da ItaliaOggi
Permessi, il governo cambia tutto
Franco Bastianini
Ci sarà un monte ore, che di fatto taglia le agevolazioni
I permessi per assistere un parente disabile fino a ieri erano di tre giorni al mese. Con il decreto legge finanziario, defintivamente convertito in legge, cambia tutto: i tre permessi giornalieri di cui finora si godeva nella scuola devono essere trasformati obbligatoriamente in permessi orari. E la loro fruizione implicherà una riduzione del monte dei permessi: perché mentre prima un giorno era un giorno, al di là delle ore di insegnamento di cui era composto, ora invece si contano le ore. La modifica, inferta dal comma 4 dell'articolo 71 del decreto legge 112/2008, all'articolo 33 della legge 104/92, fa sì insomma che nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. La genericità del riferimento ai permessi retribuiti sembrerebbe includere nella nuova disciplina tutte le tipologie di permesso retribuito previste dalla normativa vigente e non solo quelli mensili quali quelli previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992. Un problema che occorrerebbe immediatamente definire.
La normativa ad oggi in vigore. Nel contratto del comparto scuola del 29 novembre 2007, la fruizione alternativa dei permessi retribuiti in ore o in giorni lavorativi non è prevista. Per tutte le tipologie dei permessi retribuiti consentiti al personale della scuola (8 giorni per anno scolastico per la partecipazione a concorsi o esami; 3 giorni in caso di lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e affini di primo grado; 3 giorni sempre nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari; i permessi di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 104/1992) la loro fruizione è esclusivamente in giorni lavorativi, indipendentemente dal numero delle ore di servizio previste per la giornata o i giorni richiesti. Limitatamente ai soli permessi consentiti per l'assistenza dei disabili di cui al citato articolo 33, le scuole consentono tuttavia la fruizione alternativa secondo le indicazioni del ministero del lavoro e della previdenza sociale e con le modalità previste dai messaggi dell'Inps n. 15995 del 18 giugno 2007 e n. 16866 del 28 giugno 2007, il cui contenuto è stato recepito anche dall'Inpdap.
Criteri e modalità di determinazione delle ore fruibili mensilmente. Per determinare il numero delle ore fruibili mensilmente in alternativa ai giorni mensili l'Inps applica, come si legge nel messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007, il seguente algoritmo di calcolo: l'orario normale di lavoro settimanale viene diviso per il numero dei giorni lavorativi settimanali e moltiplicato per tre.
Valgano per tutti i seguenti esempi: 36 ore di orario normale di lavoro settimanale svolte su sei giorni lavorativi determinano 18 ore di permesso mensile; se svolte su cinque giorni lavorativi le ore di permesso mensile diventano 21,6. Applicando al personale docente l'algoritmo di calcolo indicato dall'Inps, le ore mensili di permesso sarebbero, se il servizio è prestato su sei giorni settimanali, di 12,5 per i docenti della scuola dell'infanzia; di 11 per quelli della scuola primaria e di nove per quelli della scuola di I e II grado. Se il servizio viene prestato su cinque giorni settimanali le ore mensili sarebbero 15 per i docenti della scuola dell'infanzia; 13 per quelli della scuola primaria e 10,8 per i docenti della scuola di I e II grado.
La ratio della nuova disciplina. La fruizione dei permessi retribuiti non più in giorni lavorativi ma in ore rientra chiaramente tra i provvedimenti del governo tesi a una riduzione delle spese. Infatti, se le ore di permesso determinate dall'algoritmo di calcolo dovessero essere fruite in non più di tre giorni mensili, il numero dei giorni potrebbe ridursi a due soli nel caso in cui le ore di servizio previste nelle giornate richieste, risultassero essere, come avviene di norma tra i docenti, pari o di poco superiore al massimale orario mensile. Anche in questo caso valga per tutti il seguente esempio: docente di I grado che chieda il permesso per i giorni di lunedi e martedi le cui ore di servizio previste per tali giorni fossero complessivamente 9, non potrà ottenere il permesso per un terzo giorno. Dovrà, pertanto, essere il prossimo contratto nazionale del comparto scuola a definire formalmente i termini e le modalità di fruizione dei permessi retribuiti, ma con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente in ore come richiesto dal legislatore. Se la quantificazione esclusivamente ad ore dovesse essere estesa a tutte le tipologie di permesso retribuito, e non solo a quelle mensili, la riduzione dei giorni di permesso sarebbe presumibilmente maggiore.
Una prospettiva quest'ultima che sarebbe un eufemismo definire perversa. Il compito dei sindacati scuola in sede di contrattazione collettiva. Definire i termini e le modalità di fruizione dei permessi mensili ovvero dei permessi previsti per tutte le tipologie non sarà compito semplice per i sindacati. Nell'uno e nell'altro caso l'ostacolo principale da superare, ma non certamente l'unico, potrebbe, ai fini dell'applicazione dell'algoritmo di calcolo, essere quello di quantificare, in aggiunta all'orario settimanale di lezione, le 80 ore annuali obbligatorie per lo svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento.