LA CONSULTA APPLICA LA COSTITUZIONE
di Salvatore Nocera
Vicepresidente nazionale della F I S H
Federazione Italiana per il Superamento del’Handicap
Il Giornale del 28 Febbraio 2010 con un articolo dal titolo “ La Consulta beffa le Camere “ denuncia uno scorretto uso della Giurisdizione da parte della Corte costituzionale per aver dichiarato incostituzionali , con la Sentenza n. 80/2010, i commi 413 e 414 delll’art 2 della L.n. 244/07 che ribadivano il numero massimo di circa 90.000 docenti per il sostegno all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, vietando contestualmente la possibilità di assegnare più ore di sostegno nei casi certificati di maggiore gravità, cosa sino a tale legge invece consentita.
La Corte si è limitata a confermare una costante giurisprudenza della stessa, secondo cui non possono essere trattati in modo eguale situazioni diseguali e per l’art 3 della Costituzione gli alunni in situazione di particolare gravità sono diversi dagli altri alunni con disabilità meno gravi e quindi richiedono un maggior numero di risorse, che invece le norme annullate impedivano di assegnare.
L’articolo lamenta il fatto che la Corte non abbia per nulla accolte le osservazioni del’Avvocatura dello Stato secondo cui , anche in base alla sentenza della stessa Corte n. 251/08 la Corte non può invadere il campo della discrezionalità del Parlamento nel decidere sulle ore di sostegno da assegnare. Peccato però che l’articolo abbia letto solo un primo pezzo della sentenza n. 251/08, che invece la Sentenza n. 80/2010criticata legge sino in fondo. In tale sentenza è detto a chiare lettere, sulla base della costante giurisprudenza della Corte, che la discrezionalità del Parlamento non può comprimere il nucleo essenziale di un diritto costituzionalmente garantito, come quello all’inclusione scolastica, che, nel caso di specie, si concretizza in un maggior numero di ore di sostegno da assegnare agli alunni in situazione di maggiore gravità.
Prima di dare giudizi oltraggiosi sulla Corte costituzionale, chi ha scritto l’articolo avrebbe dovuto leggere sino in fondo il testo della sentenza citata e di quella criticata.
Il Diritto di critica è un diritto sacrosanto; ma non quello del dilegio, anche se ormai siamo abituati, ma non assuefatti, a simili operazioni pseudointellettuali.
Una domanda invece che da questa vicenda viene spontanea è se sia solo il sostegno l’unica risorsa per una buona qualità dell’inclusione scolastica. L’articolo lamenta che la Corte non abbia fatte proprie le osservazioni dell’Avvocatura dello Stato circa una sfilza di altri strumenti da essa elencati citando vari articoli della L,.n. 104/92, legge-quadro sui diritti delle persone con disabilità. Peccato che gli articoli citati erano in conferenti, riguardando risorse non utili a soddisfare i maggiori bisogni degli alunni con maggiori gravità. Invece l’Avvocatura avrebbe potuto indicare fra le risorse necessarie la presa in carico del progetto di inclusione da parte di tutti i docenti curricolari. Ma non l’ha fatto e non poteva farlo, perché il Ministero, malgrado insistenti e reiterate richieste delle Associazioni, non ha mai provveduto ad emanare norme sull’obbligatorietà di formazione iniziale ed in servizio dei docenti curricolari sulla didattica dell’inclusione. Anzi il Governo sta per varare un regolamento sulla formazione iniziale dei docenti curricolari che, mentre prevede un congruo numero di crediti formativi sull’inclusione per i futuri docenti di scuola dell’infanzia e primaria, ne assegna solo 4, cioè una quota risibile, per i futuri docenti di scuola secondaria, laddove il diritto all’inclusione è pure garantito al pari degli altri ordini di scuola.
Invito l’Autrice dell’articolo a verificare quanto da me affermato ed ad unirsi alla F I S H nel pretendere che il Regolamento venga migliorato per la migliore qualità dell’inclusione che è poi la qualità di tutta la scuola.