Segnaliamo in www.grusol.it/informazioni/18-05-10.PDF , sei recenti Sentenze del TAR Lombardia nelle quali si conferma che nel caso di disabili gravi e soggetti ultrassessantacinquenni non autosufficienti la contribuzione al costo dei servizi socioassistenziali e sociosanitari: domiciliari, diurni, residenziali la contribuzione deve essere richiesta sul solo reddito del richiedente la prestazione e non su quello del nucleo familiare. Da segnalre inoltre:
- le motivazioni per i quali i giudici ritengono immediatamente applicabile il decreto legislativo 130/2000, anche in assenza del DPCM previsto dall’art. 3, comma 2 dello stesso;
- l’analisi normativa riguardante l’obbligazione alimentare (art. 433 c.c.) che motiva l’impossibilità all’ente erogatore di sostituirsi al richiedente la prestazione sociale agevolata.
Questi e altri punti che - in alcuni casi - si ripetono nelle diverse Sentenze ai fini di una migliore evidenziazione sono stati segnalati con colore diverso e/o in grassetto.
gruppo solidarietà