AL MINISTERO PER L’ISTRUZIONE
ROMA
NOTA SULLA REINTRODUZIONE DEI VOTI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
In vista dell’emanazione del Regolamento applicativo dell’art 3 del DL n. 137/08, convertito con modifiche dalla L.n. 169/08, ci si permette sottoporre all’attenzione di codesto Ministero una Nota predisposta dai nostri esperti, i cui contenuti vanno pure riferiti ai criteri contenuti nel decreto ministeriale n. 139/07 sulle modalità di adempimento dell’obbligo scolastico con riguardo agli alunni con disabilità.
La reintroduzione dei voti nelle scuole del primo ciclo apre, verso gli alunni con disabilità, nuovi problemi, diversità di comportamento e difficoltà di interpretazione che merita affrontare.
Si ricorda che la normativa e soprattutto la prassi didattica dal 1975 (il celebre “Documento Falcucci”) ad oggi ha considerato la valutazione degli alunni con disabilità secondo una valenza formativa e non sommativa.
Si ricordano i passaggi chiave di quel Documento, che ha innervato anche le determinazioni giuridiche ed amministrative, dalla Legge 517/77 (si noti significativamente: successiva) alla Legge 104/92 e alle varie disposizioni anche annuali sulla valutazione e il rilascio dei titoli di studio.
“La frequenza di scuole ordinarie da parte di alunni con disabilità non implica il raggiungimento di mete culturali minime comuni. Lo stesso criterio di valutazione dell’esito scolastico deve perciò far riferimento al grado di maturazione raggiunto dall’alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il concetto rigido di voto o della pagella”
Si noti che queste frasi sono state scritte prima del cambiamento dei voti in giudizi derivati dalla Legge 517/77, quindi ancora in regime di voti decimali.
In questi anni, la questione valutazione non ha avuto particolari problemi nella scuola primaria, mentre nella scuola secondaria di primo grado si è lavorato soprattutto sul rilascio della licenza media, optando per una valutazione globale discreta che superasse una valutazione delle differenze oggettive tra le prestazioni degli alunni, puntando (appunto) di più sulla valenza formativa della valutazione e sulla valutazione dei processi piuttosto che dei prodotti.( Art 16 comma 2 L.n. 104/92)
Nel recente passato si è perfino introdotta la possibilità di passaggio all’istruzione secondaria anche senza la licenza media, considerando il percorso superiore come itinerario “differenziato”.( O M n. 90/01 art 11 comma 12)
Nella discussione in atto nelle scuole sul riutilizzo dei voti, si sta assistendo ad una difficile gestione interpretativa complessiva sull’utilizzo degli stessi se come “scale oggettive” (su cui individuare standard di prestazioni stabilite a propri) o invece come “scale formative” e quindi rapportabili ai progressi individuali raggiunti e ad una “valutazione globale” come lo stesso esito della licenza della scuola media suggerisce (con un solo unico punteggio, verbale o numerale che sia).
Il tema valutazione decimale ha dunque per gli alunni con disabilità un valore dirimente.
Infatti, se la valutazione decimale avesse caratteristiche “oggettive” non c’è alcun dubbio che per l’alunno con disabilità si aprirebbero due strade perverse:
o la bocciatura o l’invenzione di un percorso “differenziato” come si fa nell’istruzione secondaria fin dal primo anno della scuola primaria! L’invenzione di una valutazione e di percorsi differenziati nella scuola del primo ciclo sarebbe una grave regressione anche interpretativa del significato della scuola unitaria e per tutti, della dimensione evolutiva dei bambini, immaginando due scuole valutative “separate” con rischi anche di natura costituzionale.
E’ perfino banale proporre che si continui ad adottare per gli alunni con disabilità la medesima logica pedagogica valutativa
presente nella Legge 517 e nel Documento Falcucci a prescindere che la valutazione si esprima con giudizi verbali o con numeri.
Ma la questione va formalmente precisata, altrimenti rischieremmo le ambiguità sopra descritte.
E’ forse anche il caso di pensare, in analogia, al carattere formativo della valutazione decimale in genere per tutti gli alunni e cioè ad una sorta di
“mediazione giuridica” tra la Legge 517 e la reintroduzione dei voti. Infatti la questione si potrebbe risollevare anche in presenza di alunni in situazione di disagio, con disturbi specifici di apprendimento, stranieri, ecc.., verso i quali la valutazione formativa è stata adottata in modo similare a quella degli alunni con disabilità, eccetto per la questione dell’esame di licenza media.
Naturalmente se l’ispirazione “politica” delle reintroduzione del voto tendesse invece a introdurre principi di “pseudo oggettività” del voto (tenendo conto che è atto discrezionale dell’insegnante), è dovere segnalare un pesantissimo contenzioso anche giuridico con le famiglie oltre che il pregresso ai principi base dell’integrazione scolastica.
Salvatore Nocera