La revisione delle classi di concorso

La revisione delle classi di concorso

di Max Bruschi

“Bertoldo . Eccomi dunque pronto, o Re, a essequire quanto hai ordinato. Ma, prima ch’io muoia, io bramo una grazia da te e sarà l’ultima che mi farai più.

Re. Eccomi pronto per fare quello che domandi, ma di’ presto, ché m’hai fastidito con quel tuo longo cianciume.

Bertoldo. Comanda, ti prego, a questi tuoi ministri, che non mi appicchino sin tanto che io non trovo una pianta o arbore che mi piaccia, che poi morirò contento.

Re. Questa grazia ti sia concessa. Su, conducetelo via, né lo sospenderete se non a una pianta che gli piaccia, sotto pena della mia disgrazia. Vuoi altro da me?

Bertoldo. Altro non ti chieggio, e ti rendo grazie infinite.

Re. Orsù, a Dio Bertoldo, abbi pazienza per questa volta.

Non comprese il Re la metafora di Bertoldo, onde costoro lo menarono in un bosco pieno di varie piante, e, quivi non ve n’essendo nissuna che gli piacesse, lo condussero per tutti i boschi d’Italia, né mai poterono trovare pianta, arbore né tronco che gli piacesse; onde, fastiditi dal lungo viaggio e ancora avendo conosciuto la sua grande astuzia, lo slegarono e lo posero in libertà, e ritornati al Re gli narrarono il tutto. Il quale, oltra modo si stupì del gran giudicio e sottile ingegno di costui, tenendolo per uno de’ più accorti cervelli che fossero al mondo”.

Ecco, il grande Giulio Cesare Croce perdonerà, ma la pluriennale vicenda della revisione delle classi di concorso assomiglia, irresistibilmente, al passo citato. In alcune versioni apocrife, si narra addirittura che Bertoldo, condannato comunque a scegliere, tirasse fuori dalla palandrana un alberello di quercia in vaso, soggiungendo: “Sire, per averlo trovato, io lo ho trovato … ma che fretta c’è? Lasciate che cresca, no?”.

Solo che a crescere, in questo caso, non è stato un alberello. Il lungo e tormentato travaglio dello schema di regolamento, approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri nel 2009 e variamente modificato, tanto da renderlo irriconoscibile, con l’accompagnamento di confluenze provvisorie a volte alquanto spericolate, risultava, citando Federico De Roberto, sin troppo simile negli esiti al parto di Chiara Uzeda, il “prodotto più fresco della razza dei Viceré”,  conservato, con grande cura, in una boccia sotto spirito.

Occorreva ripartire da capo e da nuovi presupposti. E si è provato a farlo. La scelta è stata di dividere nettamente il vecchio dal nuovo, con riguardo da un lato a una impostazione di carattere culturale, in grado di disegnare le nuove classi di concorso a partire dall’assetto dei cicli scolastici; dall’altro alla necessaria tutela degli attuali docenti di ruolo e dei meccanismi di scorrimento delle attuali graduatorie; dall’altro ancora, all’esigenza di rendere il meccanismo di passaggio e di transizione il più semplice possibile.

Partire dall’assetto futuro ha consentito di proporre una rivoluzione copernicana, in grado di ribaltare i presupposti tanto del precedente schema di regolamento, quanto del decreto ministeriale 39/1998 e di rendere possibile un disegno totalmente nuovo, senza che le linee ne fossero ineludibilmente tracciate sulla falsariga del pregresso.

 

E fermiamoci dunque, innanzitutto, sulla revisione. Le classi di concorso sono state drasticamente ridotte nel numero e corrispondono, ciascuna, a vaste aree disciplinari, funzionali a una ottimale gestione degli organici, dei percorsi di abilitazione, dei concorsi. L’attuale frammentazione non risulta, infatti, più giustificabile a seguito della revisione degli ordinamenti, così come altrettanto obsoleta è, nelle abilitazioni future, la separazione tra “classi liceali” e “classi dell’istruzione tecnica e professionale”.

Abbattuta è stata anche la separazione degli organici degli istituti secondari superiori: istituto unico deve significare organico unico, consentendo una più ampia flessibilità, l’acquisizione di esperienza e competenza, magari contemporanee, sull’intero arco della secondaria di secondo grado, la fine delle incredibili transumanze di insegnati catapultati altrove pur in presenza di spezzoni o cattedre che avrebbero potuto occupare, con indubbi benefici di continuità.

Ulteriore innovazione è costituita (come ha colto bene la CGIL, pure, non si sa perché, contestando la scelta) dall’identificazione tra titolo di accesso alla classe di concorso e abilitazione, mandando in sostanza ad esaurimento le attuali terze fasce di istituto e in soffitta il concetto di “titolo di insegnamento”, foriero di sanatorie e guai. Chi entra in classe, insomma, paritarie comprese, deve comunque e a prescindere possedere lo standard fissato dalla norma: competenze disciplinari, certo, ma anche professionali (trasversali o specifiche), acquisite e verificate da un percorso selettivo in ingresso, in itinere, in uscita.

Ciascuna classe di concorso dell’allegato A ha alle spalle, idealmente, percorsi di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello, o, in alcuni casi, percorsi misti (completati, beninteso, dal tirocinio formativo attivo) specifici, nella progettazione dei quali ogni istituzione sia chiamata a dare il meglio delle proprie risorse. Tuttavia, la scelta che spetta al livello politico (percorsi ad hoc completati dal TFA, revisione dei titoli di accesso al TFA, doppio canale) è lasciata aperta e demandata a specifico decreto: anche se nel frattempo è preservato, intatto, il valore dei titoli già acquisiti o che nel frattempo lo saranno.

Così come, per la prima volta, è stabilito un percorso ordinamentale per la “tabella C”. Occorre parlar chiaro: se gli insegnanti tecnico pratici sono previsti dagli ordinamenti (e lo sono, e la scelta avrebbe potuto essere diversa), è doveroso offrire loro una strada per il conseguimento dell’abilitazione ordinamentale, punto e stop, senza trascinare una situazione che, per lustri, ha visto incredibilmente la categoria in balia di sanatorie e riservati.

E aggiungo, per il futuro si spera prossimo: sarebbe errato perseguire una impossibile standardizzazione dei livello dei titoli di accesso (laurea, laurea magistrale, percorso di ITS, etc.) ai percorsi di abilitazione  al posto di una sacrosanta valutazione caso per caso del bagaglio di conoscenze e competenze disciplinari e della definizione degli standard in uscita. Spesso domando agli allievi degli alberghieri se preferirebbero avere come insegnante Gordon Ramsey, Buddy Valastro, Alessandro Borghese o qualche signor nessuno purché laureato… come ho sentito con le mie orecchie proporre da un sé dicente esperto. Inutile dire quali sono le risposte.

Ulteriore e rilevante novità, la trasformazione, nella secondaria, del sostegno in classe di concorso. Disposizione che intende perseguire una qualificazione del servizio offerto ai disabili e alle classi e porre un freno a un mercato simoniaco che ha fatto di una funzione delicatissima, in troppi casi, una sorta di pagamento di indulgenze per un più rapido accesso alla cattedra.

 

Quanto alla gestione dell’hic et nunc, le situazioni da regolare sono sostanzialmente due. La prima, riguarda per così dire lo “straordinario”: in sostanza, i soprannumeri e gli esuberi. Ora, l’articolo 14, commi da 17 a 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha inglobato ed elevato al rango di norma primaria le disposizioni che, in precedenza, erano state previste all’articolo 4 del vecchio schema di regolamento in materia di utilizzazioni del personale docente in esubero, togliendo in sostanza di mezzo l’unica ragione che, agli occhi del ministero dell’economia e delle finanze, poteva giustificarne l’adozione.

C’è, in aggiunta, nel decreto una norma specifica che riguarda le situazioni “di fatto” venutesi a creare a seguito delle sperimentazioni e tutela, senza se e senza ma, le posizioni degli attuali titolari. E’ previsto, infatti, che “i docenti con incarico a tempo indeterminato attualmente titolari di insegnamenti attribuiti, ai sensi del presente decreto, a una diversa classe di concorso, mantengono le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità. Qualora risultino perdenti posto, hanno diritto alla mobilità per gli stessi insegnamenti nella stessa tipologia di percorso”.

La seconda situazione riguarda la gestione delle attuali graduatorie. Si è scelto di canalizzare le classi di concorso attualmente vigenti nelle nuove attraverso l’uso di sottocodici, in modo da fissare la loro confluenza negli insegnamenti dei nuovi ordinamenti del secondo ciclo di istruzione.

Gli allegati B e D sono stati predisposti tenendo come punto di partenza il DM 39/1998, il DM 22/2005 e una puntuale verifica dei titoli di accesso, rapportandoli ai nuovi ordinamenti. Occorreva, soprattutto, allineare le competenze e le conoscenze specifiche previste dalle previgenti classi di concorso ai traguardi (obiettivi di apprendimento, pecup) posti ai nuovi insegnamenti. In tal modo, pur ampliando le possibilità di mobilità all’interno del sistema e pur rendendo più flessibile la gestione del personale docente, è assicurato un immutato livello qualitativo. Nei casi in cui nessuna abilitazione/idoneità prevista dal previgente ordinamento sia stata ritenuta in grado di garantire l’intero novero degli insegnamenti attribuiti alla nuova classe di concorso, gli insegnamenti sono stati ripartiti tra più sottocodici.

Il tutto, ovviamente, dovrà essere attivato all’atto di aggiornamento delle graduatorie, con norme amministrative delicate, in particolare sul calcolo dei punteggi, ove sarà necessario partire per tempo e con grande equanimità. Si può discutere a lungo sulla trasformazione delle attuali GAE, e sussistono pro e contro. C’è però un punto (di diritto) sfuggito ai più. Le graduatorie ad esaurimento hanno maturato, nel tempo, alcune caratteristiche che in parte, grazie alle sentenze della magistratura e alle spesso inefficaci pezze a colore politico-amministrative, hanno superato o mutato la volontà del legislatore, a dire la verità non compiutamente espressa all’epoca della “chiusura”. Risultano, di fatto, “chiuse” a nuovi ingressi. Ma non risultano in alcun modo “ibernate”. E’ possibile cioè aggiornare periodicamente i punteggi, mutare addirittura la provincia… e siccome nessuna norma le vincola a particolari codici, risulta fattibile riaggregarle sulla base dei nuovi sottocodici.

 

Quanto alla transizione, la questione riguarda il valore dei titoli attualmente posseduti e il loro impiego nel nuovo ordinamento. La soluzione più praticabile e più equa è sembrata essere, anche, la più semplice. In sostanza, il possesso di una abilitazione nelle classi vecchie confluite nelle nuove consente di accedere alle prove concorsuali per il “pacco completo”, così come il possesso di un titolo di studio dà diritto a partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo sulle nuove classi di concorso. E’ stata messa in primo piano, insomma, la libertà del singolo di curare, come meglio crede, la propria preparazione, anziché allestire macchinose procedure di allineamento “quo ante” con la conseguente acquisizione coatta (e, presumibilmente, selvaggia) di crediti formativi universitari o accademici, o a procedure di riqualificazione sempre possibili in itinere, ma che l’esperienza ha mostrato essere inversamente proporzionali tra impegno e risultato in termini di acquisizione delle competenze didattiche e disciplinari. Anteporre, nel Paese dei certificati, la competenza reale a quella cartacea, non è di poco conto.

 

Concludendo: ogni intervento sulle classi di concorso, storicamente, provoca il silenzio dei soddisfatti e la reazione di chi, a torto o a ragione, si sente in qualche modo defraudato o danneggiato dal nuovo assetto. A volte, si tratta di rimostranze ben motivate (e che comunque hanno visto, contrapposte, altrettante ragioni); altre volte, della difesa di situazioni di fatto acquisite nella maniera più varia (sino ad alcune paradossali situazioni, assolutamente misteriose nel perché, nel percome, nel chi: come può un docente di pittura o scultura insegnare, senza altro titolo, discipline audiovisive e multimediali?). Altre volte ancora ci si intestardisce su casi particolari, anziché sulla filosofia generale. Eppure, sarebbe importante che il dibattito, breve ma intenso, affronti i diversi livelli del provvedimento che ho cercato di indicare, correggendo ciò che c’è da correggere e spiegando pubblicamente perché occorra farlo.