29 giugno Terza prova scritta Esami di Stato

Si svolge il 29 giugno la terza prova scritta degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo.

26 giugno Seconda prova scritta Esami di Stao

Si svolge il 26 giugno la seconda prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (*)

    Regolamento  recante  coordinamento  delle  norme  vigenti per la
valutazione   degli  alunni  e  ulteriori  modalita'  applicative  in
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre
2008,  n.  137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169. (09G0130)
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli
1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze
e  delle  competenze  relative  a  «Cittadinanza  e Costituzione», di
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
  Visto  in  particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto,
che  ha  previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento
delle  norme  vigenti  per  la valutazione degli studenti, prevedendo
eventuali ulteriori modalita' applicative delle norme stesse, tenendo
conto   anche   dei  disturbi  specifici  di  apprendimento  e  della
disabilita' degli alunni;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto   legislativo   16   aprile   1994,   n.  297,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione  secondaria  di secondo grado, come modificata dalla legge
11 gennaio 2007, n. 1;
  Visto  il  decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la   definizione   delle   norme   generali   relative   alla  scuola
dell'infanzia   e   al   primo  ciclo  di  istruzione,  e  successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
  Visto  il  decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle
norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  ed  in
particolare   gli   articoli   3,   comma  3,  e  6,  concernenti  la
certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
  Visto  il  decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme  generali  e  livelli  essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione,  ed in
particolare gli articoli 1, 13;
  Vista   la   legge   27   dicembre   2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni,  ed  in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta
norme in materia di obbligo d'istruzione;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare
l'articolo  1,  comma  4,  concernente il giudizio di ammissione e la
prova  nazionale  per  l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l'articolo   64,   concernente   le   disposizioni   in   materia  di
organizzazione scolastica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249,  come  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21
novembre  2007,  n.  235,  concernente lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323,  concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  concernente  regolamento  recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8
e 10;
  Visto  il  decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007,  n.  139,  concernente  regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione;
  Visto  il  decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3
ottobre  2007,  concernente  attivita'  finalizzate  al  recupero dei
debiti  formativi,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30
novembre 2007;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalita'
applicative  della  valutazione  del comportamento degli alunni delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado;
  Considerata   la  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  18  dicembre  2006  relativa  alle  competenze  chiave per
l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
  Considerata   la  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
  Considerata  la  decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e
del   Consiglio,   del  15  dicembre  2004,  relativa  ad  un  quadro
comunitario  unico  per  la  trasparenza  delle  qualifiche  e  delle
competenze (Europass);
  Considerato  l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti
delle persone con disabilita';
  Sentito  il  Consiglio  nazionale  della  pubblica istruzione nella
adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 marzo 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 maggio 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  Oggetto del regolamento - finalita' e caratteri della valutazione

  1.   Il   presente  regolamento  provvede  al  coordinamento  delle
disposizioni  concernenti  la valutazione degli alunni, tenendo conto
anche  dei  disturbi  specifici  di apprendimento e della disabilita'
degli  alunni,  ed  enuclea le modalita' applicative della disciplina
regolante  la  materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma
5,  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n. 137, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.  169, di seguito
indicato: «decreto-legge».
  2.  La  valutazione  e'  espressione  dell'autonomia  professionale
propria  della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale
che  collegiale,  nonche'  dell'autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche.  Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e
tempestiva,  secondo  quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo
periodo,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, e successive modificazioni.
  3.  La  valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La
valutazione   concorre,  con  la  sua  finalita'  anche  formativa  e
attraverso  l'individuazione  delle  potenzialita' e delle carenze di
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi,
al  miglioramento  dei livelli di conoscenza e al successo formativo,
anche  in  coerenza  con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di
cui  alla  «Strategia  di Lisbona nel settore dell'istruzione e della
formazione»,  adottata  dal Consiglio europeo con raccomandazione del
23 e 24 marzo 2000.
  4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul
rendimento  scolastico  devono  essere  coerenti con gli obiettivi di
apprendimento  previsti  dal  piano  dell'offerta formativa, definito
dalle  istituzioni  scolastiche  ai  sensi  degli  articoli 3 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
  5.  Il  collegio  dei  docenti  definisce  modalita'  e criteri per
assicurare  omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel
rispetto  del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri
e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
  6.  Al  termine  dell'anno  conclusivo della scuola primaria, della
scuola  secondaria  di  primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di
istruzione  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  622,  della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' al termine
del  secondo  ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di
apprendimento  raggiunti  da  ciascun  alunno, al fine di sostenere i
processi   di   apprendimento,  di  favorire  l'orientamento  per  la
prosecuzione  degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i
diversi  percorsi  e  sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del
lavoro.
  7.   Le   istituzioni  scolastiche  assicurano  alle  famiglie  una
informazione  tempestiva  circa  il  processo  di  apprendimento e la
valutazione  degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso
scolastico,  avvalendosi,  nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia  di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne
tecnologie.
  8.  La  valutazione  nel  primo ciclo dell'istruzione e' effettuata
secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2
e  3  del  decreto-legge,  nonche'  dalle  disposizioni  del presente
regolamento.
  9.  I  minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio
nazionale,  in  quanto  soggetti  all'obbligo  d'istruzione  ai sensi
dell'articolo  45  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31
agosto  1999,  n.  394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti
per i cittadini italiani.
                               Art. 2.

       Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

  1.  La  valutazione,  periodica  e  finale,  degli apprendimenti e'
effettuata  nella  scuola  primaria dal docente ovvero collegialmente
dai  docenti  contitolari  della classe e, nella scuola secondaria di
primo  grado,  dal  consiglio  di  classe,  presieduto  dal dirigente
scolastico   o  da  suo  delegato,  con  deliberazione  assunta,  ove
necessario, a maggioranza.
  2.  I  voti  numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge,  nella  valutazione periodica e finale, sono riportati
anche  in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati
dalle  istituzioni  scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e
14,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275.
  3.  Nella  scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto
numerico  espresso  in  decimi  riguarda  anche  l'insegnamento dello
strumento  musicale  nei  corsi  ricondotti  ad  ordinamento ai sensi
dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.
  4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta
disciplinata  dall'articolo  309  del  testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297,  ed  e'  comunque  espressa senza attribuzione di voto numerico,
fatte  salve  eventuali  modifiche  all'intesa  di cui al punto 5 del
Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
  5.  I  docenti  di  sostegno, contitolari della classe, partecipano
alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio
giudizio,  relativamente  agli  alunni  disabili,  i  criteri a norma
dell'articolo  314,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita'
sia  affidato  a  piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un
unico  voto.  Il  personale  docente  esterno e gli esperti di cui si
avvale   la   scuola,  che  svolgono  attivita'  o  insegnamenti  per
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi
i  docenti  incaricati  delle  attivita' alternative all'insegnamento
della  religione  cattolica,  forniscono  preventivamente  ai docenti
della  classe  elementi  conoscitivi  sull'interesse manifestato e il
profitto raggiunto da ciascun alunno.
  6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede
di   scrutinio   conclusivo   dell'anno  scolastico,  presieduto  dal
dirigente  scolastico  o da un suo delegato, e' deliberata secondo le
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.
  7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque
deliberata  in  presenza  di  carenze relativamente al raggiungimento
degli  obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una
specifica  nota  al riguardo nel documento individuale di valutazione
di  cui  al  comma  2  ed  a  trasmettere  quest'ultimo alla famiglia
dell'alunno.
  8.  La  valutazione  del comportamento degli alunni, ai sensi degli
articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del
2004,  e  successive  modificazioni,  e  dell'articolo 2 del decreto-
legge, e' espressa:
   a)  nella  scuola  primaria dal docente, ovvero collegialmente dai
docenti  contitolari  della classe, attraverso un giudizio, formulato
secondo  le  modalita' deliberate dal collegio dei docenti, riportato
nel documento di valutazione;
   b)  nella  scuola  secondaria  di  primo  grado, con voto numerico
espresso  collegialmente  in  decimi  ai  sensi  dell'articolo  2 del
decreto-legge;  il  voto  numerico e' illustrato con specifica nota e
riportato anche in lettere nel documento di valutazione.
  9.  La  valutazione  finale degli apprendimenti e del comportamento
dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.
  10.  Nella  scuola  secondaria  di  primo  grado, ferma restando la
frequenza   richiesta   dall'articolo   11,   comma  1,  del  decreto
legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della
validita'  dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le
motivate  deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1,
sono  deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze
complessive  non  pregiudichino  la  possibilita'  di  procedere alla
valutazione  stessa.  L'impossibilita'  di  accedere alla valutazione
comporta  la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale
del  ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento
da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.
                               Art. 3.

      Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

  1.  L'ammissione  all'esame  di  Stato conclusivo del primo ciclo e
l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e
4-ter,  del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  come
integrato  dall'articolo  1,  comma  4, del decreto-legge 7 settembre
2007,  n.  147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176.
  2.  L'ammissione  all'esame  di  Stato,  ai sensi dell'articolo 11,
comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  19  febbraio 2004, n. 59, e
successive  modificazioni,  e'  disposta,  previo  accertamento della
prescritta  frequenza  ai  fini della validita' dell'anno scolastico,
nei  confronti  dell'alunno  che  ha  conseguito  una  votazione  non
inferiore  a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
valutate  con  l'attribuzione  di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente  e  un  voto  di comportamento non inferiore a sei decimi. Il
giudizio  di  idoneita'  di  cui  all'articolo  11,  comma 4-bis, del
decreto  legislativo  n.  59 del 2004, e successive modificazioni, e'
espresso  dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso
scolastico  compiuto  dall'allievo  nella  scuola secondaria di primo
grado.
  3.   L'ammissione   dei   candidati   privatisti   e'  disciplinata
dall'articolo  11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e
successive modificazioni.
  4.  Alla  valutazione  conclusiva dell'esame concorre l'esito della
prova  scritta  nazionale  di  cui  all'articolo 11, comma 4-ter, del
decreto  legislativo  n.  59  del 2004, e successive modificazioni. I
testi  della  prova  sono  scelti dal Ministro tra quelli predisposti
annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
  5.  L'esito  dell'esame  di  Stato  conclusivo  del  primo ciclo e'
espresso  secondo  le  modalita' previste dall'articolo 185, comma 4,
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.
  6.  All'esito  dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove
scritte  e  orali,  ivi  compresa  la  prova  di cui al comma 4, e il
giudizio di idoneita' di cui al comma 2. Il voto finale e' costituito
dalla  media  dei  voti  in decimi ottenuti nelle singole prove e nel
giudizio  di  idoneita' arrotondata all'unita' superiore per frazione
pari o superiore a 0,5.
  7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato
e  all'attribuzione  del  voto finale concorrono solo gli esiti delle
prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
  8.  Ai  candidati  che conseguono il punteggio di dieci decimi puo'
essere  assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con
decisione assunta all'unanimita'.
  9.  Gli  esiti  finali  degli  esami  sono  resi  pubblici mediante
affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
                               Art. 4.

  Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

  1.  La  valutazione,  periodica  e  finale,  degli apprendimenti e'
effettuata  dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e  successive  modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o
da  suo  delegato,  con  deliberazione  assunta,  ove  necessario,  a
maggioranza.   I  docenti  di  sostegno,  contitolari  della  classe,
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto
del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a
norma  dell'articolo  314, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita'
sia  affidato  a  piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un
unico  voto.  Il  personale  docente  esterno e gli esperti di cui si
avvale   la   scuola,  che  svolgono  attivita'  o  insegnamenti  per
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi
i  docenti  incaricati  delle  attivita' alternative all'insegnamento
della  religione  cattolica,  forniscono  preventivamente  ai docenti
della  classe  elementi  conoscitivi  sull'interesse manifestato e il
profitto raggiunto da ciascun alunno.
  2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni
e'  espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il
voto  numerico  e'  riportato  anche  in  lettere  nel  documento  di
valutazione.   La   valutazione   del   comportamento  concorre  alla
determinazione  dei  crediti  scolastici  e  dei  punteggi  utili per
beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
  3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta
disciplinata  dall'articolo  309  del  decreto  legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  ed  e'  comunque espressa senza attribuzione di voto
numerico,  fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto
5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
  4.  I  periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno
parte  integrante  dei  percorsi  formativi  personalizzati  ai sensi
dell'articolo  4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti
relativamente  ai  percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del
predetto  decreto  legislativo,  avvengono secondo le disposizioni di
cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
  5.  Sono  ammessi  alla classe successiva gli alunni che in sede di
scrutinio  finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a
sei  decimi  e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo,
del  testo  unico  di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una
votazione  non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
di  discipline  valutate  con l'attribuzione di un unico voto secondo
l'ordinamento  vigente.  La  valutazione finale degli apprendimenti e
del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.
  6.  Nello  scrutinio  finale  il  consiglio  di  classe sospende il
giudizio  degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una
o  piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non
promozione.  A  conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte
le  discipline  e'  comunicato  alle  famiglie.  A  conclusione degli
interventi  didattici  programmati  per  il  recupero  delle  carenze
rilevate,  il  consiglio  di  classe,  in  sede di integrazione dello
scrutinio  finale,  previo  accertamento  del  recupero delle carenze
formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e
comunque  non  oltre  la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno
scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti
dall'alunno  e  alla formulazione del giudizio finale che, in caso di
esito  positivo,  comporta  l'ammissione  alla frequenza della classe
successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
                               Art. 5.

               Assolvimento dell'obbligo di istruzione

  1.  L'obbligo  di istruzione e' assolto secondo quanto previsto dal
regolamento   adottato   con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione  22  agosto  2007,  n.  139, nel quadro del diritto-dovere
all'istruzione  e  alla  formazione  di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
                               Art. 6.

  Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

  1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione
non  inferiore  a  sei  decimi  in  ciascuna  disciplina  o gruppo di
discipline  valutate  con  l'attribuzione  di  un  unico voto secondo
l'ordinamento  vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei
decimi sono ammessi all'esame di Stato.
  2.  Sono  ammessi,  a  domanda,  direttamente  agli  esami di Stato
conclusivi  del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio
finale  della  penultima  classe, non meno di otto decimi in ciascuna
disciplina  o  gruppo  di  discipline  e  non meno di otto decimi nel
comportamento,  che  hanno  seguito  un  regolare  corso  di studi di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e che hanno riportato una
votazione  non  inferiore  a  sette  decimi  in ciascuna disciplina o
gruppo  di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento
negli  scrutini  finali  dei due anni antecedenti il penultimo, senza
essere  incorsi  in  ripetenze  nei  due  anni predetti. Le votazioni
suddette   non   si   riferiscono  all'insegnamento  della  religione
cattolica.
  3.  In  sede  di  scrutinio  finale  il  consiglio  di  classe, cui
partecipano  tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di
educazione  fisica,  gli  insegnanti  tecnico-pratici nelle modalita'
previste  dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al
decreto   legislativo   16   aprile   1994,   n.  297,  e  successive
modificazioni,  i  docenti  di  sostegno,  nonche'  gli insegnanti di
religione  cattolica  limitatamente  agli  alunni che si avvalgono di
quest'ultimo  insegnamento,  attribuisce  il punteggio per il credito
scolastico  di  cui  all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.
  4.  Gli  esiti  finali  degli  esami  sono  resi  pubblici mediante
affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
                               Art. 7.

                    Valutazione del comportamento

  1.  La  valutazione  del  comportamento  degli  alunni nelle scuole
secondarie  di  primo  e  di secondo grado, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza
civile  basata  sulla  consapevolezza  che  la  liberta' personale si
realizza  nell'adempimento  dei  propri  doveri,  nella  conoscenza e
nell'esercizio  dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e
delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita
scolastica  in  particolare.  Dette regole si ispirano ai principi di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, e successive modificazioni.
  2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi
in  sede  di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal consiglio di
classe  nei  confronti  dell'alunno  cui  sia  stata  precedentemente
irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive   modificazioni,   e  al  quale  si  possa  attribuire  la
responsabilita'  nei  contesti  di cui al comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge, dei comportamenti:
   a)  previsti  dai  commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  giugno  1998, n. 249, e successive
modificazioni;
   b)  che  violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni.
  3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi
deve  essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2
e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
  4.  Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare,
nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a legislazione
vigente,  anche  in  sede  di  elaborazione  del  piano  dell'offerta
formativa,    iniziative   finalizzate   alla   promozione   e   alla
valorizzazione   dei  comportamenti  positivi,  alla  prevenzione  di
atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli
alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto,
dal  patto  educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunita'
scolastica  e  del  territorio.  In  nessun  modo  le  sanzioni sulla
condotta  possono  essere  applicate  agli  alunni che manifestino la
propria  opinione  come  previsto dall'articolo 21 della Costituzione
della Repubblica italiana.
                               Art. 8.

                   Certificazione delle competenze

  1.  Nel  primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli
alunni  sono descritte e certificate al termine della scuola primaria
e,  relativamente  al termine della scuola secondaria di primo grado,
accompagnate  anche  da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo
3, commi 1 e 2, del decreto-legge.
  2.  Per  quanto  riguarda  il  secondo  ciclo di istruzione vengono
utilizzate  come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della
certificazione  di  cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  22  agosto  2007,  n.  139,  le  conoscenze, le
abilita' e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.
  3.   La  certificazione  finale  ed  intermedia,  gia'  individuata
dall'accordo  del  28  ottobre  2004  sancito  in  sede di Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  per  il riconoscimento dei crediti formativi e delle
competenze   in   esito   ai  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale,  e'  definita dall'articolo 20 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226.
  4.  La  certificazione  relativa agli esami di Stato conclusivi dei
corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e'
disciplinata  dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e
successive modificazioni.
  5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e
ordini  dell'istruzione  sono  determinate  anche  sulla  base  delle
indicazioni  espresse  dall'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema  di  istruzione  (INVALSI)  e  delle  principali  rilevazioni
internazionali.
  6.  Con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
ricerca,  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8  marzo 1999, n. 275, sono adottati i
modelli  per  le  certificazioni  relative  alle competenze acquisite
dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede
ad  armonizzare  i  modelli  stessi  alle  disposizioni  di  cui agli
articoli   2   e  3  del  decreto-legge  ed  a  quelle  del  presente
regolamento.
                               Art. 9.

              Valutazione degli alunni con disabilita'

  1.  La  valutazione  degli alunni con disabilita' certificata nelle
forme  e  con  le  modalita' previste dalle disposizioni in vigore e'
riferita  al  comportamento,  alle discipline e alle attivita' svolte
sulla    base   del   piano   educativo   individualizzato   previsto
dall'articolo  314,  comma  4,  del  testo  unico  di  cui al decreto
legislativo  n.  297  del  1994,  ed  e'  espressa con voto in decimi
secondo le modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli.
  2.  Per  l'esame  conclusivo  del  primo  ciclo  sono  predisposte,
utilizzando   le   risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente,  prove  di  esame  differenziate,  comprensive della prova a
carattere  nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto
legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti
agli   insegnamenti   impartiti,   idonee  a  valutare  il  progresso
dell'alunno  in  rapporto  alle  sue  potenzialita'  e  ai livelli di
apprendimento  iniziali.  Le  prove  sono adattate, ove necessario in
relazione  al  piano  educativo  individualizzato, a cura dei docenti
componenti  la  commissione.  Le  prove  differenziate  hanno  valore
equivalente  a  quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e
del conseguimento del diploma di licenza.
  3.  Le  prove  dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute
anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche'
di  ogni  altra  forma  di  ausilio tecnico loro necessario, previsti
dall'articolo  315,  comma  1,  lettera b), del testo unico di cui al
decreto  legislativo  n.  297  del  1994.  Sui  diplomi di licenza e'
riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di
svolgimento e di differenziazione delle prove.
  4.  Agli  alunni  con  disabilita' che non conseguono la licenza e'
rilasciato  un  attestato  di  credito  formativo.  Tale attestato e'
titolo  per  l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive,
ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per
l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
  5.  Gli  alunni  con  disabilita' sostengono le prove dell'esame di
Stato   conclusivo  del  secondo  ciclo  dell'istruzione  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  318  del  testo  unico  di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994.
  6.  All'alunno  con disabilita' che ha svolto un percorso didattico
differenziato   e   non   ha  conseguito  il  diploma  attestante  il
superamento  dell'esame  di  Stato  conclusivo  del secondo ciclo, e'
rilasciato  un  attestato  recante  gli elementi informativi relativi
all'indirizzo  e alla durata del corso di studi seguito, alle materie
di  insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della
durata  oraria  complessiva  destinata  a  ciascuna, alle competenze,
conoscenze  e  capacita' anche professionali, acquisite e dei crediti
formativi documentati in sede di esame.
                              Art. 10.

Valutazione  degli  alunni con difficolta' specifica di apprendimento
                                (DSA)

  1. Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA)
adeguatamente   certificate,  la  valutazione  e  la  verifica  degli
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo
dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive
di  tali  alunni;  a  tali  fini,  nello  svolgimento  dell'attivita'
didattica  e  delle  prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti
metodologico-didattici  compensativi  e  dispensativi  ritenuti  piu'
idonei.
  2.  Nel  diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene
fatta    menzione    delle   modalita'   di   svolgimento   e   della
differenziazione delle prove.
                              Art. 11.

                Valutazione degli alunni in ospedale

  1.  Per  gli  alunni  che  frequentano  per  periodi  temporalmente
rilevanti  corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di
cura,  i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono
alla  scuola  di  appartenenza  elementi  di  conoscenza in ordine al
percorso  formativo  individualizzato attuato dai predetti alunni, ai
fini della valutazione periodica e finale.
  2.  Nel  caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia
una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza,
i  docenti  che  hanno  impartito  gli  insegnamenti nei corsi stessi
effettuano  lo  scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento,
la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati
dai  docenti  della  classe; analogamente si procede quando l'alunno,
ricoverato  nel  periodo  di svolgimento degli esami conclusivi, deve
sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
                              Art. 12.

                   Province di Trento e di Bolzano

  1.  Sono  fatte  salve  le  competenze  attribuite  in materia alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano,  secondo  i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione.
                              Art. 13.

                     Scuole italiane all'estero

  1.  Per  gli  alunni  delle scuole italiane all'estero le norme del
presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla prova scritta
nazionale  per  l'esame  di  Stato  del primo ciclo, sono applicate a
decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.
                              Art. 14.

               Norme transitorie, finali e abrogazioni

  1.  Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di
Stato  conclusivo  del  primo  ciclo,  le materie e le prove previste
dalle disposizioni ministeriali vigenti.
  2.   Per  l'anno  scolastico  2008/2009  lo  scrutinio  finale  per
l'ammissione  all'esame  di  Stato  conclusivo  del  secondo ciclo e'
effettuato  secondo le modalita' indicate nell'ordinanza ministeriale
n. 40 dell'8 aprile 2009.
  3.  Per  gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni
relative   al  concorso  della  valutazione  del  comportamento  alla
valutazione  complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico
2010/2011.  Per  l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento
viene  valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso;
per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con
riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.
  4.  I  riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42,
sono abrogati.
  5.  E'  abrogato  l'articolo  304 del testo unico di cui al decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  relativo  alla  valutazione
dell'educazione  fisica.  Il  voto  di educazione fisica concorre, al
pari   delle   altre   discipline,   alla   valutazione   complessiva
dell'alunno.
  6.   E'   abrogato   il   decreto   del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
  7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  di entrata in vigore della
riforma  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado, ai fini della
validita'  dell'anno  scolastico, compreso quello relativo all'ultimo
anno  di  corso,  per  procedere  alla valutazione finale di ciascuno
studente,  e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire,
per  casi  eccezionali,  analogamente  a quanto previsto per il primo
ciclo,  motivate  e  straordinarie  deroghe  al suddetto limite. Tale
deroga   e'  prevista  per  assenze  documentate  e  continuative,  a
condizione,  comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio
del   consiglio   di   classe,  la  possibilita'  di  procedere  alla
valutazione  degli  alunni  interessati. Il mancato conseguimento del
limite  minimo  di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all'esame finale di ciclo.
  8.  Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere
adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali,
organizzativi  e  didattici del sistema di istruzione derivanti dalla
completa  attuazione  dell'articolo  64  del  decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
                              Art. 15.

                 Clausola di invarianza della spesa

  1.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 16.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 22 giugno 2009

                             NAPOLITANO

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Gelmini,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 278

(*)Il TAR Lazio con sentenza 15 novembre 2010, n. 33433 ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4, comma 2, e 6, comma 3 (vd. Nota 9 febbraio 2012, Prot.n. 695)

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Legge 18 giugno 2009, n. 69
(in SO n. 95 alla GU 19 giugno 2009, n. 140)

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

Capo I

INNOVAZIONE

Art. 1.

(Banda larga)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell’articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell’individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l’approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell’85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.

2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell’ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie.
3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell’uso dello spettro radio al fine di favorire l’accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.
4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell’esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
5. All’articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l’ente proprietario della strada».

6. All’articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».

7. Le disposizioni dell’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.

 

Capo II

SEMPLIFICAZIONI

Art. 2.

(Società di consulenza finanziaria)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l’articolo 18-bis è inserito il seguente:

«Art. 18-ter. – (Società di consulenza finanziaria). – 1. A decorrere dal 1º ottobre 2009, la riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
3. Nell’albo di cui all’articolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo».

 

Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell’articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – (Chiarezza dei testi normativi). – 1. Il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all’aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell’articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l’adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici».

 

Art. 4.

(Semplificazione della legislazione)

1. All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:
«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l’abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970»;
b) il comma 16 è abrogato;
c) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale»;
d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

«18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi»;
e) al comma 19, le parole: «una Commissione parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la “Commissione parlamentare per la semplificazione”, di seguito denominata “Commissione”»;

f) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

«22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».
2. All’allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci di cui all’allegato 1 annesso alla presente legge, concernenti le leggi di ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1948.

 

Art. 5.

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi).

1. All’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».
2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l’articolo 17 è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. – (Testi unici compilativi). – 1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell’articolo 14, numero 2º, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell’ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell’articolo 16, primo comma, numero 3º, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell’articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».

Art. 6.

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell’osservanza dei princìpi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all’estero e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all’estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;
c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell’ambito dell’autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:
a) il comma 15 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;
c) l’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.

Art. 7.

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;

c) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;

d) il comma 5 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.

Art. 8.

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall’articolo 7 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16:
1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»;

2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;
4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

b) all’articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso l’amministrazione resistente».

Art. 9.

(Conferenza di servizi e silenzio assenso)

1. All’articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica».

2. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».

3. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «all’immigrazione,» sono inserite le seguenti: «all’asilo, alla cittadinanza,». Al comma 4 dell’articolo 20 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «e l’immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza».

4. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente».
5. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,».
6. Al comma 5 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20».
7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza»;
b) all’articolo 29:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Art. 11.

(Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell’accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell’indennità annua di residenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all’ampiezza del territorio servito.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.

Art. 12.

(Delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono altresì meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l’accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.

Art. 13.

(Cooperazione allo sviluppo internazionale)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all’articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all’articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5.

4. Nell’individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell’immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l’esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. È inoltre attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica.
5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l’espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto può essere comunque emanato.
6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all’estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell’Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.
7. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d’Israele, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009.
8. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione di cui al comma 7, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. Per prevenire l’indebito utilizzo delle risorse stanziate nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l’effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell’utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

Art. 15.

(Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)

1. All’articolo 86, comma 1, lettera f), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «di cui all’articolo 100» sono aggiunte le seguenti: «nonché dichiarazione che il venditore o l’organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100».

2. All’articolo 100 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza».

Art. 16.

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)

1. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste».

2. All’articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».
3. All’articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».
4. All’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,».
5. La rubrica dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».
6. Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«1. Relativamente al servizio universale, compresa l’area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all’articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare l’attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all’utente».
7. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:
«1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai princìpi comunitari in materia».
8. All’articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale».

Art. 17.

(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l’accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all’articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 18.

(Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1228 è sostituito dal seguente:

«1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate».

Art. 19.

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo è composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.
3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Fino all’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell’organo collegiale di amministrazione dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti.

Capo III

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

(Misure urgenti per l’efficienza del Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell’azione amministrativa e nell’erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all’anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si applica anche agli idonei nominati, nell’anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a euro 201.540,69 per l’anno 2009 e a euro 24.037 per l’anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 346 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 21.

(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

2. Al comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l’incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».
3. Il termine di cui all’alinea del comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

(Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane)

1. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). – 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell’articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

2. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall’articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al penultimo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di contratti d’opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;

b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 23.

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico)

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all’adozione di provvedimenti o all’erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.

2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
3. L’elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.
4. In sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l’individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.
5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell’obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all’individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all’importo dei pagamenti.

Art. 24.

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell’aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell’azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);
c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell’innovazione tecnologica;
d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 25.

(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di «Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo» svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei «MAXXI Arte» e «MAXXI Architettura». Con il medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l’esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d’arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni – via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell’atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del comma 2 dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole: «, compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee», intendendosi soppresso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.144 per l’anno 2009, di euro 1.833.125 per l’anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall’anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 26.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

Art. 27.

(Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea, le parole: «il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

b) nella lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici»;

d) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze».

2. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresì all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all’articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS), di cui all’articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell’articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 28.

(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana)

1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti, l’associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l’espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell’onere relativo la Croce Rossa provvede nell’ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.

(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari)

1. All’articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all’estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».
2. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1º agosto 1991, n. 266,» sono inserite le seguenti: «degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,».

Art. 30.

(Tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici)

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l’utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l’eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell’amministrazione o del soggetto inadempiente.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell’autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, esclusi i servizi pubblici locali, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

Art. 31.

(Modifiche all’articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

1. I primi due periodi del comma 5 dell’articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell’assolvere agli incarichi ad essa affidati».

2. Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è sostituito dal seguente: «Lo statuto, l’organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti».
3. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 32.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 33.

(Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;
c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall’inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
d) prevedere l’affidamento temporaneo delle funzioni di cui all’articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;
e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
g) individuare modalità di verifica dell’attuazione dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all’articolo 16 del codice con l’introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull’impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l’affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;
h) disporre l’implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all’articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;
i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;
l) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
m) prevedere l’obbligo dell’utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;
n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;
q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettività.

2. All’attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 34.

(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)

1. Al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale»;
b) all’articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

3. Dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 35.

(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire l’interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.

2. All’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;

b) al comma 6:

1) la parola: «unicamente» è soppressa;

2) dopo le parole: «decreto legislativo n. 82 del 2005,» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali,».

Art. 36.

(VOIP e Sistema pubblico di connettività)

1. Al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto all’articolo 78, comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all’articolo 83 del medesimo codice.

2. All’attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione predispone, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l’adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione pubblica.
4. All’attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell’informazione, e non ancora programmate.
5. All’articolo 2 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative».

Art. 37.

(Carta nazionale dei servizi).

1. All’articolo 66 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica».
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d’identità elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d’identità elettronica» sono soppresse;

b) all’articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All’articolo 64, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’ultimo periodo è soppresso.

Art. 38.

(Modifica dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. L’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro). – 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell’ambito dei piani per l’armonizzazione dei tempi delle città.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, è, inoltre, impiegata per l’erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l’importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.
5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali».

2. I commi 1255 e 1256 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Art. 39.

(Riallocazione di fondi)

1. Le somme di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.

2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All’attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all’attuazione di accordi di programma quadro di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l’anno 2009 di cui all’articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.
4. All’articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere internazionale,».

Art. 40.

(Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico)

1. All’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l’efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione»;
b) al comma 3:
1) all’alinea, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «12 dicembre 2006,» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l’autorità amministrativa competente,»;

c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,».
2. All’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali» è sostituita dalla seguente: «centrali».

Art. 41.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All’articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al citato articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all’area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l’espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a) e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a euro 47.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

Capo IV

GIUSTIZIA

Art. 42.

(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)

1. All’articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. I provvedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione».
2. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio».

Art. 43.

(Norme urgenti per la funzionalità dell’Avvocatura dello Stato)

1. All’articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sette» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

2. All’articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all’altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato».
3. È istituito presso l’Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei proventi stabilita dall’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. È istituito presso l’Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell’articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all’articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio.

Art. 44.

(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l’estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l’individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell’arretrato;

b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l’ordinamento vigente;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;
4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l’incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l’istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l’udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l’effetto devolutivo dell’appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell’attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14, numero 2º, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell’articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l’emanazione degli originari decreti.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell’arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».

Art. 45.

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)

1. All’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;
c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».
2. L’articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 38. – (Incompetenza). – L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

3. All’articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;
b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

5. All’articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;

b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordinanza».

6. Al primo comma dell’articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All’articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».
8. All’articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».

9. Al terzo comma dell’articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato»;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia»;
c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».

10. Al primo comma dell’articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92».

11. All’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».
12. All’articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».
13. All’articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».
14. L’articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 115. – (Disponibilità delle prove). – Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza».

15. All’articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».

16. All’articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati».
17. Al secondo comma dell’articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
18. All’articolo 137 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile»;
b) al terzo comma, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto».
19. All’articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma».

Art. 46.

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. All’articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, le parole: «di cui all’articolo 167» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 167».

2. Il secondo comma dell’articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
3. L’articolo 184-bis del codice di procedura civile è abrogato.

4. Il primo comma dell’articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire».
5. Il terzo comma dell’articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».
6. All’articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: «degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale».
7. All’articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro».

8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 257 è aggiunto il seguente:

«Art. 257-bis. – (Testimonianza scritta). – Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

9. All’articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa»;
b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.
10. All’articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse e, all’articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 170,».

11. L’articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 296. – (Sospensione su istanza delle parti). – Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo».
12. All’articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

13. All’articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292».
14. All’articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

15. All’articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».
16. All’articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le pronunce che regolano la competenza».

17. All’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».
18. All’articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti» e dopo la parola: «proporli» sono inserite le seguenti: «o produrli».
19. All’articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;

b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

20. All’articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.

21. Al primo comma dell’articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
22. All’articolo 442 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo».
23. All’articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza».

24. Il primo comma dell’articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.

Art. 47.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 360 è inserito il seguente:
«Art. 360-bis. – (Inammissibilità del ricorso). – Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo»;

b) il primo comma dell’articolo 376 è sostituito dal seguente:
«Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all’assegnazione alle sezioni semplici»;
c) l’articolo 380-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 380-bis.(Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio). – Il relatore della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza»;

d) l’articolo 366-bis è abrogato;

e) all’articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360»;

2) al primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza».
2. All’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:
«Art. 67-bis. – (Criteri per la composizione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile).1. A comporre la sezione prevista dall’articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni».

Art. 48.

(Introduzione dell’articolo 540-bis del codice di procedura civile)

1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 540 è aggiunto il seguente:

«Art. 540-bis. – (Integrazione del pignoramento). – Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita».

Art. 49.

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 614 è aggiunto il seguente:

«Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».

2. All’articolo 616 del codice di procedura civile, l’ultimo periodo è soppresso.

3. All’articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618».

4. All’articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza».

Art. 50.

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)

1. Il terzo comma dell’articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».
2. All’articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
«Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;
b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

Art. 51.

(Procedimento sommario di cognizione)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Capo III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis. – (Forma della domanda. Costituzione delle parti). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-ter. – (Procedimento). – Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater. – (Appello). – L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

Art. 52.

(Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

1. Al primo comma dell’articolo 23 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».

2. Dopo l’articolo 81 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 81-bis. – (Calendario del processo). – Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini».
3. Dopo l’articolo 103 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 103-bis. – (Modello di testimonianza). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto».

4. Il primo comma dell’articolo 104 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione».
5. Il primo comma dell’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».
6. All’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio».

7. Dopo l’articolo 186 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 186-bis. – (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). – I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione».

Art. 53.

(Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie)

1. L’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di procedura civile.

Art. 54.

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l’abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.

6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55.

(Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato)

1. L’Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell’Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell’avvocato distrettuale dello Stato.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 56.

(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)

1. Al secondo comma dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi».

2. L’articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

Art. 57.

(Modifica all’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell’avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

Art. 58.

(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.

4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell’entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 59.

(Decisione delle questioni di giurisdizione)

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

Art. 60.

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l’estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
d) prevedere che i requisiti per l’iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
n) prevedere il dovere dell’avvocato di informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l’invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall’anno precedente l’introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell’articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 61.

(Disposizioni in materia di concordato)

1. All’articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all’approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l’articolo 41, quarto comma».

2. All’articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell’articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima».

Art. 62.

(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

1. Dopo l’articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2668-bis. – (Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale). – La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

Art. 2668-ter. – (Durata dell’efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili). – Le disposizioni di cui all’articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili».

Art. 63.

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

1. Dopo l’articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 61 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l’inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L’archivio di cui al comma 1 contiene l’elenco delle relative annotazioni, con l’indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l’elenco delle relative annotazioni, con l’indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall’articolo 19, secondo comma.
5. L’Agenzia del territorio provvede all’assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall’attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 64.

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell’articolo 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

2. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.
3. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972.
4. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 65.

(Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell’atto pubblico, l’autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.
5. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi.

Art. 66.

(Semplificazione delle procedure per l’accesso al notariato)

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l’ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

2. Dopo la lettera b) del terzo comma dell’articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è inserita la seguente:

«b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l’espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».
3. Al fine dell’applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente:

«5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente».
5. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: «due sottocommissioni» sono sostituite dalle seguenti: «tre sottocommissioni».

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 6 e 7 dell’articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;

b) il quarto comma dell’articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
c) la lettera c) del terzo comma dell’articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;
d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

7. Il terzo comma dell’articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:
«Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente».

Art. 67.

(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)

1. All’articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

2. All’articolo 535 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;
b) al comma 2 dell’articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;

c) all’articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall’obbligo della registrazione. (L)»;

d) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:

«TITOLO XIV-bis

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

Art. 73-bis (L). – (Termini per la richiesta di registrazione).1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L). – (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).1. La trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione»;
e) all’articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l’imposta di registro prenotati a debito per l’azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all’articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

f) all’articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione. (L)»;

g) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

h) all’articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente titolo:

«TITOLO II-bis

DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

Capo I

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 227-bis (L). – (Quantificazione dell’importo dovuto).1. La quantificazione dell’importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

Art. 227-ter (L). – (Riscossione mediante ruolo).1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all’iscrizione a ruolo.

2. L’agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 227-quater (L). – (Norme applicabili).1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».
4. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.

5. L’articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 227-ter, comma 2 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal presente articolo, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata in vigore della presente legge.

7. All’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l’espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) iscrizione a ruolo del credito»;
d) la lettera c) è abrogata.

Art. 68.

(Abrogazioni e modificazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l’articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;

b) al comma 1 dell’articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all’articolo 25» sono soppresse;
c) l’articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

Art. 69.

(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione)

1. All’articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».

2. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) il secondo comma è abrogato.

Capo V

PRIVATIZZAZIONI

Art. 70.

(Patrimonio dello Stato Spa)

1. All’articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma dell’articolo 1264 del codice civile».

Art. 71.

(Società pubbliche)

1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:
«12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell’organo di amministrazione;

b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell’assemblea dei soci;
c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l’organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l’organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all’organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all’interno dell’organo di amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell’organo amministrativo»;
b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;
d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:
«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l’autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze»;
e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

«32-bis. Il comma 734 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

Capo VI

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 72.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge nell’esercizio delle potestà loro attribuite dallo statuto di autonomia.

Allegato 1

(vedi articolo 4, comma 2)

 

Voce
__
Atto normativo
__
8 legge 23 maggio 1861, n. 33
9 legge 26 maggio 1861, n. 34
89 legge 2 marzo 1862, n. 480
98 legge 30 marzo 1862, n. 533
143 legge 3 agosto 1862, n. 741
226 legge 11 agosto 1863, n. 1397
238 legge 24 gennaio 1864, n. 1649
273 legge 26 maggio 1864, n. 1786
274 legge 26 maggio 1864, n. 1787
295 legge 13 novembre 1864, n. 2000
301 legge 27 novembre 1864, n. 2021
304 legge 11 dicembre 1864, n. 2033
350 legge 18 marzo 1865, n. 2204
413 legge 13 gennaio 1866, n. 2778
438 legge 20 giugno 1866, n. 3007
450 legge 21 luglio 1866, n. 3087
455 legge 27 maggio 1867, n. 3745
467 legge 7 luglio 1867, n. 3792
470 legge 28 luglio 1867, n. 3818
471 legge 28 luglio 1867, n. 3819
494 legge 3 novembre 1867, n. 4034
518 legge 24 maggio 1868, n. 4392
519 legge 24 maggio 1868, n. 4395
520 legge 24 maggio 1868, n. 4406
528 legge 21 giugno 1868, n. 4447
529 legge 21 giugno 1868, n. 4449
563 legge 30 agosto 1868, n. 4556
564 legge 30 agosto 1868, n. 4559
579 legge 30 dicembre 1868, n. 4768
586 legge 11 marzo 1869, n. 4940
592 legge 1º aprile 1869, n. 4985
597 legge 5 maggio 1869, n. 5049
604 legge 3 giugno 1869, n. 5113
678 legge 15 settembre 1870, n. 5868
693 legge 19 marzo 1871, n. 141
694 legge 19 marzo 1871, n. 142
695 legge 23 marzo 1871, n. 137
740 legge 22 ottobre 1871, n. 553
741 legge 14 dicembre 1871, n. 565
755 legge 25 gennaio 1872, n. 663
761 legge 11 aprile 1872, n. 775
826 legge 24 aprile 1873, n. 1344
830 legge 22 maggio 1873, n. 1375
867 legge 11 luglio 1873, n. 1503
939 legge 30 agosto 1874, n. 2063
940 legge 30 agosto 1874, n. 2064
941 legge 30 agosto 1874, n. 2065
942 legge 30 agosto 1874, n. 2066
958 legge 14 aprile 1875, n. 2441
962 legge 25 maggio 1875, n. 2501
1012 legge 17 luglio 1875, n. 2651
1034 legge 26 dicembre 1875, n 2893
1115 legge 3 maggio 1877, n. 3817
1125 legge 15 giugno 1877, n. 3880
1129 legge 20 giugno 1877, n. 3907
1161 legge 23 maggio 1878, n. 4384
1171 legge 31 maggio 1878, n. 4391
1210 legge 29 dicembre 1878, n. 4673
1213 legge 31 gennaio 1879, n. 4699
1214 legge 31 gennaio 1879, n. 4701
1219 legge 19 febbraio 1879, n. 4729
1233 legge 27 marzo 1879, n. 4789
1271 legge 20 luglio 1879, n. 5006
1288 legge 1º agosto 1879, n. 5061
1301 legge 11 gennaio 1880, n. 5224
1350 legge 14 agosto 1880, n. 5608
1389 legge 24 marzo 1881, n. 128
1417 legge 14 luglio 1881, n. 305
1425 legge 22 luglio 1881, n. 331
1481 legge 14 maggio 1882, n. 728
1494 legge 30 maggio 1882, n. 770
1568 legge 30 dicembre 1882, n. 1148
1588 legge 30 giugno 1883, n. 1428
1589 legge 30 giugno 1883, n. 1429
1590 legge 30 giugno 1883, n. 1430
1591 legge 30 giugno 1883, n. 1431
1592 legge 30 giugno 1883, n. 1444
1624 legge 2 agosto 1883, n. 1523
1634 legge 31 gennaio 1884, n. 1872
1662 legge 30 giugno 1884, n. 2450
1692 legge 4 gennaio 1885, n. 2896
1711 legge 26 aprile 1885, n. 3067
1743 legge 28 giugno 1885, n. 3186
1773 legge 24 dicembre 1885, n. 3583
1774 legge 30 dicembre 1885, n. 3590
1775 legge 1º gennaio 1886, n. 3620
1792 legge 25 marzo 1886, n. 3737
1803 legge 15 aprile 1886, n. 3795
1810 legge 30 giugno 1886, n. 3938
1816 legge 16 luglio 1886, n. 3981
1818 legge 10 agosto 1886, n. 4018
1819 legge 25 novembre 1886, n. 4165
1830 legge 30 dicembre 1886, n. 4242
1844 legge 13 febbraio 1887, n. 4319
1937 legge 10 luglio 1887, n. 4726
1978 legge 22 dicembre 1887, n. 5117
1981 legge 25 dicembre 1887, n. 5119
1987 legge 10 febbraio 1888, n. 5190
1989 legge 29 febbraio 1888, n. 5222
2017 legge 30 aprile 1888, n. 5370
2060 legge 30 giugno 1888, n. 5487
2088 legge 30 luglio 1888, n. 5597
2091 legge 29 settembre 1888, n. 5710
2109 legge 2 aprile 1889, n. 5998
2119 legge 11 aprile 1889, n. 6009
2126 legge 16 maggio 1889, n. 6071
2183 legge 11 luglio 1889, n. 6234
2186 legge 14 luglio 1889, n. 6276
2252 legge 10 aprile 1890, n. 6789
2254 legge 31 maggio 1890, n. 6873
2282 legge 16 luglio 1890, n. 7016
2287 legge 17 luglio 1890, n. 7020
2292 legge 10 agosto 1890, n. 7030
2295 legge 12 marzo 1891, n. 113
2318 legge 26 aprile 1891, n. 207
2319 legge 26 aprile 1891, n. 208
2328 legge 11 giugno 1891, n. 281
2377 legge 2 luglio 1891, n. 375
2378 legge 2 luglio 1891, n. 376
2393 legge 31 agosto 1891, n. 543
2399 legge 30 gennaio 1892, n. 15
2400 legge 31 gennaio 1892, n. 16
2407 legge 20 febbraio 1892, n. 52
2500 legge 18 giugno 1892, n. 269
2503 legge 28 giugno 1892, n. 296
2504 legge 28 giugno 1892, n. 297
2523 legge 3 luglio 1892, n. 331
2526 legge 17 ottobre 1892, n. 651
2527 legge 15 dicembre 1892, n. 710
2544 legge 29 dicembre 1892, n. 757
2660 legge 30 giugno 1893, n. 336
2697 legge 29 marzo 1894, n. 114
2748 legge 30 giugno 1894, n. 273
2787 legge 26 agosto 1894, n. 402
2850 legge 4 agosto 1895, n. 532
2871 legge 15 dicembre 1895, n. 719
2884 legge 5 marzo 1896, n. 66
2984 legge 11 agosto 1896, n. 373
2986 legge 3 ottobre 1896, n. 463
3012 legge 21 gennaio 1897, n. 35
3013 legge 28 gennaio 1897, n. 45
3098 legge 11 agosto 1897, n. 379
3109 legge 6 febbraio 1898, n. 30
3187 legge 3 agosto 1898, n. 357
3203 legge 8 gennaio 1899, n. 3
3283 legge 24 dicembre 1899, n. 466
3285 legge 24 dicembre 1899, n. 485
3331 legge 15 luglio 1900, n. 276
3354 legge 23 dicembre 1900, n. 492
3355 legge 23 dicembre 1900, n. 496
3390 legge 17 marzo 1901, n. 95
3668 legge 28 dicembre 1902, n. 548
3676 legge 12 febbraio 1903, n. 43
3701 legge 16 aprile 1903, n. 137
3776 legge 21 gennaio 1904, n. 15
3790 legge 10 marzo 1904, n. 85
3861 legge 26 giugno 1904, n. 328
3941 legge 29 settembre 1904, n. 572
3942 legge 19 dicembre 1904, n. 690
3954 legge 29 dicembre 1904, n. 679
3959 legge 22 gennaio 1905, n. 16
3987 legge 11 maggio 1905, n. 185
4277 legge 29 luglio 1906, n. 446
4278 legge 29 luglio 1906, n. 474
4279 legge 16 agosto 1906, n. 475
4281 legge 14 ottobre 1906, n. 567
4282 legge 21 ottobre 1906, n. 568
4312 legge 3 gennaio 1907, n. 3
4365 legge 30 marzo 1907, n. 115
4366 legge 4 aprile 1907, n. 134
4369 legge 4 aprile 1907, n. 188
4398 legge 30 maggio 1907, n. 272
4574 legge 19 luglio 1907, n. 565
4575 legge 19 luglio 1907, n. 579
4579 legge 19 settembre 1907, n. 686
4584 legge 22 dicembre 1907, n. 798
4686 legge 30 giugno 1908, n. 350
4778 legge 17 luglio 1908, n. 468
4782 legge 20 dicembre 1908, n. 718
4820 legge 14 marzo 1909, n. 143
4840 legge 10 giugno 1909, n. 358
4880 legge 1º luglio 1909, n. 420
4932 legge 29 luglio 1909, n. 583
4961 legge 17 marzo 1910, n. 98
5026 legge 23 giugno 1910, n. 366
5069 legge 7 luglio 1910, n. 478
5287 legge 25 giugno 1911, n. 573
5341 legge 6 luglio 1911, n. 702
5367 legge 13 luglio 1911, n. 747
5423 legge 3 marzo 1912, n. 214
5551 legge 27 giugno 1912, n. 708
5595 legge 6 luglio 1912, n. 789
5596 legge 6 luglio 1912, n. 790
5617 legge 16 dicembre 1912, n. 1312
5736 legge 12 giugno 1913, n. 606
5753 legge 19 giugno 1913, n. 639
5841 legge 11 luglio 1913, n. 958
5900 legge 21 giugno 1914, n. 567
5935 legge 14 luglio 1914, n. 685
5963 legge 4 ottobre 1914, n. 1114
6199 decreto-legge luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079
6230 decreto-legge luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1638
6402 decreto-legge luogotenenziale 3 agosto 1916, n. 1040
7217 legge 8 settembre 1918, n. 1547
7666 decreto-legge luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159
8234 regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419
8750 regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860
8921 regio decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1602
9200 regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333
9322 legge 31 agosto 1921, n. 1487
9323 legge 31 agosto 1921, n. 1488
9461 legge 30 dicembre 1921, n. 1878
9520 regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157
9521 regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158
9526 regio decreto-legge 1º febbraio 1922, n. 162
9605 legge 6 aprile 1922, n. 471
9640 regio decreto-legge 17 aprile 1922, n. 651
9717 legge 18 giugno 1922, n. 965
9802 regio decreto-legge 10 agosto 1922, n. 1171
9807 regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1172
9897 regio decreto-legge 23 novembre 1922, n. 1488
9928 regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678
9931 regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1749
9972 regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 193
10042 legge 18 febbraio 1923, n. 541
10047 legge 21 febbraio 1923, n. 281
10048 legge 22 febbraio 1923, n. 754
10049 legge 22 febbraio 1923, n. 755
10089 regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 782
10138 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 1429
10228 regio decreto-legge 28 giugno 1923, n. 1389
10258 regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816
10270 regio decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1720
10287 regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1917
10335 regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2222
10349 regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2323
10389 legge 18 ottobre 1923, n. 2531
10407 regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2503
10419 regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2495
10421 regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2564
10422 regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603
10488 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150
10489 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154
10490 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3155
10491 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3156
10492 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3183
10493 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3238
10494 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3239
10506 legge 16 dicembre 1923, n. 2890
10507 legge 16 dicembre 1923, n. 2891
10511 legge 16 dicembre 1923, n. 2935
10523 regio decreto-legge 22 dicembre 1923, n. 3147
10629 regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490
10637 regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211
10660 legge 2 marzo 1924, n. 263
10698 regio decreto-legge 13 marzo 1924, n. 529
10699 regio decreto-legge 14 marzo 1924, n. 342
10700 regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361
10739 regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 589
10742 regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 592
10766 regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 489
10776 regio decreto-legge 24 aprile 1924, n. 815
10985 regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1324
10991 regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1482
10994 regio decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815
11014 regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547
11040 regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1546
11042 regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1622
11094 regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1834
11099 regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1578
11132 regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1620
11133 regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1626
11198 regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368
11306 legge 28 dicembre 1924, n. 2360
11410 regio decreto-legge 15 febbraio 1925, n. 285
11429 regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 339
11430 regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 370
11452 regio decreto-legge 1º aprile 1925, n. 389
11521 regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 459
11532 regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 602
11555 regio decreto-legge 26 aprile 1925, n. 1027
11568 regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 840
11569 regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 841
11670 regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 851
11691 regio decreto-legge 28 maggio 1925, n. 1155
11744 legge 11 giugno 1925, n. 2400
11745 legge 11 giugno 1925, n. 2479
11746 legge 11 giugno 1925, n. 2590
11747 legge 11 giugno 1925, n. 2593
11848 legge 10 luglio 1925, n. 1511
11849 legge 10 luglio 1925, n. 1512
11850 legge 10 luglio 1925, n. 1515
11854 legge 10 luglio 1925, n. 1685
11855 legge 10 luglio 1925, n. 2098
11856 legge 10 luglio 1925, n. 2480
11918 regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1428
11946 regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1731
12048 regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 2074
12087 regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1855
12183 regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003
12184 regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004
12301 regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276
12417 regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 84
12419 regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 159
12492 legge 31 gennaio 1926, n. 670
12493 legge 31 gennaio 1926, n. 684
12494 legge 31 gennaio 1926, n. 685
12495 legge 31 gennaio 1926, n. 732
12496 legge 31 gennaio 1926, n. 938
12498 legge 31 gennaio 1926, n. 961
12499 legge 31 gennaio 1926, n. 1119
12500 legge 31 gennaio 1926, n. 1120
12501 legge 31 gennaio 1926, n. 1140
12502 legge 31 gennaio 1926, n. 1151
12503 legge 31 gennaio 1926, n. 1152
12549 regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 210
12579 legge 14 febbraio 1926, n. 180
12582 regio decreto-legge 21 febbraio 1926, n. 439
12583 legge 21 febbraio 1926, n. 683
12584 regio decreto-legge 2 marzo 1926, n. 323
12585 regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332
12590 regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429
12596 regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541
12680 legge 11 aprile 1926, n. 1099
12681 legge 11 aprile 1926, n. 1138
12682 legge 11 aprile 1926, n. 1250
12689 legge 15 aprile 1926, n. 1139
12690 legge 15 aprile 1926, n. 1141
12691 legge 15 aprile 1926, n. 1142
12692 legge 15 aprile 1926, n. 1188
12693 legge 15 aprile 1926, n. 1251
12697 regio decreto-legge 2 maggio 1926, n. 770
12710 regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110
12746 regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111
12747 regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112
12873 legge 15 luglio 1926, n. 1586
12874 legge 15 luglio 1926, n. 1587
12875 legge 15 luglio 1926, n. 1588
12876 legge 15 luglio 1926, n. 1867
12880 legge 23 luglio 1926, n. 1362
12929 regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548
12945 regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307
12969 regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717
13007 regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332
13024 regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2161
13110 regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440
13130 regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303
13134 regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417
13166 legge 6 gennaio 1927, n. 1629
13171 regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34
13177 regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105
13227 regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442
13263 regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 281
13308 regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279
13309 regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291
13376 regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481
13394 regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567
13415 legge 14 aprile 1927, n. 784
13436 regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192
13437 regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379
13447 regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282
13449 regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2849
13649 regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475
13719 regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1250
13741 legge 14 luglio 1927, n. 2709
13742 legge 14 luglio 1927, n. 2853
13801 regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829
13803 regio decreto-legge 8 settembre 1927, n. 2736
13808 legge 29 settembre 1927, n. 2852
13814 regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930
13818 regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961
13881 regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575
13882 regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703
13883 regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735
13905 regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2843
13970 legge 18 dicembre 1927, n. 2633
13988 legge 22 dicembre 1927, n. 2402
13995 legge 22 dicembre 1927, n. 2413
14020 legge 22 dicembre 1927, n. 2596
14098 legge 5 gennaio 1928, n. 4
14103 legge 5 gennaio 1928, n. 24
14113 regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988
14114 legge 5 gennaio 1928, n. 1322
14115 legge 6 gennaio 1928, n. 1480
14116 legge 6 gennaio 1928, n. 1769
14117 legge 6 gennaio 1928, n. 1770
14118 legge 6 gennaio 1928, n. 1771
14121 legge 6 gennaio 1928, n. 1805
14122 legge 6 gennaio 1928, n. 1820
14123 legge 6 gennaio 1928, n. 1822
14124 legge 6 gennaio 1928, n. 1824
14125 legge 6 gennaio 1928, n. 1830
14126 legge 6 gennaio 1928, n. 1832
14127 legge 6 gennaio 1928, n. 3425
14303 legge 15 marzo 1928, n. 1481
14305 legge 15 marzo 1928, n. 1806
14306 legge 15 marzo 1928, n. 1831
14307 legge 15 marzo 1928, n. 1963
14308 legge 15 marzo 1928, n. 1964
14311 regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 526
14468 legge 7 giugno 1928, n. 1291
14587 legge 21 giugno 1928, n. 1834
14589 legge 21 giugno 1928, n. 1962
14590 legge 21 giugno 1928, n. 1965
14591 legge 21 giugno 1928, n. 1966
14629 legge 3 agosto 1928, n. 2611
14635 regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2357
14642 regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028
14643 regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2173
14644 regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2175
14679 regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311
14694 regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555
14722 regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442
14765 regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082
14804 legge 2 dicembre 1928, n. 2679
14823 legge 2 dicembre 1928, n. 3039
14824 legge 2 dicembre 1928, n. 3115
14846 regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2864
14878 regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3394
14879 regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3395
14893 regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302
14894 regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303
14897 legge 9 dicembre 1928, n. 3453
14955 legge 20 dicembre 1928, n. 3206
14994 legge 24 dicembre 1928, n. 3344
14995 legge 24 dicembre 1928, n. 3436
14996 legge 24 dicembre 1928, n. 3438
14997 legge 24 dicembre 1928, n. 3477
14998 legge 24 dicembre 1928, n. 3480
14999 legge 24 dicembre 1928, n. 3481
15000 legge 24 dicembre 1928, n. 3488
15001 legge 24 dicembre 1928, n. 3489
15002 legge 24 dicembre 1928, n. 3500
15003 legge 24 dicembre 1928, n. 3501
15004 regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505
15005 legge 24 dicembre 1928, n. 3513
15006 legge 24 dicembre 1928, n. 3514
15033 legge 31 dicembre 1928, n. 3149
15039 legge 31 dicembre 1928, n. 3345
15040 legge 31 dicembre 1928, n. 3382
15041 legge 31 dicembre 1928, n. 3422
15042 legge 31 dicembre 1928, n. 3426
15043 regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427
15046 legge 31 dicembre 1928, n. 3435
15047 legge 31 dicembre 1928, n. 3437
15048 legge 31 dicembre 1928, n. 3482
15049 legge 31 dicembre 1928, n. 3490
15051 legge 31 dicembre 1928, n. 3502
15052 legge 31 dicembre 1928, n. 3503
15053 legge 31 dicembre 1928, n. 3515
15087 legge 6 gennaio 1929, n. 466
15144 regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182
15147 regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 154
15150 regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291
15151 regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372
15152 regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872
15155 legge 4 febbraio 1929, n. 357
15209 regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937
15225 regio decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935
15267 regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254
15291 legge 24 giugno 1929, n. 1154
15309 legge 27 giugno 1929, n. 1033
15379 legge 8 luglio 1929, n. 1220
15401 legge 8 luglio 1929, n. 1300
15413 legge 8 luglio 1929, n. 1418
15420 legge 8 luglio 1929, n. 1465
15422 legge 8 luglio 1929, n. 1484
15429 legge 11 luglio 1929, n. 1481
15431 legge 19 luglio 1929, n. 1374
15436 legge 19 luglio 1929, n. 1480
15437 legge 19 luglio 1929, n. 1482
15438 legge 19 luglio 1929, n. 1575
15439 legge 19 luglio 1929, n. 1617
15440 legge 19 luglio 1929, n. 1618
15441 regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634
15442 legge 19 luglio 1929, n. 1637
15443 regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311
15484 regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757
15509 regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982
15541 regio decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2037
15544 regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409
15602 regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91
15603 regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 126
15608 legge 16 gennaio 1930, n. 156
15609 legge 16 gennaio 1930, n. 157
15613 legge 20 gennaio 1930, n. 214
15614 legge 27 gennaio 1930, n. 415
15678 legge 20 marzo 1930, n. 521
15761 legge 26 aprile 1930, n. 1076
15822 legge 29 maggio 1930, n. 879
15823 legge 29 maggio 1930, n. 1180
15855 legge 9 giugno 1930, n. 1006
15857 legge 9 giugno 1930, n. 1134
15858 legge 9 giugno 1930, n. 1135
15859 legge 9 giugno 1930, n. 1418
15870 legge 12 giugno 1930, n. 832
15885 legge 20 giugno 1930, n. 1181
15890 regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425
15891 legge 24 giugno 1930, n. 823
15956 legge 18 luglio 1930, n. 1244
15965 regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091
15973 legge 8 agosto 1930, n. 1419
15976 regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331
15997 regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413
16006 regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1572
16007 regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1573
16010 regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656
16197 legge 8 gennaio 1931, n. 84
16200 legge 8 gennaio 1931, n. 140
16201 legge 8 gennaio 1931, n. 144
16202 legge 8 gennaio 1931, n. 145
16203 legge 8 gennaio 1931, n. 153
16204 legge 8 gennaio 1931, n. 203
16205 regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 221
16206 legge 8 gennaio 1931, n. 330
16207 legge 8 gennaio 1931, n. 380
16209 regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24
16210 regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 25
16248 regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 443
16256 legge 5 marzo 1931, n. 451
16316 legge 9 aprile 1931, n. 351
16347 legge 9 aprile 1931, n. 510
16359 legge 17 aprile 1931, n. 517
16389 legge 4 maggio 1931, n. 655
16402 legge 15 maggio 1931, n. 861
16436 legge 1º giugno 1931, n. 928
16437 legge 1º giugno 1931, n. 989
16438 legge 1º giugno 1931, n. 990
16456 legge 12 giugno 1931, n. 774
16460 legge 12 giugno 1931, n. 824
16461 legge 12 giugno 1931, n. 825
16469 legge 12 giugno 1931, n. 988
16512 legge 18 giugno 1931, n. 1032
16525 regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014
16542 regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1086
16548 regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974
16549 regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975
16559 regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163
16560 regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193
16561 legge 29 luglio 1931, n. 1208
16576 regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053
16654 regio decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612
16753 legge 30 dicembre 1931, n. 1576
16769 regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1
16779 legge 7 gennaio 1932, n. 45
16780 legge 7 gennaio 1932, n. 66
16781 legge 7 gennaio 1932, n. 71
16782 legge 7 gennaio 1932, n. 72
16785 legge 7 gennaio 1932, n. 117
16786 legge 7 gennaio 1932, n. 136
16787 legge 7 gennaio 1932, n. 140
16788 legge 7 gennaio 1932, n. 146
16831 regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 199
16832 regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266
16833 regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267
16847 regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193
16855 regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970
16877 regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 197
16878 regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 198
16879 regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242
16880 regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 369
16881 regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816
16923 regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295
16925 legge 31 marzo 1932, n. 325
16937 legge 31 marzo 1932, n. 474
16938 legge 31 marzo 1932, n. 475
16939 legge 31 marzo 1932, n. 509
16940 legge 31 marzo 1932, n. 552
16941 legge 31 marzo 1932, n. 718
16950 regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379
16965 regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523
16980 legge 20 maggio 1932, n. 899
17014 regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782
17016 legge 26 maggio 1932, n. 850
17027 legge 3 giugno 1932, n. 682
17028 legge 3 giugno 1932, n. 683
17029 legge 3 giugno 1932, n. 851
17031 legge 3 giugno 1932, n. 878
17032 legge 3 giugno 1932, n. 879
17033 legge 3 giugno 1932, n. 890
17034 legge 3 giugno 1932, n. 967
17035 legge 3 giugno 1932, n. 972
17036 legge 3 giugno 1932, n. 977
17087 legge 16 giugno 1932, n. 924
17091 legge 16 giugno 1932, n. 1178
17096 regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862
17097 regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817
17100 regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948
17101 legge 23 giugno 1932, n. 964
17107 regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818
17113 regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928
17115 regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971
17132 regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030
17133 regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130
17144 regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236
17178 regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470
17192 regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474
17240 regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903
17248 regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632
17317 legge 22 dicembre 1932, n. 1938
17318 legge 22 dicembre 1932, n. 1939
17319 legge 22 dicembre 1932, n. 1940
17320 legge 22 dicembre 1932, n. 1941
17321 legge 22 dicembre 1932, n. 1942
17322 legge 22 dicembre 1932, n. 1943
17323 legge 22 dicembre 1932, n. 1944
17324 legge 22 dicembre 1932, n. 1947
17325 legge 22 dicembre 1932, n. 1948
17326 legge 22 dicembre 1932, n. 1949
17327 legge 22 dicembre 1932, n. 1950
17328 legge 22 dicembre 1932, n. 1951
17329 legge 22 dicembre 1932, n. 1952
17374 legge 9 gennaio 1933, n. 19
17376 legge 9 gennaio 1933, n. 28
17377 legge 9 gennaio 1933, n. 41
17382 legge 16 gennaio 1933, n. 53
17383 legge 16 gennaio 1933, n. 97
17398 regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64
17405 legge 6 febbraio 1933, n. 125
17409 legge 16 febbraio 1933, n. 49
17501 legge 10 aprile 1933, n. 398
17502 legge 10 aprile 1933, n. 408
17503 legge 10 aprile 1933, n. 413
17504 legge 10 aprile 1933, n. 414
17516 legge 13 aprile 1933, n. 485
17520 legge 13 aprile 1933, n. 619
17563 regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598
17565 regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 563
17569 regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 620
17626 legge 15 giugno 1933, n. 743
17633 legge 15 giugno 1933, n. 789
17634 legge 15 giugno 1933, n. 790
17657 regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931
17664 regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890
17670 regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953
17706 regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051
17723 regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1122
17747 regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439
17820 regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771
17823 regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772
17828 regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 2417
17835 regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671
17849 legge 14 dicembre 1933, n. 1738
17852 regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745
17936 legge 4 gennaio 1934, n. 73
17937 legge 4 gennaio 1934, n. 77
17938 legge 4 gennaio 1934, n. 78
17939 legge 4 gennaio 1934, n. 79
17959 regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23
17960 regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24
17994 regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 669
18007 legge 15 gennaio 1934, n. 145
18064 legge 22 gennaio 1934, n. 213
18123 legge 29 gennaio 1934, n. 235
18128 legge 29 gennaio 1934, n. 303
18172 regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 485
18193 legge 1º marzo 1934, n. 639
18198 regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374
18202 regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728
18226 regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646
18237 regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588
18240 regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 670
18246 regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784
18381 legge 14 giugno 1934, n. 1160
18384 legge 14 giugno 1934, n. 1196
18385 legge 14 giugno 1934, n. 1217
18386 legge 14 giugno 1934, n. 1218
18387 legge 14 giugno 1934, n. 1221
18389 legge 14 giugno 1934, n. 1247
18390 legge 14 giugno 1934, n. 1248
18392 legge 14 giugno 1934, n. 1250
18396 legge 14 giugno 1934, n. 1267
18398 legge 14 giugno 1934, n. 1269
18419 regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071
18420 regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072
18449 regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234
18494 regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505
18512 regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534
18519 regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626
18537 regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700
18539 regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703
18592 regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818
18610 regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946
18611 regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947
18644 legge 13 dicembre 1934, n. 2058
18723 regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 9
18767 regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 46
18783 regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 273
18785 regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 323
18865 regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 407
18866 regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 409
18927 legge 4 aprile 1935, n. 769
18942 legge 4 aprile 1935, n. 865
18944 legge 4 aprile 1935, n. 880
18945 legge 4 aprile 1935, n. 883
18951 legge 4 aprile 1935, n. 913
18958 legge 4 aprile 1935, n. 1107
18959 legge 4 aprile 1935, n. 1108
18992 legge 8 aprile 1935, n. 886
18998 legge 8 aprile 1935, n. 945
19001 legge 8 aprile 1935, n. 993
19005 legge 8 aprile 1935, n. 1109
19041 legge 11 aprile 1935, n. 946
19042 legge 11 aprile 1935, n. 996
19043 legge 11 aprile 1935, n. 997
19083 regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 590
19084 regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 607
19085 regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 608
19086 regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 609
19136 legge 23 maggio 1935, n. 1111
19175 legge 3 giugno 1935, n. 1209
19176 legge 3 giugno 1935, n. 1210
19177 legge 3 giugno 1935, n. 1211
19178 legge 3 giugno 1935, n. 1235
19180 legge 3 giugno 1935, n. 1384
19229 legge 13 giugno 1935, n. 1186
19230 legge 13 giugno 1935, n. 1187
19273 legge 13 giugno 1935, n. 1396
19278 legge 13 giugno 1935, n. 1431
19306 regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1432
19335 regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1445
19356 regio decreto-legge 13 agosto 1935, n. 1579
19369 regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1716
19370 regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1729
19372 regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1782
19374 regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1832
19416 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1817
19584 legge 23 dicembre 1935, n. 2416
19585 legge 23 dicembre 1935, n. 2434
19652 regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 10
19653 regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14
19654 regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 15
19655 regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 20
19666 legge 6 gennaio 1936, n. 100
19671 legge 6 gennaio 1936, n. 115
19672 legge 6 gennaio 1936, n. 131
19673 legge 6 gennaio 1936, n. 137
19674 legge 6 gennaio 1936, n. 138
19675 legge 6 gennaio 1936, n. 139
19677 legge 6 gennaio 1936, n. 146
19904 legge 19 marzo 1936, n. 515
19925 legge 26 marzo 1936, n. 572
19932 legge 26 marzo 1936, n. 604
19933 legge 26 marzo 1936, n. 605
19947 legge 30 marzo 1936, n. 582
19959 legge 2 aprile 1936, n. 585
19960 legge 2 aprile 1936, n. 598
19961 legge 2 aprile 1936, n. 599
20027 regio decreto-legge 14 aprile 1936, n. 855
20072 regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 860
20084 regio decreto-legge 30 aprile 1936, n. 873
20286 regio decreto-legge 9 giugno 1936, n. 1146
20315 regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1460
20322 regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1461
20325 regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1467
20363 regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1607
20377 regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1694
20398 regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1812
20399 regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1814
20401 regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1821
20405 regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1830
20407 regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1833
20447 regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1947
20448 regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1948
20449 regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1952
20450 regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1954
20468 regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2096
20483 regio decreto-legge 15 novembre 1936, n. 1953
20485 regio decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2153
20505 regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2218
20506 regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2219
20509 regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275
20510 regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2285
20511 regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2390
20543 legge 26 dicembre 1936, n. 2354
20545 legge 26 dicembre 1936, n. 2356
20548 legge 26 dicembre 1936, n. 2376
20551 legge 26 dicembre 1936, n. 2379
20552 legge 26 dicembre 1936, n. 2387
20613 legge 4 gennaio 1937, n. 34
20621 legge 4 gennaio 1937, n. 49
20623 legge 4 gennaio 1937, n. 52
20624 legge 4 gennaio 1937, n. 53
20629 legge 4 gennaio 1937, n. 98
20630 legge 4 gennaio 1937, n. 103
20631 legge 4 gennaio 1937, n. 104
20632 legge 4 gennaio 1937, n. 105
20634 legge 4 gennaio 1937, n. 110
20635 legge 4 gennaio 1937, n. 111
20637 legge 4 gennaio 1937, n. 113
20641 legge 4 gennaio 1937, n. 123
20642 legge 4 gennaio 1937, n. 132
20709 regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 196
20713 regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 271
20714 regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 287
20715 regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 288
20726 regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 41
20842 regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 291
20844 regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 338
20867 legge 23 marzo 1937, n. 608
20868 legge 23 marzo 1937, n. 609
20869 legge 23 marzo 1937, n. 610
20870 legge 23 marzo 1937, n. 617
20871 legge 23 marzo 1937, n. 618
20875 legge 23 marzo 1937, n. 638
20876 legge 23 marzo 1937, n. 766
20969 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 562
20973 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 720
20974 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 721
20976 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 726
20978 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 729
20979 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 737
20980 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 755
20981 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 769
20982 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 784
20983 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 819
20984 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 828
20985 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 831
20986 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 840
20988 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 1077
21082 legge 3 giugno 1937, n. 972
21153 legge 10 giugno 1937, n. 1028
21155 legge 10 giugno 1937, n. 1042
21158 legge 10 giugno 1937, n. 1055
21170 legge 10 giugno 1937, n. 1218
21171 legge 10 giugno 1937, n. 1219
21203 regio decreto-legge 16 giugno 1937, n. 1167
21249 regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1275
21250 regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1276
21251 regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1289
21254 regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1333
21262 regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1310
21402 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1988
21405 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2005
21406 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2006
21407 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2007
21408 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2008
21416 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2060
21417 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2067
21421 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2190
21433 regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2043
21529 legge 23 dicembre 1937, n. 2386
21542 legge 23 dicembre 1937, n. 2424
21545 legge 23 dicembre 1937, n. 2462
21549 legge 23 dicembre 1937, n. 2493
21551 legge 23 dicembre 1937, n. 2502
21552 legge 23 dicembre 1937, n. 2503
21553 legge 23 dicembre 1937, n. 2511
21554 legge 23 dicembre 1937, n. 2512
21556 legge 23 dicembre 1937, n. 2521
21557 legge 23 dicembre 1937, n. 2522
21559 legge 23 dicembre 1937, n. 2526
21560 legge 23 dicembre 1937, n. 2527
21561 legge 23 dicembre 1937, n. 2528
21576 legge 23 dicembre 1937, n. 2595
21577 legge 23 dicembre 1937, n. 2606
21585 legge 23 dicembre 1937, n. 2648
21706 legge 17 gennaio 1938, n. 87
21707 legge 17 gennaio 1938, n. 94
21710 legge 17 gennaio 1938, n. 99
21777 regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 232
21779 regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 241
21781 regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 257
21786 regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 459
21846 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 520
21847 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 529
21848 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 530
21849 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 536
21850 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 566
21851 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 567
21852 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 572
21853 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 573
21854 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 587
21855 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 588
21856 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 589
21857 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 604
21858 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 615
21859 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 663
21860 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 760
21894 legge 7 aprile 1938, n. 411
21924 legge 11 aprile 1938, n. 421
21925 legge 11 aprile 1938, n. 422
21926 legge 11 aprile 1938, n. 436
21927 legge 11 aprile 1938, n. 437
21928 legge 11 aprile 1938, n. 438
21929 legge 11 aprile 1938, n. 439
21930 legge 11 aprile 1938, n. 448
22082 regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 953
22083 regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 983
22087 regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1208
22177 legge 16 giugno 1938, n. 1050
22178 legge 16 giugno 1938, n. 1051
22182 legge 16 giugno 1938, n. 1059
22204 legge 16 giugno 1938, n. 1145
22210 regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1160
22211 regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1167
22226 legge 16 giugno 1938, n. 1241
22271 regio decreto-legge 15 luglio 1938, n. 1304
22380 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1571
22381 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1576
22382 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1578
22383 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1581
22384 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1582
22385 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1597
22388 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1629
22389 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1676
22409 regio decreto-legge 23 settembre 1938, n. 2051
22418 regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1821
22433 regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1876
22437 regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1944
22438 regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1989
22439 regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1995
22440 regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 2160
22678 legge 5 gennaio 1939, n. 139
22690 legge 5 gennaio 1939, n. 176
22694 legge 5 gennaio 1939, n. 180
22696 legge 5 gennaio 1939, n. 182
22697 legge 5 gennaio 1939, n. 183
22698 legge 5 gennaio 1939, n. 184
22700 legge 5 gennaio 1939, n. 186
22701 legge 5 gennaio 1939, n. 187
22703 legge 5 gennaio 1939, n. 192
22704 legge 5 gennaio 1939, n. 193
22705 legge 5 gennaio 1939, n. 196
22707 legge 5 gennaio 1939, n. 228
22708 legge 5 gennaio 1939, n. 229
22709 legge 5 gennaio 1939, n. 230
22710 legge 5 gennaio 1939, n. 231
22711 legge 5 gennaio 1939, n. 232
22712 legge 5 gennaio 1939, n. 233
22713 legge 5 gennaio 1939, n. 234
22714 legge 5 gennaio 1939, n. 235
22715 legge 5 gennaio 1939, n. 236
22716 legge 5 gennaio 1939, n. 237
22717 legge 5 gennaio 1939, n. 238
22719 legge 5 gennaio 1939, n. 240
22720 legge 5 gennaio 1939, n. 241
22721 legge 5 gennaio 1939, n. 242
22722 legge 5 gennaio 1939, n. 243
22725 legge 5 gennaio 1939, n. 246
22726 legge 5 gennaio 1939, n. 247
22734 regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 304
22739 legge 5 gennaio 1939, n. 359
23014 legge 15 maggio 1939, n. 821
23015 legge 15 maggio 1939, n. 822
23018 legge 15 maggio 1939, n. 833
23021 legge 15 maggio 1939, n. 853
23022 legge 15 maggio 1939, n. 854
23023 legge 15 maggio 1939, n. 932
23024 legge 15 maggio 1939, n. 953
23026 legge 15 maggio 1939, n. 984
23108 legge 6 giugno 1939, n. 1046
23109 legge 6 giugno 1939, n. 1047
23113 legge 6 giugno 1939, n. 1137
23114 legge 6 giugno 1939, n. 1143
23180 legge 6 luglio 1939, n. 1066
23183 legge 6 luglio 1939, n. 1214
23222 legge 13 luglio 1939, n. 1330
23223 legge 13 luglio 1939, n. 1335
23376 legge 30 novembre 1939, n. 2036
23377 legge 30 novembre 1939, n. 2037
23381 legge 30 novembre 1939, n. 2113
23382 legge 30 novembre 1939, n. 2122
23383 legge 30 novembre 1939, n. 2124
23385 legge 30 novembre 1939, n. 2137
23386 legge 30 novembre 1939, n. 2178
23487 legge 20 marzo 1940, n. 447
23520 legge 29 marzo 1940, n. 446
23523 legge 29 marzo 1940, n. 466
23526 legge 29 marzo 1940, n. 1104
23632 legge 16 maggio 1940, n. 636
23670 legge 23 maggio 1940, n. 755
23671 legge 23 maggio 1940, n. 786
23673 legge 23 maggio 1940, n. 861
23703 legge 30 maggio 1940, n. 835
23757 legge 14 giugno 1940, n. 1024
23785 legge 21 giugno 1940, n. 1052
23788 legge 21 giugno 1940, n. 1147
23858 legge 6 luglio 1940, n. 1168
23907 legge 13 agosto 1940, n. 1348
24013 legge 21 ottobre 1940, n. 1520
24066 legge 25 novembre 1940, n. 2007
24111 legge 13 gennaio 1941, n. 19
24199 legge 24 febbraio 1941, n. 189
24333 legge 27 giugno 1941, n. 915
24334 legge 27 giugno 1941, n. 916
24384 legge 11 luglio 1941, n. 928
24427 legge 25 luglio 1941, n. 938
24544 legge 20 novembre 1941, n. 1433
24545 legge 20 novembre 1941, n. 1485
24546 legge 20 novembre 1941, n. 1489
24693 legge 26 gennaio 1942, n. 57
24810 legge 30 marzo 1942, n. 437
24811 legge 30 marzo 1942, n. 438
24853 legge 7 maggio 1942, n. 853
24948 legge 21 giugno 1942, n. 891
24949 legge 21 giugno 1942, n. 892
24951 legge 21 giugno 1942, n. 900
24953 legge 21 giugno 1942, n. 955
24954 legge 21 giugno 1942, n. 1064
25023 legge 24 luglio 1942, n. 1116
25024 legge 24 luglio 1942, n. 1117
25107 legge 18 ottobre 1942, n. 1329
25113 legge 18 ottobre 1942, n. 1344
25133 legge 24 ottobre 1942, n. 1448
25197 legge 7 dicembre 1942, n. 1855
25235 legge 24 dicembre 1942, n. 1818
25393 legge 19 aprile 1943, n. 487
26361 decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1946, n. 21
26434 decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 296
27456 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 304
27765 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 663
28278 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1253
28409 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 settembre 1947, n. 1327
28413 legge 29 settembre 1947, n. 1655
28470 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1320
28600 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455
28653 legge 13 novembre 1947, n. 1422
28654 legge 13 novembre 1947, n. 1452
28695 legge 27 novembre 1947, n. 1442
28696 legge 27 novembre 1947, n. 1491
28764 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1769
28775 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1609
28776 legge 16 dicembre 1947, n. 1443
28780 legge 16 dicembre 1947, n. 1621
28785 legge 16 dicembre 1947, n. 1657
28786 legge 16 dicembre 1947, n. 1663
28787 legge 16 dicembre 1947, n. 1672
28788 legge 16 dicembre 1947, n. 1682
28789 legge 16 dicembre 1947, n. 1728
28790 legge 16 dicembre 1947, n. 1757
28791 legge 16 dicembre 1947, n. 1763
28847 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1947, n. 1752

12 giugno Revisione Licei in CdM

Il 12 giugno il Consiglio dei ministri approva un decreto presidenziale che revisiona l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Il provvedimento dovra’ essere sottoposto al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Approvati anche due schemi di regolamento: sull’accorpamento delle classi di concorso e sulla riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali.