M.C.P.: Comunicato 3 novembre 2008

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M.C.P.: Comunicato 3 novembre 2008

Messaggiodi edscuola » 9 novembre 2008, 9:45

Per i servizi di natura socio assistenziali, Resi ai soggetti disabili gravi ed ai
ultrasessantacinquenni non autosufficienti, per determinare la misura della
compartecipazione ai costi delle prestazioni, da parte dell’assistito, va preso in
considerazione esclusivamente la situazione economica dell’assistito stesso e
non quella del suo nucleo famigliare di appartenenza.
La - 4^ sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con la recente
sentenza N. 4033/2008 DEL 10/09/2008 si è pronunciato riconfermando l'immediata
applicabilità, senza se e senza ma, dell'art. 3 comma 2 ter del Decreto Legislativo
109/1998 modificato (qui sopra riassunto) .
La Sentenza riguarda il ricorso proposto dal genitore di un minore disabile grave. Il ricorrente aveva impugnato
dei provvedimenti del Comune di Rosate in virtù dei quali il Comune stesso aveva rifiutato di prendere in
considerazione il solo reddito del ragazzo handicappato ma aveva preteso ISEE( Indicatore Socio Economico
Equivalente detto anche redditometro ) del suo intero nucleo famigliare ( Indicatore Socio Economico Equivalente
detto anche redditometro ) per stabilire le provvidenze a lui spettanti per la frequenza del centro ANFASS di
Abbiategrasso. Il Comune aveva motivato il proprio rifiuto con la solita scusa della mancata emanazione di un
decreto attuativo.
Il Presidente dell’M.C.P. Gianni Ambrosini prendendo lo spunto dalla sentenza del TAR
ha rilasciato la seguente dichiarazione.
Abbiamo accolto con soddisfazione il recente pronunciamento della giustizia amministrativa
(contro il Comune di Rosate), confermante, un'altra volta la nostra convinzione , più volte resa
nota sulla stampa, per denunciare all’opinione pubblica l’illegittimità dei regolamenti del Comune di
Pavia che con delle imposizioni pretende dai parenti di assistiti, soggetti disabili gravi ed
ultrasessantacinquenni non autosufficienti, contributi economici non dovuti.
La sentenza è chiarissima I giudici hanno stabilito in modo inequivocabile che “ La mancanza di
un atto amministrativo di natura regolamentare, che non è stato adottato a distanza di dieci anni
dall’approvazione della norma di legge che ne autorizza l’emanazione, non può inibire
l’applicazione di una norma che possiede in sé sufficienti caratteri di determinazione per essere
suscettibile di applicazione anche in assenza della normativa di dettaglio.”
Il Comune di Pavia, cosi come quello di Rosate , afferma che, l'indicazione così esplicita e palese, del decreto
legislativo n. 109, in merito al calcolo della compartecipazione al costo del servizio basato sulla valorizzazione
della situazione economica del solo assistito, non sarebbe operativa, in quanto, il primo dei due decreti
attuativi previsti all’articolo 3 comma 2 ter non è mai stato emanato e quindi non sarebbe operante il principio di
esclusione della possibilità, per gli enti erogatori, di richiedere il pagamento delle rette ai parenti del ricoverato
presso centri residenziali diurni e/o a ciclo continuativo.
Prosegue Ambrosini, i giudici non solo hanno confermato la validità e l’operatività dell’articolo 3 ma
tra l’altro hanno evidenziato lo scorretto comportamento ostruzionistico dei Comuni precisando che
“il procedimento di emanazione del richiesto D.P.C.M. ( il primo dei due decreti attuativi), è stato la
causa del suo ritardo poiché i Comuni, attraverso i loro enti associativi in sede di Conferenza
unificata, hanno fatto resistenza all’approvazione dello schema di decreto predisposto dal Governo
poiché ritenuto troppo oneroso”.
Non c’è dubbio dunque, gli enti pubblici, tra cui il comune di Pavia, non possono pretendere
contributi economici dai parenti, compresi quelli conviventi qualora gli assistiti siano
ultrasessantacinquenni non autosufficienti o soggetti con handicap in situazione di gravità.
Siamo molto preoccupati invece nell’apprendere dalla stampa le dichiarazioni dell’assessore al
bilancio che per il 2009 il Comune di Pavia prevede tagli e tariffe più care per compensare i
mancati incassi dovuti all’abolizione dell’ICI. Speriamo che gli aumenti tariffari non si traducano in
ulteriori imposizioni illegittimi nei confronti dei parenti conviventi e non di cittadini
ultrasessantacinquenni non autosufficienti o soggetti con handicap in situazione di gravità assistiti
dal settore dei servizi sociali.
Quanto sopra è in contrasto invece con il fatto che il Comune ha stanziato (dal fondo per non
autosufficienza) 80.000 € per aiuti alle famiglie che curano in casa un anziano, consistente in un
buono per chi ha la badante. L’entità del buono corrisponde agli importi previdenziali e
assicurativi dovuti all’INPS per la badante assunta. L’iniziativa rientra nella sfera dei servizi
disciplinati dalla legge 328/2000 nonché dalla 109/98. Anche in questo caso il criterio di
erogazione del servizio previsto dal Comune (la consistenza del buono) è commisurato all’ISEE
famigliare anziché a quello individuale ma con delle soglie ben più vantaggiose se paragonate a
quelle fissate per i frequentatori dei Centri diurni per disabili e CDI per anziani.
L’importo del buono è pari al 100% degli importi degli oneri previdenziali della badante per l’ISEE
inferiore a 15.493,71 € ed è zero per l’ISEE superiore a 40.658,32 €. Per i portatori di handicap
grave, invece, assistiti dalla famiglia, utenti dei centri diurni per disabili, la soglia di esenzione dal
pagamento delle rette è pari a 5164,57 €.. La stessa sperequazione è applicata per i Centri Diurni
Integrati (per anziani), Strutture per accoglienza per disabili, Ricoveri per Anziani (imposti ai
parenti, conviventi e non), etc..
La lodevole generosità del Comune di Pavia è tale da trascurare il disposto della legge riguardante
i servizi sociali agevolati che sono esclusivamente rivolti a : “persone con handicap permanente
grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi
dell'articolo 4 della stessa legge, nonchè a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non
autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali”. Il
bando del Comune pare non preveda la certificazione di tale accertamento. Va altresì precisato
che la legge (atto di indirizzo indicato all’art. 3 co. 2 ter del D.L. 109/98) prevede che il 50% dei
costi dell’assistenza domiciliare sono a carico del SSN (Servizio Sanitario Nazionale). Ci
chiediamo se anche il 50% dei buoni per la badante saranno finanziati dal SSN.
Il Presidente dell’MCP ha concluso dicendo, In passato abbiamo segnalato le irregolarità
commesse dal Comune di Pavia , al Prefetto , al Garante per la riservatezza dei dati personali, Al
Ministro della Salute e al Presidente della Repubblica. Il Garante ( pare purtroppo senza mezzi di
coercizione) è intervenuto prontamente invitando il Comune di Pavia a rientrare nella legalità.
Non abbiamo avuto però a tutto oggi delle risposte da parte dalle altre istituzioni interpellate.
edscuola
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