorse provenienti dal fondo ordinario nazionale per gli
investimenti,
d) nel secondo periodo, contiene l'inciso "e alle citate
disposizioni di legge relative alle comunita' montane";".
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 26 novembre 2010, n. 341
(in G.U. 1a s.s. 1/12/2010, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)".
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 45)
che "A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore
agricolo".
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AGGIORNAMENTO (10a)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 33)
che "Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2,
commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
prorogati per l'anno 2011 con le modalita' definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi
definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio
degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per
l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il
medesimo anno 2010".
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma
1), in relazione ai commi 186-bis e 250 del presente articolo, che
"E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in
data anteriore al 15 marzo 2011".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 4-quinquiesdecies) che
"Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente
all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in
materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione".
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 12, comma 13) che "La
violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo
periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa.".
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 3) che le disposizioni di
cui ai commi 71, 72 e 73 del presente articolo si applicano anche in
ciascuno degli anni 2013 e 2014.
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 33, comma
25) che "Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo
2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive proroghe, sono prorogati per l'anno 2012 con modalita'
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e nel
limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito del
monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli
interventi per l'anno 2011 e comunque non superiori a quelli
stabiliti per l'anno 2010".
-------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto:
- (con l'art. 13, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 2,
comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante
ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012".
- (con l'art. 10, comma 5-ter) che "Al fine di assicurare la
prosecuzione delle attivita' di cura, formazione e ricerca sulle
malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale,
dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la
spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi
della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 di cui all'articolo 2,
comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata anche
per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per
ciascuno dei medesimi anni, al fine di dare continuita' ai progetti
di ricerca e alle attivita' soprattutto nei confronti di organismi e
enti internazionali".
- (con l'art. 20, comma 1-bis) che "Il termine per l'utilizzo delle
risorse gia' destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore
unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziate sugli appositi
capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri,
a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato al 31 dicembre
2012".
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 15, comma 24) che "Si
applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191".
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha
disposto (con l'art. 17, comma 3) che "Le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015".
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "al comma 9, capoverso
622-bis, al secondo periodo, le parole: «del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione» e, al sesto
periodo, la parola: «destinati» e' sostituita dalla seguente:
«destinata»".
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma
523) che "Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del
comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si
applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015".
ELENCO 1
(articolo 2, comma 250)
(importi in milioni di euro)
=====================================================================
INTERVENTO |2010 |2011|2012
=====================================================================
Adempimento degli impegni dello Stato italiano | | |
derivanti dalla partecipazione a banche e fondi | | |
internazionali attraverso il rifinanziamento delle | | |
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del | | |
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con | | |
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. | 130 | |
---------------------------------------------------------------------
Proroga della devoluzione della quota del 5 per | | |
mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle | | |
autorizzazioni di spesa di cui: | | |
all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 | | |
dicembre 2006, n. 296; | | |
all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre | | |
2007, n. 244; | | |
all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge | | |
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con | | |
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; | | |
all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del | | |
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con| | |
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. | 400 | |
---------------------------------------------------------------------
Interventi per assicurare la gratuita' parziale dei | | |
libri di testo scolastici: | | |
legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, | | |
comma 1. | 103 | |
---------------------------------------------------------------------
Interventi in agricoltura finalizzati al | | |
rifinanziamento del Fondo di solidarieta' | | |
nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo | | |
15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, | | |
n. 102, per l'estinzione dei debiti contratti in | | |
esercizi precedenti. | 100 |100 |100
---------------------------------------------------------------------
Incremento della dotazione finanziaria del fondo per | | |
il finanziamento ordinario delle universita': | | |
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, | | |
comma 1. | 400 | |
---------------------------------------------------------------------
Sostegno alle scuole non statali attraverso il | | |
rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:| | |
all'articolo 1, comma 635, della legge 27 | | |
dicembre 2006, n. 296; | | |
all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre| | |
2008, n. 203. | 130 | |
---------------------------------------------------------------------
Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto,| | |
attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di| | |
spesa di cui alle seguenti disposizioni: | | |
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, | | |
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 | | |
febbraio 2009, n. 14, articolo 29, comma 1-bis, | | |
terzo periodo; | | |
regolamento di cui al decreto del Presidente | | |
della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, articolo | | |
2, comma 2; | | |
legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 45, | | |
comma 1, lettera c); | | |
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,| | |
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,| | |
articolo 83-bis, comma 26; | | |
legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, | | |
commi 103 e 106. | 400 | |
---------------------------------------------------------------------
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per | | |
l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro| | |
finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei | | |
lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili | | |
di cui alle seguenti disposizioni: | | |
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, | | |
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. | | |
135, articolo 3; | | |
proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma| | |
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. | 370 | |
---------------------------------------------------------------------
Altri interventi finalizzati a misure di particolare | | |
valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, | | |
nonche' di garanzia della stabilita' dell'equilibrio | | |
finanziario degli enti locali danneggiati dagli | | |
eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per | | |
enti locali, funzionalita' del sistema giustizia, di | | |
cui alle seguenti disposizioni: | | |
articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379;| | |
articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24; | | |
articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284; | | |
articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 282; | | |
articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407; | | |
articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n. 452; | | |
articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72; | | |
articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260; | | |
legge 31 gennaio 1994, n. 93; | | |
legge 21 marzo 2001, n. 73; | | |
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242; | | |
articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre | | |
2006, n. 296; | | |
legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo | | |
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri | | |
8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale | | |
n. 103 del 4 maggio 2004 | | |
articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre | | |
1995, n. 549; | | |
((articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre | | |
2006, n. 296;)) | | |
articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92; | | |
articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007, | | |
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28| | |
febbraio 2008, n. 31; | | |
articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre | | |
2002, n. 289; | | |
articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre | | |
2006, n. 296; | | |
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, | | |
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,| | |
articolo 1, comma 2; | | |
regolamento di cui al regio decreto 18 giugno | | |
1931, n. 787; | | |
testo unico di cui al decreto del Presidente | | |
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; | | |
articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre | | |
2006, n. 296; | | |
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, | | |
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge | | |
13 novembre 2008, n. 181; | | |
articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124. | 181 |113 | 60
---------------------------------------------------------------------
Totale |2.214|213 |160
---------------------------------------------------------------------
PROSPETTO DI COPERTURA
Prospetto di copertura
(Articolo 2, comma 252)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
=====================================================================
| 2010 | 2011 | 2012
----------------------------
(importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
Nuove o maggiori spese correnti
Articolato: ...................... 15.364 8.796 5.603
Minori entrate
Articolato: ...................... 949 230 375
Tabella A ...................... 780 20 880
Tabella C ...................... 272 0 0
-------------------------------
Totale oneri da coprire ... 17.364 9.046 6.858
===============================
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate
Articolato: ...................... 7.621 3.021 2.221
Riduzione spese correnti
Articolato: ...................... 10.341 6.077 5.265
Tabella C ...................... 0 26 9
Tabella E ...................... 200 0 1.928
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Totale mezzi di copertura ... 18.161 9.124 9.423
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DIFFERENZA .......................... 797 78 2.564
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BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)
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| ASSESTATO 2009 | INIZIALI 2010 | 2011 | 2012
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|Competenza|Cassa |Competenza|Cassa |Competenza|Competenza
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Entrate| 33.715|33.715| 32.696|32.696| 32.610| 32.957
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Rimborsi | | | | | |
IVA | 33.715|33.715| 32.696|32.696| 32.610| 32.957
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Tit. III - | | | | | |
F.Amm.ti | | | | | |
titoli di | | | | | |
Stato | 0| 0| 0| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
Spesa| | | | | |
Corrente| 37.085|37.085| 36.326|36.326| 36.130| 36.477
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Rimborsi | | | | | |
IVA | | | | | |
(compresi i| | | | | |
pregressi) | 33.715|33.715| 32.696|32.696| 32.610| 32.957
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Debiti | | | | | |
pregressi | | | | | |
Poligrafico| | | | | |
dello Stato| 200| 200| 110| 110| 0| 0
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FSN-saldo | | | | | |
IRAP | 20| 20| 0| 0| 0| 0
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Rimborso | | | | | |
imposte | | | | | |
dirette | | | | | |
pregresse | 3.150| 3.150| 3.520| 3.520| 3.520| 3.520
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Spesa in| | | | | |
conto| | | | | |
capitale| 3.700| 4.791| 0| 0| 0| 0
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Disavanzi | | | | | |
USL | 0| 1.091| 0| 0| 0| 0
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Rimborsi | | | | | |
IVA | | | | | |
Autovetture| 3.700| 3.700| 0| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------
Totale| | | | | |
spesa| 40.785|41.876| 36.326|36.326| 36.130| 36.477
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Tabella C -| | | | | |
FSN - IRAP | | | | | |
2003 | 0| 0| 1.054| 1.054| 0| 0
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Totale| | | | | |
spesa con| | | | | |
legge| | | | | |
finanziaria| 40.785|41.876| 37.380|37.380| 36.130| 36.477
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TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
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MINISTERI | 2010 | 2011 | 2012
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(migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze... 200 - 229.800
--------------------------
Ministero dello sviluppo economico ....... 10.000 10.000 -
--------------------------
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ........................ - - 40.000
--------------------------
Ministero degli affari esteri ............ 20.009 10.022 50.022
--------------------------
Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ......... - - 550.000
--------------------------
Ministero dell'interno ................... 10.800 11.300 10.150
--------------------------
Ministero della difesa ................... 751.314 74 10.174
--------------------------
Totale Tabella A ... 792.323 31.396 890.146
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Di cui regolazione debitoria ... - - -
Di cui limite d'impegno ... - - -
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TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE
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MINISTERI | 2010 | 2011 | 2012
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(migliaia di euro)
Ministero dell'economia e
delle finanze ..................... - 1.000 130.000
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Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ................. - - 50.000
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Ministero dell'interno ............ - - 103.000
----------------------------------
Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare .. - - 210.000
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Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ................... - - 1.000.000
----------------------------------
Totale Tabella B ... - 1.000 1.493.000
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Di cui regolazione debitoria ... - - -
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Di cui limite d'impegno ... - - -
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TABELLA C
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA F
Parte di provvedimento in formato grafico