Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)
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Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Art. 2, Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141)
1. L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e’ sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.».
Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Art. 3, Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141)
1. All’articolo 31, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall’articolo 19, comma 6.».
Modifica all’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Art. 4, Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141)
1. All’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «articolo 30, comma 4.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.».
Interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Art. 5, Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141)
1. L’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi e’ necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.
2. L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche’ quella dell’articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Norme transitorie (Art. 6, Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141)
1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
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