MOVIMENTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E QUELLE NON
AUTOSUFFICIENTI - ORGANIZZAZIONE ONLUS
FAMIGLIA DI DISABILE RICORRE AL TAR CONTRO IL COMUNE DI PAVIA E VINCE
Conferma dell'operato dell'MCP ora MDT: sostengono da tempo la tesi che il pagamento delle rette dei servizi sociali agevolati (*) deve essere ancorato esclusivamente alla situazione economica del solo assisto.
L'MDT, la nuova Associazione volontariato costituita a Pavia in data 21/04/2010 a proseguimento dell'attività svolta da MCP nel settore della tutela dei diritti delle persone diversamente abili e non autosufficienti, pone tra i suoi obiettivi la diffusione delle informazioni e comunica che la III Sezione del TAR per la Lombardia ʹ Milano - ha accolto un importante ricorso inoltrato da un cittadino, avente diritto all'assistenza da parte del Comune di Pavia contro il diktat 1509 del 01/06/2009 del Comune stesso che lo obbligava al pagamento parziale delle rette per il ricovero del figlio, disabile grave, in una struttura residenziale.
L'M.C.P. sostiene che la misura della compartecipazione alle rette dei servizi dove essere ancorato alla situazione economica del solo assistito (principio ulteriormente confermato anche dalla recente
ordinanza del CDS del 12/05/2010 che a sua volta si riferisce alla legge che definisce i Livelli Essenziali dell'Assistenza LEA e richiama i dettami dell'art. 117 della Costituzione).
Con la Sentenza 1488/2010 il TAR ha confermato dunque la tesi dell'MCP annullando la delibera del Consiglio del comune di Pavia n° 39/2000 e la delibera attuativa della giunta n° 303/2000 le quali imponevano la compartecipazione alle spese ai servizi agevolati (*), non solo da parte degli assistiti ma anche da parte dei loro congiunti, conviventi e non, in base all'ISEE l'indicatore della situazione economica equivalente dell'intero nucleo famigliare anziché di quello del solo assistito.
Molto interessante da parte del TAR il riferimento alla legge 3 marzo 2009 n. 18 che ha ratificato la Convenzione di NewYork del 13 dicembre 2006 "sui diritti delle persone con disabilità". Confermando che:
La giurisprudenza ha già sottolineato che la Convenzione si basa sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale e dell'indipendenza della persona disabile (cfr. tra le altre TAR Lombardia
Brescia, sez. II, 13 luglio 2009, n. 1470).
Ci auguriamo che il Comune di Pavia prenda seriamente in considerazione dell'indicazione del TAR non ricorra a degli espedienti per prolungare una situazione di incertezza e per continuare a imporre dei pagamenti non dovuti ai propri cittadini.
(*) CDD- RSD-RSA-RSI (centri diurni o residenziali per disabili o anziani non autosufficienti)
Pavia 18/05/2010
Il Presidente
Ing. A. Filibian