Prot. n. XXX
Roma, 23 dicembre 2008
Alla cortese attenzione di:
On. Maristella Gelmini
Ministro dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca
Dott. Vincenzo Nunziata
Capo di Gabinetto
Fax 06/58492089
Dott. Emanuele Fidora
Vice Capo di Gabinetto
Fax 06/58492089
Dott. Pasquale Capo
Capo Segreteria Tecnica On. Ministro
Dott. Giuseppe Cosentino
Capo Dipartimento per la Qualità dell’Istruzione
Fax 06/58492087
Dott. Mario G. Dutto
Direttore Generale per gli Ordinamenti
Fax 06/58493854
Dott. Luciano Chiappetta
Direttore Generale per il Personale della Scuola
Dott. Gildo De Angelis
c/o Gabinetto On. Ministro
Dott. Massimo Tocci
c/o Ufficio Legislativo MIUR
Dott. Pasquale Pardi
c/o Direzione Generale per lo studente
Oggetto: Formazione iniziale dei docenti in tema di integrazione scolastica di alunni con disabilità
Lo schema di regolamento sulla razionalizzazione della rete scolastica, varato dal Consiglio dei Ministri il 18 dicembre u.s., dopo un’apparente apertura a favore delle classi frequentate da alunni con disabilità prevista all’art. 7 comma 2, vanifica qualunque prospettiva di qualità di integrazione scolastica con il successivo comma 3 dello stesso articolo laddove è scritto: “Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dal comma 2.”
Ciò significa che il limite fissato a certe condizioni nel comma 2 può essere in ogni tempo abbattuto, dall’amministrazione scolastica, senza neppure indicare alcune condizioni ma sulla base di valutazioni meramente discrezionali insindacabili neppure dalla magistratura.
Inoltre, mentre l’art. 11 comma 3 dello schema è stabilito che “eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità”, analoga garanzia non viene esplicitata nei successivi art. 12, 13 e 18.
Ed ancora, mentre l’art. 12 comma 1 relativo alla scuola primaria esplicita la salvezza del tetto massimo di alunni di cui all’art. 7 commi 2 e 3, analoga garanzia non è ribadita all’art. 13 per le scuole secondarie di primo grado e all’art. 18 per le scuole secondarie di secondo grado.
A ciò si aggiunga che l’art. 9 non prevede alcun limite numerico per le classi dei corsi di educazione per gli adulti nelle quali agli alunni con disabilità è assicurato il diritto allo studio con tutte le garanzie dall’art. 4 comma 6 dell’O.M. n° 455/97, richiamata dalla Sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01.
Infine l’art. 26 comma 2 lettera f) dello stesso schema di regolamento abroga il D.M. n° 141/99 che fissava dei limiti anche al numero di alunni con disabilità presenti nella stessa classe come chiarito dalla sentenza della terza sezione del TAR Lazio n° 9926 dell’11 aprile 2007, non appellata e quindi definitiva.
Da quanto sopra esposto risulta evidente che il testo dello schema se non emendato costituisce un chiaro arretramento rispetto alle garanzie della normativa previdente con ricadute negative sulla qualità dell’integrazione scolastica che rischia di degradare a mero inserimento in palese violazione della Sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87 e dell’art. 24 della Convenzione Universale dei Diritti Umani delle Persone con Disabilità, in fase di ratifica presso il Parlamento.
Si chiede pertanto che codesto Ministero voglia esaminare le seguenti ipotesi emendative, in mancanza delle quali si concretizza il rischio di un forte contenzioso da parte delle famiglie e delle associazioni, con conseguente aggravio per l’erario, oltre che con forti disagi per il buon andamento del sistema di istruzione.
EMENDAMENTI:
1. All’art. 7 comma 3 dello schema di regolamento dopo la frase “Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dal comma 2.”, sostituire il punto con una virgola ed aggiungere “alle seguenti condizioni:
a. le classi da 20 alunni possono prevedere al massimo la presenza di due alunni con disabilità di cui uno solo con certificazione di handicap in situazione di gravità;
b. limitatamente alle classi delle scuole secondarie di secondo grado, le classi con 20 alunni possono avere fino ad un massimo di 5 alunni con disabilità di cui non più di 2 con certificazione di handicap in situazione di gravità;
c. le classi possono raggiungere il numero massimo di 22 alunni in presenza di 2 alunni con certificazione di handicap lieve;
d. le classi possono raggiungere il numero massimo di 24 alunni in presenza di un solo alunno con certificazione di handicap lieve.”
2. All’inizio del primo comma degli articoli 9, 13 e 18 inserire la seguente frase: “Salvo il disposto dell’articolo 7, commi 2 e 3,” .
Si confida nell’accoglimento delle richieste avanzate e, in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
Salvatore Nocera
Responsabile Area normativo-giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
e Vicepresidente FISH Nazionale